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Ordinanza — n. 30816/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's rejection of opposition to payment order regarding illegal forest clearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30816/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Fabris Livio and Fabris Costruzioni Srl against the Regional Government of Friuli Venezia Giulia. The appellants argued that the lower court improperly gave full evidentiary weight to a technical report regarding land transformation without examining its accuracy or considering a prior technical expert opinion. The court held that the lower court did examine the decisive historical fact of the forest clearing, even if it reached a different conclusion based on the official inspector's report and forestry service order. Consequently, the appeal was dismissed as it sought a re-examination of the merits, which is precluded in a judgment of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court has examined the decisive historical fact, even if the outcome differs from the appellant's expectations, as a legality judgment cannot re-evaluate the merits of the case.

Parole chiave

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omessa pronuncia fatto storico decisivo giudizio di legittimità consulenza tecnica ingiunzione di pagamento trasformazione boschiva violazione legge regionale contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 cpc
1 Con un primo motivo, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2700 cc
Art. 6, 42 e 46 della L.R. FVG n. 9/2007
Art. 112 cpc
9/2007 e conseguente violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia, rimproverando alla Corte d’Appello di avere attribuito piena efficacia probatoria al verbale di accertamento n.
Art. 366 primo comma n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 secondo comma n. 4 cod. proc. civ.
Art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
9/2007 e conseguente violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia, rimproverando alla Corte d’Appello di avere attribuito piena efficacia probatoria al verbale di accertamento n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 112 c.p
9/2007 e conseguente violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia, rimproverando alla Corte d’Appello di avere attribuito piena efficacia probatoria al verbale di accertamento n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 140-2021 proposto da: FABRIS LIVIO E F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL, rappresentati e difesi dall’avv. FRANCESCO LONGO -ricorrenti - contro REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA rappresentata e difesa dall’avv. MAURO COSSINA -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TRIESTE n. 393/2020 depositata il 9.10.2020 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;

RITENUTO IN FATTO

Livio Fabris e la Fratelli Fabris Costruzioni srl ricorrono, sulla base di due motivi, contro la sentenza n. 393/2020, con cui la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione di primo grado (Tribunale di Pordenone n. 380/2017) che aveva, a sua volta, respinto la sua opposizione contro una ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di €. 8.896,50 emessa per violazione della legge Regionale FVG n. 9/2007, artt. 42,46 e 92 (“illecita trasformazione di superficie boscata pari a mq 4.394,60 in assenza della prescritta autorizzazione”). Resiste con controricorso la Regione Friuli Venezia Giulia. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con un primo motivo, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cc, nonché degli artt. 6, 42 e 46 della L.R. FVG n. 9/2007 e conseguente violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia, rimproverando alla Corte d’Appello di avere attribuito piena efficacia probatoria al verbale di accertamento n. 32/2012 anche nella parte relativa alla quantificazione dell’estensione e profondità delle movimentazioni di terra (cioè a valutazioni), da ciò facendo discendere la riduzione della vegetazione boschiva attraverso una mera operazione di sottrazione.

Osservano che il pubblico ufficiale può attestare l’eseguito rilievo con strumenti di calcolo e informatici, ma non la validità e precisione dell’elaborazione fatta dal calcolatore e dallo strumento GPS -GIS, sempre soggetto ad errori tecnici e matematici. Rimproverano inoltre alla Corte d’Appello di non avere esaminato la contestazione dell’entità dell’irreversibile trasformazione del suolo, contestazione suffragata dal richiamo ad una consulenza tecnica svoltasi davanti al Tribunale di Pordenone e dal richiamo alla sentenza penale.

Una tale omissione configurerebbe, ad avviso dei ricorrenti, anche il vizio di omessa pronuncia. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. Partendo dalla dedotta violazione dell’art. 112 cpc, è bene ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017 Rv. 646428; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18797 del 16/07/2018; Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). Nel caso in esame, il vizio denunziato va escluso perché, come appare evidente, l’addebito mosso alla Corte d’Appello è di tutt’altro tenore (erronea valutazione di risultanze processuali). Quanto al profilo di censura riguardante l’efficacia probatoria del verbale di accertamento, come costantemente affermato da questa Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (tra le varie, Sez. 2, Ordinanza n. 29662 del 2018;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31107 del 21/10/2022 Rv. 666071; Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 Rv. 633239; Sez. 2, Sentenza n. 25844 del 27/10/2008 Rv. 605370; Sez. 1, Sentenza n. 20441 del 21/09/2006 Rv. 593119). Nella fattispecie,la Corte d’Appello ha correttamente inteso l’efficacia probatoria del verbale (v. pag. 11 della sentenza trascritta anche a pagina 11 del ricorso). Il problema si sposta invece sulla valutazione, da parte del giudice di merito, delle risultanze istruttorie (accertamento della quantificazione dell’estensione e profondità delle movimentazioni di terra).

E la memoria di parte ricorrente conferma ulteriormente tale conclusione, essendo incentrata su aspetti fattuali della vicenda e su valutazione di elementi istruttori. La censura, dunque, non coglie nel segno, non essendo consentito in questa sede, riesaminare il merito della causa. 2 Con un secondo motivo i ricorrenti denunziano ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (fatto rappresentato, a loro dire, dalla mancata considerazione del contenuto della consulenza tecnica svoltasi in altro procedimento tra le stesse parti definito con la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 296/2020, nonostante la concessione di diversi rinvii sintomatici, sempre a dire dei ricorrenti, della decisività della suddetta consulenza).

Questo motivo è anch’esso infondato. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

In conclusione, il ricorso va rigettato con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). Nel caso in esame, non ricorre il vizio denunziato perché la censura (cfr. pagg. 17 e 18 del ricorso) investe la valutazione delle risultanze di una consulenza tecnica che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale ad opposte conclusioni. Il fatto storico decisivo era rappresentato dalla trasformazione della superficie boschiva e la Corte di merito lo ha esaminato, anche se con esito non conforme alle aspettative dei ricorrenti, laddove sulla scorta del verbale redatto dagli Ispettori della Stazione Forestale di Aviano e della ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore del Servizio Corpo Forestale della Regione, ha ritenuto corretto il calcolo dell’ampiezza dell’area disboscata pari a mq. 4.394,6.

La peculiare natura del giudizio di legittimità preclude, come già rilevato, un riesame del merito della controversia e pertanto la censura non coglie nel segno. In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 3.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per i