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Ordinanza — n. 30785/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding claim for unpaid vehicle financing bonuses, citing lack of fraud and statute of limitations issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30785/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected FINRAMA SRL's appeal against a lower court ruling that dismissed its claim for unpaid vehicle financing bonuses from Santander Consumer Bank. FINRAMA argued it discovered late that the bank had underpaid these bonuses, claiming the bank's conduct constituted fraud that suspended the statute of limitations. The court found the claim contradicted by FINRAMA's own initial pleadings and determined the alleged conduct was merely omissive, not the intentional concealment required to suspend the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 2941, n. 8) c.c.; Art. 366 c.p.c.: The suspension of the statute of limitations requires intentional conduct by the debtor to create a genuine impossibility for the creditor to act, excluding mere ignorance or subjective doubt about the right's existence.

Parole chiave

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statute of limitations suspension intentional concealment fraud vehicle financing bonuses specificity principle appeal omissive conduct analysis calcolo delle prestazioni complementari procedimento di controllo degli aiuti assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 2941, n. 8) c.c.
2950 c.c., con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento della conclusione dell’affare, nel caso in esame la decorrenza della prescrizione sarebbe stata preclusa dalla condotta dolosa della stessa controricorrente, con conseguente operatività della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n.
Art. 366 c.p.c.
Tanto rilevato – ed osservato ulteriormente che la ricorrente neppure ha dedotto di aver sollevato in sede di appello il tema della sospensione della prescrizione per condotta dolosa della controricorrente, da ciò derivando anche una violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
art. 302 c.p
12198 del 01/12/1998), nella parte in cui la stessa, escludendo l’applicabilità dell’art. 302 c.p.c., viene conseguentemente ad escludere la sussistenza di alcun onere di riassunzione del giudizio di legittimitànei confronti della curatela.
art. 2946 c.c
Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe qualificato i rappel quale forma di provvigione, costituendo questi ultimi, semmai, un premio di produttività, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.
art. 2950 c.c
e non – come , secondo la ricorrente , ha opinato la Corte territoriale –dell’art. 2950 c.c.
art. 366 c.p
Tanto rilevato – ed osservato ulteriormente che la ricorrente neppure ha dedotto di aver sollevato in sede di appello il tema della sospensione della prescrizione per condotta dolosa della controricorrente, da ciò derivando anche una violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L -Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020
Cass. Sez. L -Sentenza n. 22072 del 11/09/2018
17 di 18 diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. Sez. L -Sentenza n. 22072 del 11/09/2018; Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015
22072 del 11/09/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21026 del 06/10/2014
10828 del 26/05/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21026 del 06/10/2014), richiedendosi un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 21567 del 13/10/2014
21026 del 06/10/2014), richiedendosi un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21567 del 13/10/2014).
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26145/2019R.G. proposto da: FINRAMA SRLelettivamente domiciliata in ROMA VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato RICCI EMILIO NICOLA che la rappresenta e difende –ricorrente – contro SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio STUDIO BONELLI EREDE rappresentatae difesa dagli avvocati VILLANI ALESSANDRO, VILLA ALBERTO, SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA –controricorrente – nonché contro Oggetto: Rappel – Natura –Prescrizione R.G.N. 26145/2019 Ud. 26/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 2 di 18 FALLIMENTO FINRAMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato PUNZI CARMINE che lo rappresenta e difende –intervenuto – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO TORINO n. 1291/2019 depositata il 26/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 luglio 2019, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da SANTANDER CONSUMER BANK SPA (già FINCONSUMO BANCA SPA) e disattendendo l’appello principale proposto da FINRAMA SRL, ha integralmente respinto le domande formulate da quest’ultima nei confronti dell’appellante incidentale.

2. FINRAMA SRL, infatti, aveva adito in via monitoria il Tribunale di Torino nella veste di incorporante di una serie di società –individuate in atti come “Gruppo Colneri” – riferendo che tra tali società e la SANTANDER CONSUMER BANK SPA era intercorso un rapporto che prevedeva, tra l’altro, la canalizzazione in favore dell’ingiunta delle pratiche di finanziamento per la vendita di autoveicoli ed il riconoscimento alle società del “Gruppo Colaneri” di premi – denominati rappel– al raggiungimento annuale d i determinati importi di finanziamento.

