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Ordinanza — n. 30973/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal where lower court judgment rests on multiple independent legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30973/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Immobiliare Barbieri Bettinelli S.A.S. against a Genoa Court of Appeal decision. The lower court rejected the appellant's claims regarding construction distance violations based on a dual rationale: the contractor's lack of duty to ensure legal distances and the contractor's lack of actual damage. The Court held that because the appeal did not successfully challenge all independent grounds supporting the lower court's decision, the entire appeal lacked interest and was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; When a judgment rests on multiple independent grounds, an appeal must succeed in overturning all of them; if even one ground remains unchallenged or rejected, the appeal is inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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multiple independent grounds lack of interest appeal inadmissibility ratio dual rationale judgment cassation procedure violazione delle distanze legali inosservanza delle norme sulla competenza responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
art. 111 Cost
Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art.
art. 1218 cod. civ
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 1218 cod. civ., con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18341 del 16/09/2005
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25935/2022
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21501 del 2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006
da: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007
Cass. Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4922-2017 proposto da: IMMOBILIARE BARBIERI BETTINELLI S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO DIAMANTI, LAURA MARCHIO'; -ricorrente - contro CARIOLI ROLANDO, domiciliato in CARRARA (MS), VIA CODENA 1- BIS, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO COLAZZINA che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - enei confronti di Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 2 - F.LLI FALSINI S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 841/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO; RILEVATO CHE:

1. La società F.lliFalsini S .r.l. veniva condannata dal Tribunale di Massa - in solido con Rolando Carioli quale direttore dei lavori e a Generali Assicurazioni S.p.a., tenuta a manlevarlo - con sentenza n. 329/2009, al risarcimento dei danni patiti dalla società Immobiliare BarbieriBettinelli s.a.s., per complessivi €377.000,00, in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi negoziali inerenti al contratt o d’appalto stipulato tra le parti in data 20.10.1997, avendo la società appaltatrice costruito le fondazioni del manufatto commissionatole dall’odierna ricorrente in posizione difforme rispetto a quanto previsto dal progetto, tanto da non rispettare la distanza legale dal confine, come prescritto dal PRG del Comune di Massa. Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna della società attrice al pagamento del saldo per i lavori pattuiti (£71.000.000); dichiarava Generali Assicurazioni S.p.a. tenuta a manlevare il D.L. Carioli.

2. Impugnava la sentenza del Tribunale la società F.lliFalsini S.r.l. dinanzi alla Corte d’Appello di Genova la quale, con sentenza n. 841/2016, accogliendo integralmente il gravame, rigettava tutte le domande proposte da Immobiliare Barbieri s.a.s.,ritenendo che alcuna responsabilità potesse essere ascritta all’appellante circa il mancato rispetto delle distanze legali dal confine dell’edificio in questione; revocava la condanna di Generali Assicurazioni S.p.a. a tenere indenne Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 3 - Rolando Carioli e condannava, quindi, Immobiliare Barbieri S.r.l. alla restituzione della somma già versata in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento del saldo per i lavori pattuiti ed eseguiti dall’appellante, oltre al versamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva,osservava la Corte che: - come chiaramente specificato dalle parti e come emerge dal complesso delle risultanze documentali, la prestazione relativa alla scelta dell'ubicazione del capannone sul fondo attoreo era estranea all'oggetto del contratto d'appalto che, per contro , era limitato alla realizzazione di opere edili di fondazione e di completamento di un fabbricato; -dalle risultanze istruttorie orali risulta accertato che le fondazioni sono state realizzate dalla F.lli Falsini s.r.l. seguendo il tracciamento indicatole dalla committenza mediante apposizione nel terreno di quattro capisaldi che definivano la figura geometrica necessaria per lo scavo di fondazioni e opere inerenti; -le risultanze istruttorie orali e documentali non evidenziano dati certi che possano attestare che il geometra Carioli svolgesse le funzioni di direzione e controllo dei lavori; - anche in presenza di un a situazione potenzialmente pregiudizievole (violazione delle distanze legali), in difetto di un danno attuale risarcibilenon è consentito al giudice del merito procedere alla liquidazione di danni futuri, mancando il requisito dell’attualità e certezza.

Deve, pertanto,escludersi, in ogni caso la responsabilità del Carioli: ciò vale ancheper le domande risarcitorie elevate dagli originari attori nei confronti della società F.lli Falsinis.r.l.; - d alle risultanze peritali emerge che il fabbricato realizzato da lla F.lli F alsini s.r.l. si trova ad una corretta distanza dal confine con la Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 4 - proprietà di terzi: gli aggetti , sbalzi e pensiline riscontrate nel sopralluogo, inosservanti di tali distanze , son o verosimilmente di realizzazione successiva rispetto all'instaurazione della causa in essere, in quanto non risultano inserite nei grafici del progetto depositato presso il Comune di Massa,né sono state rilevate dalla CTU effettuata nel primo grado del giudizio; - d ifettando la responsabilità di Rolando C arioli , deve essere revocata la condanna della Generali A ssicurazioni S. p . a . a tener lo indenne, nulla il Cariolidovendo all'originario attore; -deve, invece , essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla società F.lli Falsini S . r . l . volta ad ottenere la condanna della Immobiliare Barbieri B ettinelli s.a.s. al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori pattuiti, pari all'importo di vecchie lire 71.400.000(€36.875,00), oltre interessi , mai contestata in dettaglio dall’attrice.

