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Ordinanza — n. 31091/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to default judgment due to untimely notification and lack of service. The court rules that attempted service at an old address is invalid. The opposition was not timely and thus the default judgment stands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31091/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision to revoke a default judgment because the opposition filed by the respondent was untimely. The respondent had attempted to serve the opposition at an address previously elected by the applicant but failed to complete service within a reasonable time. The court held that such incomplete service rendered the opposition inadmissible, preserving the finality of the original default judgment.

Regesto Legislator

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Art. 141, 151, 156, 160 c.p.c.; The opposition to a default judgment must be served within a strict deadline, and mere attempt at service at an outdated address without subsequent completion renders the opposition inadmissible.

Parole chiave

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default judgment revocation opposition timeliness service of process invalidity judicial notice failure procedural deadline expiration corretta notificazione controllo degli aiuti di Stato rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 141 c.p.c.
Art. 151 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
La notificazione semplicemente tentata presso il recapito del difensore della controparte, trasferitosi altrove, era inesistente e , perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.
art. 641 c.p
Alla prima udienza di comparizione, in data 20.5.2015, l’opposta si è costituita spontaneamente, allorquando il decreto, notificato in data 29.11.2014, era già divenuto definitivo per decorso del termine fissato dall’art. 641 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 17352/2009
330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare gli eventuali mutamenti (Cass. s.u. 17352/2009; Cass.24539/2014; Cass.
Cass. 24539/2014
Cass. 3356/2014
17352/2009; Cass.24539/2014; Cass. 3356/2014;
Cass. s.u. 14594/2016
Cass. s.u. 14594/2016; Cass.24660/2017; Cass.
Cass. 24660/2017
Cass. 4663/2021
14594/2016; Cass.24660/2017; Cass. 4663/2021).
Cass. s.u. 13394/2022
Cass. 14916/2016
Cass. 31085/2022
Cassation court dismisses appeal due to non-existent service of process lacking essential notification elements.
Cass. 26511/2022
Cassation court partially allows doctors' claim for specialization remuneration, correcting start dates for specific courses.
Cass. 23968/2017
26511/2022; Cass. 23968/2017; Cass.2174/2017; Cass.
Cass. 2174/2017
Cass. 19059/2017
Cass. 11485/2018
19059/2017; Cass. 11485/2018; Cass.7246/2017).
Cass. 7246/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23853/2022 R.G. proposto da GUGLIELMETTI NATALINA, rappresentata e difesa dall’avv. Riziero Angeletti, con domicilio in Rieti, Via dei Gerani n. 8. –RICORRENTE– contro FILIPPI LUISA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Mazzamuto e Michele Venturiello, con domicilio in Roma, Via Vittore Carpaccio n. 18. –CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1263/2022, pubblicata in data 24.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello, in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da Luisa Filippi e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24401/2014, emesso in favore di Natalina Guglielmetti per il rimborso di € 8.634,54, corrispondente alla quota di ½ dell’importo di un buono fruttifero cointestato a Oggetto: divisione Filippi Orlandina, dante causa della Guglielmetti, e a Luisa Filippi, che aveva riscosso e trattenuto l’intero importo del titolo. Per quel che rileva nel presente giudizio, la Corte ha ritenuto tempestiva l’opposizione, osservando che la notifica della citazione, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, era stata effettuata nel domicilio eletto nel ricorso monitorio, reputando che, in virtù di tale elezione, non potesse pretendersi dall’opponente di riavviare spontaneamente il procedimento notificatorio.

Non si configurava – secondo il giudice distrettuale - un vizio di inesistenza della notifica, ma una nullità sanata con effetto retroattivo della costituzione in giudizio dell’opposta. Ha respinto la domanda monitoria, ritenendo che Filippi Orlandina fosse solo formale intestataria del buono fruttifero. La cassazione della sentenza è chiesta da Natalina Guglielmetti con ricorso affidato ad un unico motivo. Luisi Filippi resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.141, 151, 156 e 160 c.p.c., evidenziando che la notifica dell’opposizione, effettuata in data 29.12.2014, non era andata a buon fine e che l’opponente non l’aveva mai rinnovata per cui il decreto era divenuto definitivo. La circostanza che la notifica fosse stata tentata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio non esonerava la parte dal riavviare il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole e, in assenza di consegna, la notifica era inesistente ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione spontanea dell’opposta.

Il motivo è fondato. Nella fase monitoria, l’opposta era difesa dall’avv. Angeletti del foro di Rieti, che aveva eletto domicilio in Roma (Piazza Acilia n. 3). L’opponente, tentata la notifica dell’opposizione presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio, in data 29.12.2014, non ha provveduto ad alcun ulteriore adempimento, ad eccezione dell’iscrizione a ruolo della causa. Alla prima udienza di comparizione, in data 20.5.2015, l’opposta si è costituita spontaneamente, allorquando il decreto, notificato in data 29.11.2014, era già divenuto definitivo per decorso del termine fissato dall’art. 641 c.p.c.

Giova rammentare che la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del R. D . 37/1934 nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare gli eventuali mutamenti (Cass. s.u. 17352/2009; Cass.24539/2014; Cass. 3356/2014;

Cass. s.u. 14594/2016; Cass.24660/2017; Cass. 4663/2021). Tuttavia, sebbene nel ricorso monitorio fosse indicato il domicilio eletto, tale circostanza rendeva non imputabile il mancato esito della notifica, ma - come già affermato in tema di impugnazione , i cui principi valgono anche per la notifica dell’opposizione ex art. 645, parimenti prevista a pena di decadenza (cfr. Cass.4663/2021) - non sollevava l’opponente dall’onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (Cass. s.u. 14594/2016;

Cass. 19059/2017; Cass. 11485/2018; Cass.7246/2017). Nessuna deroga poteva discendere dall’unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo: l’opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione è subordinata a l rispetto d i un termine di decadenza e richiede la notificazione dell’opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato; lo stesso principio di scissione degli effetti della notifica vale ad escludere ogni decadenza allorquando la parte abbia provveduto nei termini alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o postale ma sempre che la notifica si sia finalmente perfezionatacon la consegna dell’atto in una delle forme previste dal codice di rito (Cass. s .u. 13394/2022;

Cass.14916/2016). La notificazione semplicemente tentata presso il recapito del difensore della controparte, trasferitosi altrove, era inesistente e , perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto:in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza ricorre nei casi in cui l’attività notificatoria sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. 31085/2022;

Cass. 26511/2022; Cass. 23968/2017; Cass.2174/2017; Cass. s.u. 14916/2016). E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata senza rinvio poiché, come stabilito dal Tribunale, l’opposizione era tardiva e non poteva esser proseguita. Le spese sono regolate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna Luisa Filippi al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 150,00 per esborsi per il processo di appello, ed in € 2500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi per il giudizio di legittimità, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sez