Cassation appeal dismissed because lower court's order on jurisdiction was not a final decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the La Spezia Tribunal's order dismissing the jurisdiction objection was not a final decision. The defendants argued the Tribunal lacked jurisdiction, but the Tribunal ruled in their favor without inviting parties to clarify their substantive conclusions. The Court held that such an order is unappealable unless the judge explicitly states the decision is final and non-disputable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 c.p.c.; Art. 187, comma 3; Art. 177, comma 1 c.p.c.: A judicial order dismissing a jurisdiction objection is inadmissible via regulation of jurisdiction unless the judge explicitly declares the decision final and non-disputable.
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5414/2023 R.G. proposto da: GRIVA LILIA, STEFANI ENZO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, rappresentati e difesi dall’Avv. STEFANELLI CARMELO (STFCML64D27A662Q) -ricorrenti - contro DE FERRARI STEFANO, rappresentato e difeso da sé medesimo -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LA SPEZIA n. 1121/2022 depositata il17/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 14 d. lgs.
N. 150/2011 cpc, l’avvocato Stefano De Ferrari chiese al Tribunale di La Spezia la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di Enzo Angelo Stefani e Lilia Griva in sei giudizi civili. All’udienza di prima comparizione, i resistenti sollevavano eccezione di incompetenza del Tribunale di La Spezia in favore della Corte d’Appello di Genova. Il Tribunale, con ordinanza del 17.1.2023, rigettò, nei termini di cui si dirà,l’eccezione di incompetenza ritenendo che sussistesse la propria competenza territoriale in applicazione del foro inderogabile del consumatore, come previsto dall’art. 33, comma 2, lett u) del D.lgs. n. 206/2005.
Enzo Angelo Stefani e Lilia Griva hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sulla base di un motivo di ricorso. L’Avv. Stefano De Ferrari ha resistito con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Ceniccola ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del regolamento di competenza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Come più volte affermato da questa Corte, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza, il provvedimento del giudice che, nel disattendere l’eccezione di competenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare lerispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia; tale evenienza ricorre quando risulti, in modo inequivoco ed oggettivo, che il giudice, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha espresso una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. ((Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 -01; Cass., Sez. 6 - 3, O r d i nan z a n. 21561 d el 2 2 / 1 0 / 201 5 , Rv. 63 7 5 6 6 - 0 1; Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n . 20 6 08 d el 1 2 / 1 0 / 2 01 6 , R v . 641 5 64 - 0 1 ; Cass., S ez. 6 - 3, O r d i nanza n.1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Cass. n. 1615 del 2017; n. 14223 del 2017; n. 5354 del 2018; n. 2338 del 2020; n. 11742 del 2021). Nel caso di specie, il Tribunale di La Spezia, nel disattendere l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, non solo non ha invitato preventivamente le parti a precisare le conclusioni, ma ha espressamente dichiarato di rigettare la questione solamente allo stato , né dal contesto dell’ordinanza impugnata si evince che il Tribunale abbia inteso statuire in modo definitivo sulla questione della competenza.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di ca