3. Proponeva ricorso per la cassazione della sentenza d’ a ppello Immobiliare Barbieri s.a.s., affidandoloa quattro motivi e illustra ndolo conmemoria. Si difendeva depositando controricors o illustrato da memoria Rolando Carioli. Depositava controricorso Generali Assicurazioni S.p.a. Restava intimata F.lli Falsini S.r.l. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 1176, comma 1, cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente, a prescindere dall’obbligo contrattualmente assunto da parte della F.lli Falsini S.r.l. di posizionare il capannone alla distanza legale dal confine, comunque rientrava nella responsabilità Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 5 - professionale di quest’ultima verificarne il posizionamento e segnalare la collocazione dello stesso in violazione delle distanze: tale omissione comporta, di per sé, violazione dell’obbligo di osservare la diligenza qualificata nell’esecuzione della prestazione, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., secondo quanto precisato in tema di contratto di appalto dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ. La ricorrente denuncia l’argomentazione apparente e la manifesta contradd ittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di seconde cure ritiene non dimostrato il ruolo di direttore dei lavori del Carioli, così escludendo la sua responsabilità rispetto all’errato posizionamento del capannone, pur adducendo testimonianze che confermano tale ruolo (testi Andrea Falsini e Antonio Bonanno) e documenti che addirittura lo attestano (si fa riferimento alruolo erroneamente attribuito a Doni Giannini , il quale, però, risulta in atti essere direttore di produzione delle strutture prefabbricate impiegate per la costruzione dell’edificio: ruolo svolto nello stabilimento ove esse sono prodotte, che nulla avrebbe a che fare con la direzione dei lavori riguardanti in il contratto di appalto di cui è causa).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5)cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente il ruolo di Direttore deiLavori ricoperto dal Carioli appare un fatto storico che ha certamente costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo, come risulta in più punti della documentazione acquisita nei procedimenti di primo e secondo grado (in particolare: la domanda di concessione edilizia Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 6 - firmata dal Carioli; il preventivo di spese professionali, ove compare la voce direzione lavori tra le prestazioni per le quali si chiede il compenso).

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 1218 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Il ricorso denuncia l’erronea prospettazione della Corte d’Appello dell’inesistenza di un danno attuale risarcibile, poiché il proprietario del fondo confinante non ha intentato alcuna azione volta ad ottenere dall’odierna ricorrente l’osservanza delle distanze legali dal confine e il risarcimento del danno. In violazione di quanto stabilito dall’art. 1218 cod. civ., il giudice di seconde cure non ha automaticamente collegato l’inadempimento della F.lli Falsini s.r.l. e del Carioli ai danni che ne sono immediatamente e direttamente derivati, consistenti nell’aver posizionato il capannone per cui è causa ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale, come previsto dall’art. 872, comma 2, cod. civ., il quale prevede in questa situazione il risarcimento dei danni e la riduzione in pristino.

Né, prosegue la ricorrente,avrebbe alcun rilievo il successivo mutamento degli assetti proprietari (l’avvenuto acquisto del mappale confinante da parte dell’Immobiliare Barbieri Bettinelli s.a.s., che pone il fabbricato per cui è causa ad una corretta distanza dal confine con la proprietà di terzi), poiché il risarcimento è inteso a ristorare il pregiudizio della situazione giuridica di vantaggio di cui il danneggiato è titolare.

5. Per le ragioni di cui si dirà appresso, è opportuno dapprima esaminare il quarto motivo di ricorso, che il Collegio ritieneinfondato. 5.1.E’ vero che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 7 - patrimoniale inferto al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio (Cass. Sez.

2. n . 25935/2022, che conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09.11.2020 - Rv. 659708 - 01). Tuttavia, a ll’azione di danno ex art . 872, comma 2 , cod. civ. legittimato attivo è il proprietario del fondo confinante, e il danno (in re ipsa) sarà eventualmente da questi sub í to , non dal (potenziale) danneggiante: pert an to , l a tutela in forma specifica come il risarcimento del danno spettanoal proprietario confinante che lamenti tale violazione: «Unico legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino a seguito di violazione delle distanze legali è il proprietario dell'immobile rispetto al quale la distanza della costruzione eseguita sul fondo finitimo sia inferiore a quella legale»(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18341 del 16/09/2005-Rv. 584618 –01 ; conf. da: Cass. Cass. sez.

2. N. 25935/2022,cit.; Cass. n. 21501 del 2018).

6. Avendo il Collegio rigettato il quarto motivo di ricorso, ed avendo la Corte d’Appello condannato l’odierna ricorrente sulla base di una «doppia ratio» - soggettiva (per l a società appaltat rice, non essendo essatenuta ad occuparsi del posizionamento del fabbricato in rispetto elle distanze legali con il fondo confinante; per il Carioli, nonessendo stata provata la sua qualità di Direttore dei Lavori ) e oggettiva (insussistenza del danno attuale) - l’eventuale accoglimento dei primi tre mezzi di ricorso non porterebbe comunque alla cassazione della sentenza.

Questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che: «Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo diquesta) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 8 - interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato(Cass. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 – 01, conf. da: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv. 586593 – 01;

Cass. Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007, Rv. 596410 -01). 6.1. In virtù di quanto sopra, i primi tre motivi del ricorso devono dichiararsi inammissibili per difetto di interesse.

7. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come dadispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: -in favore di Rolando Carioli in €10. 500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15% , con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta; - in favore di Generali Assicurazioni S.p.a. in €8.000,00, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15% . Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. Ric. 2017 n. 04922 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 9 - 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior