Cassation appeal notification to Prefecture invalid; court orders remand to notify State Attorney General.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the remand of the case to a new hearing date to correct procedural defects in the notification of the cassation appeal. The appellant argued that notification to the Prefecture was invalid, citing established case law that requires appeals against the State to be served at the State Attorney General's office. The court ruled that because the Prefecture did not constitute itself, the notification remained null and void, necessitating a new service at the correct authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 comma 1 R.D. n. 1611/1933; Art. 1 comma 1 R.D. n. 1612/1933: Notification of a cassation appeal against the State must be made to the State Attorney General's office; failure to do so renders the notification null and void unless the administration constitutes itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
proposto da: AVV. CATELLO VISCARDI, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., domiciliato ex lege in Roma alla piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro PREFETTURA DI MATERA, in persona del Prefetto pro tempore - intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MATERA n. 203/2022 depositata il 15 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA rilevato che: -con sentenza del 25 marzo 2020 il Giudice di pace di Matera rigettava l’opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D.
Lgs. n. 150 del 2011 proposta da Catello Viscardi avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto di Matera in data 11 dicembre 2018, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 363,82 euro per violazione dell’art. 142, comma 8, del codice stradale; -l’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dal Tribunale di Matera con sentenza n. 203/2022 depositata il 15 marzo 2022, la quale confermava integralmente la decisione di primo grado; -contro la predetta sentenza d’appello, notificata ex art. 285 c.p.c. il 16 marzo 2022, il Viscardi ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 203 e 205 D.
Lgs. n. 285 del 1992 (codice stradale) e dell’art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2011; osservato che: -il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo p.e.c. della Prefettura di Matera e a quello dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza; -secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la facoltà concessa all’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, trovando applicazione per quelli successivi le norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato contenute nel R.D. n. 1611 del 1933 e nel relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. n. 1612 del 1933; -in particolare, dall’art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933 si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, la quale esercita nel distretto della Corte d’Appello di Roma le attribuzioni dell’Avvocatura distrettuale (ex art. 18, comma 4); -d’altro canto, l’art. 1, comma 1, R.D. n. 1612 del 1933 stabilisce che l’Avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di Cassazione; -per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, giusta quanto espressamente disposto dall’art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c., ovvero di sanatoria, qualora l’amministrazione si costituisca (cfr.
Cass. n. 20890/2018, Cass. Sez. Un. n. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez. Un. n. 17207/2003, nonché, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice stradale, la recente ordinanza interlocutoria n. 14273/2023 pronunciata da questa stessa Sezione); -nel caso in esame, la Prefettura di Matera è rimasta intimata, onde non può ritenersi realizzato il meccanismo di sanatoria innanzi descritto; -si rende, pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti della suddetta Prefettura, ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura generale dello Stato; -a tal fine la causa va rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso alla Prefettura di Matera presso l’Avvocatura generale dello Stato entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2023. Il Pre