Cassation court dismisses appeal against partition judgment due to prior usucapition cassation invalidating the basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals against the partition judgment inadmissible because a prior judgment declaring usucapition was subsequently annulled with remand. The appellants argued that the partition judgment failed to account for the property acquired by one party through usucapition, which should have been excluded from the division. The Court ruled that the annulment of the preliminary usucapition judgment automatically invalidated the subsequent partition decision, rendering the appeal devoid of any legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, comma 2, c.p.c.; The annulment of a preliminary judgment with remand automatically invalidates a subsequent definitive judgment that logically depended on it, rendering the appeal against the definitive judgment inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22716/2018 R.G. proposto da COCCIA LORENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Perrella Festa, nonché COCCIA SIMONA E CASTELLANI MARIA ANTONIETTA, rappresentate e difes e dall’avv. Stefano Pucci, con domicilio eletto in Roma, Via Orazio n. 30.0 –RICORRENTE– contro COCCIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Claudio Cirigliano, con domicilio eletto in Roma, alla Via Pinerolo n. 22. –CONTRORICORRENTEE-RICORRENTE INCIDENTALE– e COCCIA EMILIO. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4038/2017, pubblicata in data 16.6.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA Oggetto: divisione Giuseppe Coccia ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il fratello Pietro Coccia , ered e della defunta madre Emilia Bonetti, chiedendo il rimborso pro quota dell’imposta di successione, delle competenze versate al notaio, delle spese per le visure catastali e di euro 18.997,65 corrisposti in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 9620/92, oltre alle relative spese di esecuzione. Pietro Coccia ha resistito, chiedendo di procedere alla divisione dell’edificio in via Anagnina 598, composto da un immobile di due piani eda un edificio indipendente, tenendo conto della precedente successione del loro genitore, Coccia Felice, premorto alla moglie Bonetti Emilia, e del fatto che l’immobile da dividere era in comunione tra i coniugi.
Ha chiesto la chiamata in causa di Emilio Coccia, quale comproprietario del compendio immobiliare. Alla prima udienza Giuseppe Coccia ha proposto riconvenzionale di usucapione della porzione dell’edificio di Via Anagnina (cd. villino A), individuato nella planimetria allegata alla memoria difensiva, con la circostante area libera, c hiedendo che la divisione fosse limitata alla restante parte di edificio. Il Tribunale, con sentenza n. 2802/2007, ha respinto tutte le domande, regolando le spese. Con sentenza parziale n. 3689/2015, la Corte distrettuale di Roma ha dichiarato l’usucapione del villino A in favore di Giuseppe Coccia; con successiva sentenza n. 4038/2017 ha disposto la divisione del residuo compendio immobiliare.
Avverso la sentenza definitiva n. 4038/2017 Lorenzo e Simona Coccia nonché Maria Antonietta Castellani, eredi di Pietro Coccia, propongono ricorso affidato a due motivi. Giuseppe Coccia resiste con controricorso e con ricorso incidentale basato su un unico motivo, illustrato con memoria. Coccia Emilio non ha proposto difese. Lorenzo Coccia ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art.91 c.p.c.,per aver la sentenza condannato Pietro Coccia a pagare i due terzi delle spese processuali del giudizio di divisione.
Sostiene il ricorrente che la sentenza non definitiva n. 3689/2015, con cui era stata dichiarata l’usucapione del villino A in favore degli originari convenuti, era stata cassata con rinvio con ordinanza di questa Corte n. 18351/2017 e che, pertanto, Giuseppe Coccia doveva rispondere per intero delle spese dei due gradi di merito, oltre che di quelle del giudizio di legittimità, essendo totalmente soccombente. Ha chiesto di sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia del giudice del rinvio sulla domanda riconvenzionale di usucapione, oggetto della sentenza parziale n. 3689/2015 successivamente cassata.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 728 c.c., per aver la Corte di merito assegnato a Pietro Coccia parte dei beni indivisi previo versamento di un conguaglio in denaro di € 1.859,00 a favore del fratello Giuseppe, individuando erroneamente il valore del compendio da dividere in € 615.909,00 in luogo che in €. 614.037,00 ricalcolato dal c.t.u., e per aver assegnato al ricorrente l’appartamento al primo piano, avente un valore di €. 240.597,00, superiore al valore della quota, pari ad € 237.738,00, subordinando l’assegnazione al pagamento del conguaglio, infine per aver estromesso dalla divisione il villino A , benché la sentenza dichiarativa dell’usucapione fosse stata successivamente cassata.
L’unico motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 718, 720, 1114 c.c., sostenendo che, essendo stata cassata la pronuncia che aveva riconosciuto in capo a Giuseppe Coccia l’usucapione del villino A, tale cespite andava incluso nella divisione, non potendosi procedere ad una divisione solo parziale ma occorrendo accertare la comoda divisibilità dell’intero asse, procedendo alle conseguenti assegnazioni. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. La sentenza parziale n. 3685/2015 della Corte di appello di Roma, aveva dichiarato l’usucapione del “Villino A” da parte dei convenuti; il medesimo giudice distrettuale ha poi disposto la divisione dell’asse ereditario con la sentenza n. 4038/2017, oggetto del presente giudizio, senza includervi la porzione immobiliare usucapita.
La cassazione con rinvio della sentenza dichiarativa dell’usucapione ha integralmente travolto, ai sensi dell’art. 336, comma secondo, c.p.c. anche la pronuncia impugnata in questa sede, essendo la disposta divisione giudiziale radicalmente inficiata dal fatto che, nella stima dell’asse e nella formazione delle quote, non è stato incluso l’immobile inizialmente ritenuto di proprietà esclusiva di Giuseppe Coccia con decisione venuta meno già per effetto dell’ordinanza di legittimità, dovendosi procedere ad una nuova divisione, integralmente sostitutiva di quella precedente.
In definitiva, la sentenza n. 3685/205 ha definito una causa pregiudiziale rispetto a quella oggetto del presente ricorso (Cass.24300/2023; Cass. 9470/2022 in motivazione) e la sua cassazione con rinvio ha determinando la caducazione di tale ultima decisione. La sede naturale per disporre la nuova divisione era il giudizio del rinvio instaurato a seguito della pronuncia di cassazione (essendo irrilevante che tale giudizio si sia concluso con il rigetto della riconvenzionale di usucapione, senza adottare alcuna ulteriore statuizione). E’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che la cassazione della sentenza non definitiva, intervenuta prima o nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la prima di tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale, l'automatica caducazione di quella definitiva ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro detta decisione, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne formava oggetto, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. in tema di divisione, Cass. 1293/1986, nonché Cass. s.u. 4751/1979;
Cass. s.u. 5781/1981; Cass. 7068/1982; Cass. 5058/1983; Cass. 1293/1986; Cass. 1409/1990; Cass.34/2011; Cass. 3656/2013; Cass. 17213/2015; Cass.3805/2022). Resta assorbita ogni altra questione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, le spese del presente giudizio di legittimità sono integralmente compensate. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nel