Cassation court remits case to public hearing regarding validity of criminal confiscation transcription under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to a public hearing rather than issuing a final judgment on the merits. The plaintiffs argued that a 2004 transcription of a criminal confiscation order was illegal due to procedural defects and falsified title details. The court declined to rule on the complex legal questions raised, noting their potential for establishing general legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When cassation grounds involve particularly complex legal questions with potential nomofilactic relevance, the court may remit the case to public hearing for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e SELVA ALVARO (P.I.: SLV LVR 39R02 Z130Z), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Simone De Angelis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, Via Aurelia, n. 137; -ricorrenti - contro AGENZIA DEL DEMANIO e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi Direttori generali pro-tempore, rappresentate e difese “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6033/2018 (pubblicata il 28 settembre 2018);
R.G.N. 11067/2019 C.C. 26/10/2023 TRASCRIZIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso; rilevatoche: -con atto di citazione del marzo 2012, la società PROIM a r.l. e Selva Alvaro (la prima in qualità di proprietaria di quattro appartamenti, di cui tre siti in Roma e uno in Arzachena, ed il secondo in qualità di titolare del 99% delle quote di detta società, oltre che suo legale rappresentante) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia del Territorio, deducendo: - che al momento dell’acquisto, avvenuto nel 1997 da parte del Selva, i suddetti immobili non erano gravati dal alcun vincolo, né civile né penale; - che, in data 23 giugno 2004, era intervenuto un provvedimento della Corte di appello penale di Roma mediante il quale era stata posta in esecuzione una confisca in danno di tale Broccoletti Maurizio (condannato con sentenza penale emessa il 30 marzo 1999), con conseguente trascrizione effettuata su detti immobili; - che la confisca, trascritta il 7 ottobre 2004, non era mai stata preceduta da alcun’altra valida trascrizione e contro la stessa era stato formulato incidente di esecuzione avanti al giudice penale; - che tale trascrizione si sarebbe dovuta considerare illegittima poiché eseguita sulla base del solo provvedimento della Corte di appello penale ed in quanto eseguita in virtù di titolo inesistente, di descrizione falsata del titolo stesso nell’atto di trascrizione, con data e numero di repertorio non corrispondenti e sulla scorta di un elenco di beni redatto in epoca successiva alla emanazione della suddetta sentenza penale; - tanto premesso, la PROIM s.r.l. e il Selva Alvaro, nella rispettiva qualità descritta, chiedevano accertarsi l’inidoneità del titolo alla trascrizione per violazione dell’art. 2643 c.c. e dichiararsi la nullità, o comunque l’annullabilità, della trascrizione del provvedimento di confisca; -che, nella costituzione delle Amministrazioni convenute, l’adito Tribunale rigettava le domande attoree con la sentenza n. 14485/2012, la quale veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 6033/2018; - che avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione –sulla base di quattro motivi – la PROIM s.r.l. e il Selva Alvaro, resistito con controricorso dalle intimate Agenzia del Demanio e Agenzia del Territorio;
Considerato che i motivi pongono questioni giuridiche particolarmente complesse, alcune delle quali con potenziale rilevanza nomofilattica, ragion per cui si rileva la sussistenza dei presupposti per la rimessione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26 ottobre 2023. Il Presidente Mauro Mocci