Aveva dedotto FINRAMA SRL di avere scoperto solo successivamente – e per l’esattezza durante un distinto giudizio pendente tra le medesime parti, nel corso del quale la SANTANDER Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 3 di 18 CONSUMER BANK SPA aveva prodotto documentazione contabile prima non conosciuta dalla stessa FINRAMA SRL –che in relazione agli anni dal 2004 al 2008 la SANTANDER CONSUMER BANK SPA aveva corrisposto a titolo di rappel importi in misura inferiore a quelladovuta, non avendo considerato i finanziamenti previsti da “Accordi Nazionali” conclusi dalla stessa SANTANDER CONSUMER BANK SPA con alcune case automobilistiche per effetto della intermediazione della società Pronto Portfolio srl, altra società del “Gruppo Colaneri” successivamente oggetto di incorporazione in una delle società poi oggetto di incorporazione da parte della FINRAMA SRL.

3. Emesso, quindi, decreto ingiuntivo per l’importo di € 8.341.261,04, l’ingiunta SANTANDER CONSUMER BANK SPA aveva proposto opposizione ed il Tribunale di Torino aveva definito il giudizio con sentenza n. 4266 del giorno 11 settembre 2017, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando SANTANDER CONSUMER BANK SPA alla corresponsione in favore di FINRAMA SRL della minor somma di € 7.665.545,82. Secondo quanto riferito dalla Corte d’appello nella decisione qui impugnata, infatti, il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente in relazione all’anno 2005 un credito della FINRAMA SRL per rappel per l’importo di € 8.145.545,82 - da ridursi ad € 7.665.545,82 in virtù di versamenti già effettuati dalla SANTANDER CONSUMER BANK SPA - mentre, in relazione agli anni dal 2006 al 2008, il Tribunale aveva escluso –sulla base dell’esame degli accordi tra le parti – che l’erogato canalizzato tramite gli Accordi Nazionali potesse essere tenuto in considerazione né per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi né per il computo dei rappel.

4. Proposto appello principale da parte della FINRAMA SRL ed appello incidentale da parte della SANTANDER CONSUMER BANK SPA, Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 4 di 18 la Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello incidentale, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla SANTANDER CONSUMER BANK SPA. La Corte, infatti, dopo aver qualificato i rappel come provvigioni, ha ritenuto decorsa la prescrizione evidenziando sia che la FINRAMA SRL ben avrebbe potuto operare anche in precedenza le proprie verifiche e mettere in mora la SANTANDER CONSUMER BANK SPA sia che “in ogni caso” il documento in virtù del quale la FINRAMA SRL affermava di aver appreso del mancato versamento dei rappel era stato prodotto nel 2010, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato nel gennaio 2016.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre ora FINRAMA SRL. Resiste con controricorso SANTANDER CONSUMER BANK SPA.

6. In data 6 ottobre 2020 si è costituito il FALLIMENTO FINRAMA SRL, insistendo nell’accoglimento del ricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

8. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, ritiene questa Corte di disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’intervento del FALLIMENTO FINRAMA S.R.L. sollevata in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. dalla difesa SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. Questa Corte, effettivamente, ha affermato in passato il principio per cui il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficiocon Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 5 di 18 la conseguenza che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo ( di recente Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 13106 del 2023– tra le medesime parti del presente giudizio – Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25914 del 2023 – sempre con FINRAMA S.R.L. come originaria ricorrente - Cass. S ez. 1 - Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021, ed ivi ulteriori richiami). È da ritenersi, tuttavia, che il principio in questione – che trova un'unica nota dissonante nel remoto precedente di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 10/03/1980, il quale, invece, venne ad affermare che “il giudizio per cassazione è caratterizzato dall'impulso di ufficio, sicché il verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt. 299 e 301 c.p.c. non dà luogo ad interruzione del procedimento (Cass. 24 novembre 1977 n. 5128: giur. costante), il che non esclude che possa costituirsi il rappresentante della parte divenuta incapace (e cioè, in caso di fallimento, il curatore ex 'art. 43 l. fall.)” - debba essere declinato in senso non integralmente incompatibile con l’intervento del Fallimento nel giudizio di legittimità.

Si deve osservare, infatti, che l’attuale formulazione del principio si viene ad articolare su due distinte affermazioni: la prima consiste nell’escludere che il sopravvenire del fallimento nelle more del giudizio di legittimità comporti l’interruzione di quest’ultimo ; la seconda , che intende essere consequenziale, consiste nell’escludere nella sua integrità il disposto di cui all’art. 302 c.p.c., da ciò deducendosi –e si tratta del profilo che in questa sede rileva –l’esclusione della possibilità Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 6 di 18 per la curatela del fallimento (e, dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.

Lgs. 14/2019, della curatela della liquidazione giudiziale)di intervenire nel giudizio di legittimità. Alcun rilievo può muoversi alla prima affermazione, ormai assolutamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte e definitivamente scolpita negli arresti di Cass. Sez. U, Sentenza n. 11195 del 14/10/1992 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 2756 del 08/03/1993, fondandosi tale principio sulla considerazione risolutiva che il giudizio di Cassazionerisulta retto dall’impulso d’ufficio, restando conseguentemente immune alla disciplina dell’interruzione del giudizio, da riferirsi esclusivamente al giudizio di merito (si vedano ancora Cass.

Sez. 5 -Ordinanza n. 15928 del 08/06/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21153 del 13/10/2010). Parimenti alcun rilievo può essere mosso alla seconda affermazione (peraltro non sempre affermata in linea di principio: cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8685 del 31/05/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21153 del 13/10/2010; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 17295 del 14/11/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12198 del 01/12/1998), nella parte in cui la stessa, escludendo l’applicabilità dell’art. 302 c.p.c., viene conseguentemente ad escludere la sussistenza di alcun onere di riassunzione del giudizio di legittimitànei confronti della curatela.

Conseguenza, del resto , del tutto logica una volta che sia stata esclusa l’operatività degli eventi interruttivi (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7477 del 23/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10989 del 21/10/1995). Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 7 di 18 Sembra, tuttavia, doversi rilevare un non pienamente motivato slittamento dall’affermazione di questi condivisibili principi alla successiva - apparentemente tralatizia e non logicamente consequenziale – afferma zione dell’assoluta preclusione per la procedura fallimentare della possibilità di intervenire nel giudizio di legittimità per fare proprie e supportare le difese originariamente svolte dall’impresa in bonis , anche allo scopo di surrogare una eventuale inerzia del difensore da quest’ultima incaricato.

Affermazione, questa, che non appare pienamente convincente, in primo luogo, perché dai due principi prima richiamati – e che si condividono pienamente – non discende come logica conseguenza, l’inammissibilità dell’intervento, visto che lo stesso in alcun modo incide sull’impulso, comunque officioso, del giudizio di legittimità, e non appare in ogni caso in grado di esorbitare dai binari degli originari motivi di ricorso. Affermazione che non risulta convincente, in secondo luogo, perché il diverso ruolo rivestito dalla curatela rispetto all’imprenditore in bonis – agendo quest’ultimo unicamente nel proprio interesse ed agendo invece la curatela nell’interesse della massa dei creditori – vale a fondare un autonomo interesse della Procedura ad intervenire spontaneamente nel giudizio di legittimità per supportare, pur non potendole modificare, le tesi difensive originariamente dedotte dall’imprenditore in bonis, pena – diversa mente opinando – un non giustificato vulnus alle facoltà difensive della Procedura, del tutto estromessa dal giudizio di legittimità, senza poter far valere alcuna facoltà anche solo argomentativa.

