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Ordinanza Interlocutoria — n. 30963/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands gambling tax appeal to lower court for public hearing due to complex legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30963/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal regarding a gambling tax sanction, ordering the case to be remanded for a public hearing. The appellant challenged the legality of specific legislative provisions and EU directives concerning online gambling platforms. The court determined that the complexity of the legal questions necessitated a public session for proper examination.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 1, c.p.c.; Art. 1, comma 923, L. n. 208 del 2015; Art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158 del 2012: When a cassation appeal raises complex legal issues requiring detailed examination, the court may order a remand for public hearing rather than immediate judgment.

Parole chiave

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gambling tax sanctions online gambling platforms cassation procedure public hearing requirement remand for trial EU directives applicability constitutional review

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, c.p.c.
Art. 1, comma 923, L. n. 208 del 2015
Art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158 del 2012
Art. 1 L. n. 689 del 1981
189 del 2012, nonché dell’art. 1 L. n. 689 del 1981; 2.2)l’illegittimità costituzionale dell’art.
Direttiva 98/34/CE
9 della Direttiva 98/34/CE e, ove applicabili ratione temporis, degli artt.
Direttiva 2015/1535/UE
5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché inopponibilità ad esso ricorrente dell’art.

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Testo completo

posto da: SAVINO DI NOIA, nella qualità di legale rappresentante del Centro Sportivo Italsud , elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico n. 79 presso lo studio dell’avv. Fernando Petrivelli, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Michele Cancellaro -ricorrente - contro AGENZIE DELLA DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1037/2021 depositata il 3 settembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA rilevato che: -con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D.

Lgs. n. 150 del 2011 proposta da Savino Di Noia, nella qualità di legale rappresentante del Centro Sportivo Italsud , corrente in Zapponeta (FG), avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 12 settembre 2017 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per violazione dell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, consistita nell’aver messo a disposizione presso il suddetto circolo privato apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on - line , da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; -l’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dalla Corte distrettuale di Bari con sentenza n. 1037/2021 depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente la decisione di primo grado; -avverso tale sentenza il Di Noia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi -il secondo articolato in due distinti profili di doglianza-, con i quali denuncia: 1)l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, L. n. 208 del 2015 per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU; 2.1)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 923, L. n. 208 del 2015, in relazione all’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, nonché dell’art. 1 L. n. 689 del 1981; 2.2)l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost.; 3)la violazione dell’art. 9 della Direttiva 98/34/CE e, ove applicabili ratione temporis, degli artt. 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché inopponibilità ad esso ricorrente dell’art. 7, comma 3- quater, D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012; -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito all’avversa impugnazione mediante la notifica di un controricorso; ritenuto che: -la particolare rilevanza delle questioni di diritto poste dai motivi di ricorso renda opportuna la pronuncia in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo applicabile ratione temporis, come già reputato da questa stessa Sezione con la recente ordinanza interlocutoria n. 24022/2023 depositata il 7 agosto 2023, relativa a fattispecie analoga; -a tal fine, debba disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo;

P. Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2023. Il Presidente R