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Ordinanza — n. 30829/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court costs order due to contradictory reasoning and factual misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30829/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Augusto Sau's appeal regarding the allocation of litigation costs, overturning the lower court's order for him to pay. The appellant argued that the appellate court incorrectly attributed his adversarial stance to him, whereas he had actually fully supported the original plaintiff's claims. The court found this contradiction between the stated facts and the resulting cost order constituted a fatal flaw in reasoning, necessitating a full reversal of the cost liability.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The Court of Cassation may examine facts when a lower court's decision contradicts the parties' actual submissions, and such a contradiction between premises and conclusion invalidates the cost allocation.

Parole chiave

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contradictory reasoning litigation costs allocation factual misrepresentation appeal against costs omitted party submissions cassation review of facts legal representation error responsabilità degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 384 c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di merito anche in relazione alla posizione dell’odierno ricorrente.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 384 c.p
Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018
20716 del 13/08/2018; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018; Cass.
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017
6014 del 13/03/2018; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017).
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 22/09/2015
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010
18609 del 22/09/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
10853 del 05/05/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006
4208 del 23/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13165/2018R.G. proposto da: AUGUSTO SAU, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e con domiciliazione telematica, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIESA RENATO –ricorrente – contro MARIO PORCU , MARIA EFISIA CAPPEDDU , ISIDORO CAPPEDDU, BENIGNOCASULA –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 888/2017 depositata il 24/10/2017. Oggetto: Spese – Soccombenza - Presupposti R.G.N. 13165/2018 Ud. 27/10/2023CC Sez. S2 -R.G. 13165/2018 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 888 del 24 ottobre 2017, la Corte d’appello di Cagliari, in integrale riforma della sentenza n. 37/2012 del Tribunale di Oristano, ha accolto la domanda proposta da BENIGNO CASULA originariamente nei confronti di ANTONIO CAPPEDDU, MARIO PORCU, MARIA EFISIA CAPPEDDU, ROBERTO CAPPEDDU, PIETRO CAPPEDDU.

2. BENIGNO CASULA aveva adito il Tribunale di Oristano, lamentando che il geom. MARIO PORCU, su incarico di ANTONIO CAPPEDDU, avesse operato un errato frazionamento catastale, includendo tra i terreni del medesimo ANTONIO CAPPEDDU un terreno dell’attore, successivamente fatto oggetto di vendita da parte di ANTONIO CAPPEDDU a MARIA EFISIA CAPPEDDU, ROBERTO CAPPEDDUe PIETRO CAPPEDDU. Aveva quindi chiesto la condanna dei convenuti al ripristino della situazione catastale ed alla rettifica degli atti di compravendita. Mentre ANTONIO CAPPEDDU e MARIA EFISIA CAPPEDDU si erano costituiti aderendo alla domanda attore, ROBERTO CAPPEDDU e PIETRO CAPPEDDU avevano invece concluso per il suo rigetto.

3. Respinta la domanda in primo grado, BENIGNO CASULA aveva proposto appello. Nel giudizio di gravame si erano costituiti i soli ANTONIO CAPPEDDU, MARIA EFISIA CAPPEDDU e MARIO PORCU. Nel corso del giudizio era deceduto ANTONIO CAPPEDDU e, a seguito di riassunzione, si erano costituiti alcuni degli eredi, tra i quali AUGUSTO SAU, mentre altri eredi erano rimasti contumaci. Sez. S2 -R.G. 13165/2018 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 3 di 6 Per quel che rileva ancora nella presente sede, la Corte d’appello, accolto il gravame di BENIGNO CASULA e le domande dal medesimo formulate, ha posto le spese dei due gradi di giudizio, nonché quelle di CTU, a carico di MARIO PORCU, MARIA EFISIA CAPPEDDU ed AUGUSTO SAU (questi due ultimi nella qualità di eredi di ANTONIO CAPPEDDU), mentre ha disposto la compensazione delle spese nei confronti degli altri appellati, per avere questi ultimi aderito all’originaria domanda o per essere rimasti contumaci.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre ora AUGUSTO SAU. Tutti i soggetti evocati sono rimasti intimati.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, la nullità della sentenza nella parte in cui essa ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in quanto la statuizione sarebbe stata assunta sulla scorta di conclusioni inesistenti o erroneamente riportate. Il ricorrente, infatti, deduce di avere aderito alla domanda a proposta dell’originario attore nonché appellante , rassegnando conclusioni in tal senso, laddove il provvedimento impugnato avrebbe riprodotto erroneamente conclusioni del tutto diverse ed anzi opposte, in tal modo inducendo la Corte a condannare il ricorrente alla rifusione delle spese. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce la “mancanza e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla determinazione sulle spese”. Sez. S2 -R.G. 13165/2018 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 4 di 6 Deduce il ricorrente che l’errata trascrizione delle conclusioni avrebbe condotto la Corte d’appello ad una decisione contraddittoria rispetto alla statuizione di compensazione adottata con riferimento ad altre parti del medesimo giudizio.

2. I due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Nonostante il mancato richiamo formale al disposto di legge, il vizio della decisione impugnata di cui il ricorrente viene a dolersi è riconducibile alla previsione di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., essendo univocamente dedotto un error in procedendo. Ne consegue che il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017). Alla luce di tale esame diretto, emerge in modo chiaro che l’odierno ricorrente, citato in riassunzione quale erede di Antonio Cappeddu, nel costituirsi innanzi alla Corte d’appello di Cagliari, rassegnò le proprie conclusioni in senso pienamente adesivo a quelle dell’originario attore ed appellante BENIGNO CASULA ed anzi nella propria comparsa di costituzione risposta ebbe ampiamente ad argomentare nel senso della fondatezza dell’originaria domanda.

Dette conclusioni non risultano correttamente riportate nella decisione impugnata, la quale, invece, attribuisce all’odierno ricorrente conclusioni nel senso del rigetto dell’appello proposto da BENIGNO CASULA. Sez. S2 -R.G. 13165/2018 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 5 di 6 Rilevata, quindi, la non corretta trascrizione delle conclusioni rassegnate dall’odierno ricorrente in sede di appello, si deve rammentare che questa Corte, con costante orientamento, ha stabilito che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in talcaso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti(Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 22/09/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006). Quest’ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo la Corte cagliaritana pronunciato la condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese di due gradi di giudizio, sul postulato della soccombenza di quest’ultimo, mentre ha disposto la compensazione delle spese in relazione alla posizione di altri appellati per avere i medesimi omesso di resistere o aderito alla domanda, in tal modo incorrendo in un viziodi motivazione, per essere la stessa contrastante con le premesse fattuali del ragionamento che ne era alla base.

3. Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di merito anche in relazione alla posizione dell’odierno ricorrente.

4. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, la mancata costituzione degli intimati giustifica la declaratoria di integrale irripetibilità. Sez. S2 -R.G. 13165/2018 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 6 di 6 P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna di AUGUSTO SAU alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di merito e, decidendo nel merito, dichiara dette spese integralmente compensate anche in relazione ad AUGUSTO SAU.