Affermazione che non risulta convincente, infine, in quanto non appare pienamente armonica– ed anzi si presenta distonica - rispetto ad altri principi statuiti da questa Corte. Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 8 di 18 Una prima osservazione scaturisce dall’esame dai due già citati arresti di Cass. Sez. U, Sentenza n. 11195 del 14/10/1992 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 2756 del 08/03/1993, i quali, nell’escludere che (anche) il fallimento potesse comportare l’interruzione del giudizio di legittimità, puntualizzarono –laconicamente -che “il suddetto principio non trova deroga quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti od iniziative della parte o del difensore, atteso che, anche in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute e comunque conoscibili” (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 2756 del 08/03/1993) e che “la struttura del giudizio di legittimità impone un particolare onere di attenzione per la parte, sicché è da dire che la mancata osservanza di quest'onere, per fatti relativi al procuratore - come nel caso di specie - ricadono sulla parte stessa che non si è attivata per ovviare alle conseguenze derivanti da eventi che essa avrebbe potuto e dovuto conoscere” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11195 del 14/10/1992). Da queste puntualizzazioni, invero, sembra potersi dedurre che nei due precedenti citati, la spontanea attivazione della parte finalizzata a neutralizzare le conseguenze dell’evento astrattamente interruttivo, ben lungi dall’essere esclusa, risultava invece essere individuata proprio come scenario del tutto praticabile, imputandosi anzi alla parte rimasta inerte l’eventuale compromissione delle proprie possibilità di difesa in sede di legittimità.

Questa conclusione, allora, verrebbe anche a ridimensionare la tesi – successivamente sostenuta - per cui la mancata previsione dell'interruzione non implicherebbe lesione del diritto di difesa, in quanto la prospettazione delle ragioni del ricorrente nel giudizio di Sez. S2 -R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 9 di 18 cassazione è affidata al ricorso, avendo la discussione orale in udienza “funzione meramente complementare” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4767 del 28/03/2003), giacché, per quanto possa essere “complementare”, la discussione orale –per tacere del deposito delle memorie ex art. 378 o 380-bis.1 c.p.c.

–costituisce comunque estrinsecazione del diritto di difesa, normativamente prevista, e quindi necessitante di adeguata garanzia, senza alcuna svalutazione. Né, a tale considerazione, sembra potersi replicare, come pure è avvenuto, che la piena tutela del diritto di difesa della parte su cui si riflette l'evento interruttivoviene assicurato dalla sopravvivenza della procura speciale rilasciata al difensoredalla società in bonis (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5012 del 27/04/1992), dal momento che tale principio appare di dubbia conciliabilità il principio, di recente affermato, per cui il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 37719 del 23/12/2022). Rileva in particolare, tale ultima affermazione, considerate le dirette conseguenze che il venir meno del rapporto (“interno”) tra il difensore e l’impresa non più in bonis può avere sulla complessiva tutela delle ragioni della parte - ormai in procedura concorsuale liquidatoria – nel corso del giudizio di legittimità. In conclusione, quindi, è da ritenersi chein caso di fallimento della parte, l’esclusione dell’operatività del meccanismo di interruzione del giudizio di legittimità non comporti di per sé una preclusione alla possibilità per la Curatela della procedura di intervenire nel giudizio Sez.

S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 10 di 18 medesimo– non potendosi ravvisare alcuna consequenzialità logica tra l’esclusione dell’applicazione degli artt. 299 segg. c.p.c. e l’esclusione della facoltà di intervento –e che, anzi, esigenze di tutela delle ragioni della massa dei creditori rappresentata dalla curatela medesima, impongano di riconoscere a quest’ultima la facoltà di intervenire nel giudizio di legittimità, pur nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge. Conseguentemente, intervenuto il fallimento – e, dal 15 luglio 2022, la liquidazione giudiziale – di una delle parti del giudizio di legittimità, si deve ritenere che - fermo restando il principio per cui il giudizio medesimo non si interrompe e prosegue secondo la regola dell’impulso d’ufficio - la curatela della procedura possa tuttavia intervenire per fare proprie le difese originariamente sviluppate dall’impresa fallita quando era ancora in bonis. 2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2950, 1362 segg., 1754 c.c.; 12, Preleggi; 2, comma 3, d.P.R. 287/2000. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe qualificato i rappel quale forma di provvigione, costituendo questi ultimi, semmai, un premio di produttività, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non – come , secondo la ricorrente , ha opinato la Corte territoriale –dell’art. 2950 c.c. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, 2950, 1362 segg., 2909 c.c.; 12, Preleggi; 2, comma 3, d.P.R. 287/2000; nonché “delle norme contenute nella Legge 39/1989 (ante riforma di cui al D. Lgs. 59/2010)”. Sez. S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 11 di 18 Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di qualificare ed inquadrare il rapporto negoziale tra le parti ed anzi si sarebbe posta in contrasto con un capo ormai passato in giudicato della decisione di prime cure assunta in una precedente controversia tra le parti, la quale aveva qualificato il rapporto come canalizzazione di finanziamenti.

La ricorrente, quindi, deduce la violazione del giudicato esterno e, anche sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 2, d.P.R. 287/2000, sostiene che il rapporto tra le parti andrebbe qualificato come contratto atipico non riconducibile neppure alla mediazione, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Si deve rilevare che la ricorrente, nella rubrica dei due motivi, viene a richiamare una nutrita serie di previsioni normative senza poi in concreto in alcun modo sviluppare concrete argomentazioni in ordine alla loro violazione. Si tratta di un richiamo generico, contrastante con il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il Sez.

S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 12 di 18 fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Affermata, quindi, la necessità di delimitare l’esame del ricorso entro il tema della violazione o falsa applicazione delle previsioni di legge oggetto di effettiva illustrazione da parte della ricorrente - e quindi, in definitiva, agli artt. 2946 e 2950 c.c. - si deve rilevare che l’insieme delle argomentazioni della ricorrente viene a ruotare esclusivamente attorno all’applicazione del disposto di cui all’art. 2950 c.c., senza esaminare, invece, il profilo dell’applicabilità dell’art. 2948, n. 4), c.c., sebbene tale ultima previsione risulti espressamente richiamatadalla decisione impugnata.

Partendo, allora, dall’inquadramento giuridico dei c.d. rappel, si deve rilevare che questa Corte, nei non numerosi precedenti nei quali si è occupata di tale figura(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23257 del 2021; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7173 del 2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30162 del 2018), non ha inquadrato la figura del rappel nell’ambito di un rapporto autonomo – come mira a sostenere la ricorrente – qualificando invece tale figura come “provvigione aggiuntiva” che viene Sez. S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 13 di 18 ad essere contemplata pattiziamente in aggiunta alle provvigioni “base” previste da un contratto di agenzia o di procacciamento di affari.

A tale inquadramento, la Corte territoriale si è espressamente richiamata nel momento in cui ha qualificato i l rappel come “superprovvigione”rispetto a quella prevista già per le operazioni di canalizzazione, di fatto escludendo che il rappel fosse collegabile ad un rapporto autonomoed anzi riconducendolo nell’ambito del rapporto di base esistente tra le parti. Esclusa, quindi, l’applicabilità dell’art. 2950 c.c., in quanto riferibile alla prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore –figura che, evidentemente, non ricorre nella specie, dal momento che le società poi incorporate nella ricorrente avevano assunto il compito di canalizzare finanziamenti a favore della controricorrente, secondo uno schema del tutto estraneo anche alla c.d. mediazione “atipica” – la decisione della Corte torinese risulta conforme a diritto nel momento in cui risulta avere applicato alle pretese della ricorrente il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4), c.c. per le somme che devono pagarsi annualmente o in termini più brevi.

Detto termine, infatti, risulta pienamente applicabile alla fattispecie in quanto, esclusa la possibilità di qualificare la stessa come mediazione, deve invece ritenersi che il rapporto inter partes rientrasse nell’ambito di un’attività di procacciamento di affari, caratterizzata – come questa Corte ha già chiarito – dal fatto che anche nel procacciamento di affari viene prestata un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, ma con la differenza, rispetto alla mediazione, consistente nel fatto che il mediatore è un soggetto imparzialementre nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti(Cass.

Sez. 2 - Sentenza n. 18489 del 04/09/2020 ). Sez. S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 14 di 18 In quest’ottica il riconoscimento del rappel non costituisce – come (si ripete) deduce la ricorrente – un rapporto autonomo, ma deve essere ricondotto al rapporto-base di procacciamento di affari quale compenso additivo, rispetto alla provvigione, avente funzione di “superprovvigione” al raggiungimento dei determinati volumi di affari. Come tale, allora, deve ritenersi che il diritto al rappel s i a assoggettato allo stesso termine di prescrizione previsto per le provvigioni dovute per l’attività di procacciamento di affari, e quindi all’applicazione analogica dell’art. 2948, n. 4), c.c., come da questa Corte reiteratamente affermato (Cass.

Sez. 2 - Sentenza n. 18489 del 04/09/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 26370 del 20/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4422 del 24/02/2009). Inammissibili appaiono, invece, le deduzioni della ricorrente in ordine alla sussistenza di una violazione del vincolo di giudicato discendente da altra decisione del Tribunale di Torino. Al di là della considerazione per cui tale vincolo di giudicato non risulta essere stato in alcun modo dedotto come difesa in sede di appello, la genericità della deduzione – che si limita a richiamare uno stralcio sommario della decisione invocata –si pone in contrasto con il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

Va, infatti, ricordato, che il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità,atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (Cass.

Sez. 3 -Ordinanza n. 15846 Sez. S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 15 di 18 del 06/06/2023; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/2020; Cass. Sez. L -Sentenza n. 5508 del 08/03/2018).

4. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, primo comma, 2935, 2941, n. 8), c.c. Il ricorso impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa avrebbe collegato la decorrenza della prescrizione al momento in cui, nel corso di un distinto giudizio pendente tra le medesime parti, la SANTANDER CONSUMER BANK SPA aveva prodotto documentazione contabile prima non conosciuta dalla stessa FINRAMA SRL. Deduce, infatti, la ricorrente che, anche ritenendo per ipotesi applicabile il termine di cui all’art. 2950 c.c., con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento della conclusione dell’affare, nel caso in esame la decorrenza della prescrizione sarebbe stata preclusa dalla condotta dolosa della stessa controricorrente, con conseguente operatività della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8), c.c. Argomenta, ulteriormente, che in ogni caso la consapevolezza della conclusione dell’affare non poteva essere ricollegata alla mera produzione documentale, ma solo con il successivo deposito –in data 6 agosto 2015 -della sentenza del Tribunale di Torino c he ha definito in primo grado il distinto giudizio.

5. Il motivo è anch’esso infondato. Rilevato che anche nel caso in esame le deduzioni della ricorrente in alcun modo investono il termine di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4), c.c.,si deve, in primo luogo, osservare che la Corte territoriale –contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente – non risulta aver collegato la decorrenza del termine di prescrizione al deposito del Sez. S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 16 di 18 documento –valorizzando tale aspetto solo in via subordinata (“in ogni caso”) – ed ha anzi ancorato la decorrenza medesima alla stessa conclusione dei singoli affari, e ciò sulla scorta della considerazione – che il ricorso non investe criticamente in modo adeguato - che la ricorrente medesima avrebbe potuto esigere la documentazione di riscontro e mettere in mora la controricorrente già allo scadere dei singoli anni lungo i quali si è svolto l’incarico di procacciamento di affari.

Ciò vale a rendere superfluo il fatto – che tuttavia mette conto rammentare –che, alla luce della narrativa della sentenza impugnata, sarebbe stata la stessa ricorrente a collegare, nelle proprie iniziali allegazioni, la “scoperta” del mancato pagamento dei rappel alla produzione di un doc. 10 in distinto giudizio innanzi il Tribunale di Torino, solo in seguito contestando tale ricostruzione, e quindi con una sostanziale contraddittorietà del motivo di ricorso. Tanto rilevato – ed osservato ulteriormente che la ricorrente neppure ha dedotto di aver sollevato in sede di appello il tema della sospensione della prescrizione per condotta dolosa della controricorrente, da ciò derivando anche una violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

–va poi osservato che questa Corte ha chiarito che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020), da ciò derivando che non può comportare sospensione della prescrizione l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale Sez.

S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 17 di 18 diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. Sez. L -Sentenza n. 22072 del 11/09/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21026 del 06/10/2014), richiedendosi un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21567 del 13/10/2014). Discende da questi principila evidente infondatezza conclusiva del motivo di ricorso, presentando quest’ultimo come dolo una condotta meramente omissiva della controricorrente, sicuramente non tale da comportare per la ricorrente una vera e propria impossibilità di agire, come osservato anche dalla Corte territoriale.

6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Sez. S2 - R.G. 26145/2019 – CC 26/09/