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Ordinanza — n. 30772/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows easement claim by ordering retrial to verify permanent signs of passage beyond mere path existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30772/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's finding of an easement by prescription. The appellants argued the appellate court erred by recognizing the right without investigating specific permanent signs required by case law. The court agreed, holding that mere path existence is insufficient without evidence of permanent works or visible signs of stable use.

Regesto Legislator

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Art. 1061 c.c.; Art. 183 c.p.c.: For an easement by prescription to be established, it is not sufficient to prove the existence of a path; the court must also verify the presence of permanent signs or works objectively destined for the exercise of the easement.

Parole chiave

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easement by prescription permanent signs of passage quid pluris requirement servitù di passaggio appellate court review causa legittima servitù legale legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1061 c.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 3.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 3.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
artt. 1061 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola nelseguente unico motiv o : 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35429-2019proposto da: FINEURO S.A.S. DELL’ING. MATTEO NANNICINI C., in persona del legale rappresentante pro tempore, G.D.R. S.A.S. DEL DR. GIUSEPPE CONTICINI C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e BETON MASONI DI ANTONELLA MASONI C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliat e in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO n. 3 , nello studio dell’avv. GIORGIO CLEMENTI, rappresenta te e dife s e d a gli avv. ti GINO MANNOCCI e LORENZO SUSINI; -ricorrenti - contro PIERETTI PIERO, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA F.

CESIn. 21, nello studio dell’avv. EDOARDO FERRAGINA, rappresentato e dife so dall’avv. ALBERTO FOGGIA; -controricorrente - nonchécontro MORI LUISA -intimata - avverso la sentenza n. 971/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Fineuro S.a.s. dell’Ing. Matteo Nannicini C., G.D.R. S.a.s. del Dr. Giuseppe Conticini C. e BETON Masoni di Antonella Masoni C. S.n.c. evocavano in giudizio Pieretti Piero e Mori Lusa innanzi il Tribunale di Pisa, per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del loro fondo ed a favore di quello dei convenuti.

Questi ultimi si costituivano invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di transito per usucapione. Con sentenza n. 1145/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 971/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prima istanza.Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Fineuro S.a.s. dell’Ing. Matteo Nannicini C., G.D.R. S.a.s. del Dr. Giuseppe Conticini C. e BETON Masoni di Antonella Masoni C.

S.n.c., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Pieretti Piero. Mori Luisa, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 3.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola nelseguente unico motiv o : 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 c.c. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rico nosciuto l’usucapione del diritto di passaggio sul fondo in contestazione in assenza di indagine in relazione al quid pluris richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione rispetto alla mera esistenza del percorso.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione di servitù di passaggio pedonale e carrabile. Unico motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare sulla ravvisata presenza di opere visibili a servizio del diritto reale oggetto di causa. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell’apparenza, la mera esistenza del sedime di una strada e di una apertura nella recinzione del fondo.

In realtà, la Corte di Appello ha affermato che “… la strada già esisteva ed era ben tracciata sul terreno di parte attrice” ed ha dunque ritenuto sussistere il richiesto requisito dell’apparenza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Ha poi dato atto delle risultanze della prova orale esperita ed ha affermato, sulla base dell’interpretazione della stessa, che la “viottola campestre” di cui è causa sarebbe stata sempre utilizzata dal Pieretti, che aveva “… le chiavi per aprire il cancello che dava accesso a tale viottola: tale possesso durava dal 1974 e all’epocadell’instaurazione della lite era decorso il ventennio utile all’usucapione (anno 2008)” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rispetto a tale ricostruzione in punto di fatto, i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa dello stato dei luoghi e delle risultanze della prova acquisita agli atti del giudizio di merito, senza considerare che la valutazione del compendio istruttorio, la scelta degli elementi ritenuti decisivi, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla rilevanza e ammissibilità delle istanze di prova implica “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. Il Collegionon condivide la proposta ex art. 380 - bis c.p.c . , poiché per potersi configurare il diritto di servitù di passaggio, costituito per usucapione o destinazione del padre di famiglia, non è sufficiente l’esistenza del tracciato, ma occorre anche dimostrare la presenza di segni visibili edopere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio, le quali possono insistere anche sul fondo dominante, o di terzi, e possono essere rappresentate anche da un portone o un androne di accesso, utilizzati sia per accedere al fondo dominante che a quello servente, a condizione che sia riscontrata dal giudice di merito l’univoca destinazione di dette opere all’esercizio della servitù (cfr.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 24856 del 21/11/2014 , Rv. 633132 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006 , Rv. 589310) e che sia evidente che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.13238 del 31/05/2010 , Rv. 613246 e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017 , Rv. 643386). Poiché , nel caso di specie , è mancatal’indagine sulla sussistenza di questo quid pluris , rispetto alla mera evidenza del tracciato,il ricorso va accolto, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, affinché sia eseguito l’accertamento in fatto anzidetto e sia verificata l’esistenza o l’assenza di segni visibili e di opere permanenti a servizio del preteso diritto reale di cui si discute.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione. Co