Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge the lower court's interpretation of a contract clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to substantively challenge the appellate court's interpretation of a contractual clause. While the appellants offered an alternative reading, they did not address the established legal principle that a party cannot complain in cassation if the lower court chose one of several plausible interpretations. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellants to pay the opposing party's legal fees and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The party proposing an interpretation of a contract clause cannot complain in cassation if the court of first instance, among plausible interpretations, chose a different one, provided the lower court's reasoning is free of legal error.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6389-2019proposto da: LA TORRE MICHELE, LA TORRE AZZURRA, LA TORRE DAVIDE, LA TORRE LUCIA MICHELA, LA TORRE ROBERTO RINALDO,elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA G. GALATI n. 100/C , nello studio dell’avv. ANNA D’ALISE, rappresentatie difesi dall’avv. ACHILLE IROSO; -ricorrenti - contro CILIBERTI ANGELA, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA DI PIETRALATA n. 320, nello studio dell’avv. GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentata e difesa in proprio; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2110/2018della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 19.7.2010 Ciliberti Angela evocava in giudizio La Torre Michele, Azzurra, Davide, Lucia Michela, Michela Lucia e Roberto Rinaldo, innanzi il Tribunale di Lucera, per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del suo fondo ed a favore di quello dei convenuti.
Questi ultimi si costituivano, eccependo la comproprietà del cortile sul quale il passaggio era in concreto esercitato ed invocando in subordine, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di transito per usucapione. Sempre in via riconvenzionale, invocavano la condanna dell’attrice ad eliminare alcune opere mediante le quali il tetto di un manufatto era stato modificato in terrazza agibile, con conseguente costituzione illecita di una servitù di veduta prima inesistente. L’attrice spiegava quindi reconventio reconventionis, chiedendo l’eliminazione di alcune opere e manufatti eseguiti dai convenuti su area di sua proprietà esclusiva.
Con sentenza n. 2313/2016 il Tribunale dichiarava inammissibile, per tardività, la reconventio reconventionis; accertava la proprietà esclusiva della corte oggetto di causa in capo alla Ciliberti ed accoglieva la domanda di negatoria servitutisda quest’ultima proposta; rigettava le domande riconvenzionali, ritenendo non conseguita la prova tanto della violazione delle distanze che del decorso del termine utile per usucapire il diritto reale di passaggio oggetto di causa.Con la sentenza impugnata, n. 2110/2018, la Corte di Appello di Bari rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale, interposte rispettivamente, la prima, dagli odierni ricorrenti, e la seconda, dalla originaria attrice, avverso la decisione di prima istanza.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado La Torre Michele, Azzurra, Davide, Lucia Michela, Michela Lucia e Roberto Rinaldo, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Ciliberti Angela. Con istanza del 29.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola nel seguente unicomotivo :
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, non ritenendo costituita per contratto la servitù di passaggio oggetto di causa. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso, avverso statuizione di accoglimento della domanda di negatoria servitutis in relazione ad una servitù di passaggio ( doppia conforme).
Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare del contenuto del rogito per notar Giardino del 27.10.1945, con il quale l’originario proprietario dell’unico immobile comprendente quelli oggi di proprietà delle parti in causa ne aveva ceduto parte a Scamacco Vincenza, dante causa dei La Torre, odierni ricorrenti. Secondo la Corte territoriale, con il predetto contratto era stata concessa alla Scamacco il permesso di passare dall’accesso di via Verdi, ma non era stata costituita alcuna servitù di passaggio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
A tale interpretazione i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa del dato negoziale, senza confrontarsi tuttavia con il principio secondo cui la censura del procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito non può “…risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass.
Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv.646649; conf. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez.3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 , Rv. 610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. 25728del 15/11/2013 , Rv. 628585) ” . Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., aggiungendo che la puntuale e minuziosa interpretazione dei titoli fornita dal giudice di merito è esente da errori di diritto. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ell a parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri