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Ordinanza — n. 30765/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal where exclusive possession of a shared path is impossible due to another co-owner's usage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30765/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Hotel Europa S.r.l.'s appeal against the lower court's declaration of usucapion regarding a shared property path. The appellant argued for exclusive ownership based on twenty years of public, peaceful, and continuous possession, while the respondent maintained that their continued use of the path prevented such acquisition. The court held that the existence of another co-owner's usage makes exclusive possession legally impossible, thereby negating the essential elements required for usucapion.

Regesto Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: Exclusive possession is a requisite for acquisitive prescription; if a co-owner utilizes the property, exclusive possession cannot be established, precluding the acquisition of title.

Parole chiave

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usucapione possesso esclusivo comproprietà servitù di passaggio impedimento acquisizione giudizio di legittimità art. 1000 codice civile quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
–Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 1158 c.c
13-01-2023 - 4 - dell’art. 1158 c.c., per averela Corte di appello ritenuto che l’esercizio del diritto di proprietà da parte di Gestioni S.r.l.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 35312-2018 proposto da: HOTEL EUROPA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 14 A- 4, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Andrea Dalponte , giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro GESTIONI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Villa Sacchetti 9, presso lo studio dell’ avvocato Ulisse Corea , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giuseppe Marini, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 35312 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 - 2 - nonchécontro GARDAFIN S.R.L., FALLIMENTO RIVATURIST S.R.L., AMISTADI MANUEL; -intimati - avverso la sentenza n. 103/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1. – L ’ Hotel Europa S . r . l . conven iva in giudizio Gestioni S . r . l . , Gardafin S.p.a. (già Gardafin S . r . l . ), Fallimento Rivaturist s . r . l . ed Amistadi Manuel, chiedendo di accertare e dichiarare l ’ intervenuta usucapione in suo favore per possesso ultraventennale delle quote di comproprietà della p.f. 4133/1 CC Riva, intestate ai convenuti.

Gestioni S.r.l. resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva a propria volta l ’ accertamento dell ’ intervenuta usucapione delle quote degli altri comproprietari sulla medesima particella; successivamentemodificava la domanda per richiedere la declaratoria della servitù di passaggio, di condutture elettriche e idriche e di tutte le servitù possibili sul fondo. Rimanevano contumaci gli altri convenuti. Il Tribunale di Rovereto, dopo avere ordinato al nominato CTU il compimento del frazionamento della p.f. 4133/1, con creazione della p.f. 4133/4, accertava e dichiarava l’acquisto per usucapione dell’Hotel Europa S.r.l.delle quote di comproprietà dei convenuti Gardafin S. p . a . , Amistadi Manuel e Fallimento Rivaturist S.r.l. dell ’ originaria ed intera p.f. 4133/1 e delle attuali p.f. 4133/4 e 4133/1; accertava e dichiarava Ric. 2018 n. 35312 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 - 3 - altresì acquisita per usucapione la quota della comproprietà della convenuta Gestioni S.r.l. limitatamente al tratto dell ’ originaria p.f. 4133/1, costituente la neo formata p.f. 4133/4 CC Riva. Rigettava invece la domanda attorea nei confronti di Gestioni s.r.l. con riguardo al diritto di comproprietà di quest’ultima sul tratto dell’originaria p.f. 4133/1, rimasto contraddistinto dallo stesso numero. 2. –La Corte di Appello di Trento, su gravame proposto da Gestioni S.r.l., nella resistenza dell’Hotel Europa S.r.l., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respintointegralmente la domanda di acquisto per usucapione da parte dell’appellato della proprietà della quota indivisa della p.f. 4133/1 CC Riva intavolata a favore di Gestioni S.r.l. -arbitrariamente frazionata dal giudice di primo grado con la creazione della p.f. 4133/4- poiché l ’ originaria attrice non aveva fornito la prova del suo godimento uti dominus e non più uti condominus ; ha confermato per il resto la sentenza del Tribunale, accertando e dichiarando acquisite per usucapione da Hotel Europa S.r.l. le quote indivise della proprietà della p.f. 4133/1 intestate alle parti rimaste contumaci; ha ordinato all’Ufficio Tavolare di annullare il tipo di frazionamento dispostoin esecuzione della sentenza di primo grado.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, l’Hotel Europa S.r.l., cui ha resistito con controricorso Gestioni S.r.l. Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto difese in questa sede. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) si deducela violazione e falsa applicazione Ric. 2018 n. 35312 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 4 - dell’art. 1158 c.c., per averela Corte di appello ritenuto che l’esercizio del diritto di proprietà da parte di Gestioni S.r.l. su una parte del bene oggetto della domanda di usucapione impedisca l’accoglimento della relativa domanda anche per quella porzione del bene che, all’esito dell’istruttoria, sia risultata da oltre vent’anni nel possesso pieno, continuato ed esclusivo dell’attuale ricorrente.

Il ricorrente censura inoltre la decisione impugnata per non avere riconosciuto che la domanda di usucapione di una sola parte del bene siacontenuta nella più ampia domanda di usucapione dell’intero bene, trattandosi una mera riduzione del petitumoriginario. 2.- Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello ritenuto non raggiunta la prova del possesso pieno, esclusivo ed ininterrotto per oltre un ventennio da parte dell’Hotel Europa S.r.l. dell ’ immobile oggetto di causa.

I giudici di secondo grado avrebbero err oneamente omesso di considerare che, nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, erastata fornita la prova richiesta con riferimento alla porzione della p.f. 4133/1 oggi contraddistinta p.f. 4133/4 sulla base del nuovo frazionamento. Il ricorrente rileva, a tal proposito , che il godimento esclusivo è stato provato sia dai numerosi testi escussi nel giudizio di primo grado sia dall’assenza di contestazioni da parte di Gestioni S.r.l. sul punto. 3.- Con il terzo mezzo, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , il ricorrente si duole per la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., per averela Corte di appello ritenuto sussistere un vizio di ultrapetizione nella sentenza del Tribunale, per avere il giudice di primo grado operato d’ufficio un frazionamento della p.f. 4133/1, in Ric. 2018 n. 35312 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 - 5 - assenza di alcuna specifica domanda e ad istruttoria terminata. Il ricorrente ritiene illegittima tale statuizione poiché la perizia di cui si verte non è stata utilizzata quale mezzo istruttorio, ma quale strumento per consentire una migliore individuazione delle due porzioni di terreno interessate dall’accoglimento della domanda di usucapione in maniera differenziata. 4.- Il p rimo motivo è infondato . L’Hotel Europa ha formulato domanda in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione delle quote di comproprietà della intera p.f. 4133/1 CC Riva intestate a Gestioni Srl, Gardafin Srl, Fallimento Rivaturist Srl e Amistadi Manuel.

Il ricorrente ha dunque chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione delle quote pro indiviso, in consortalità di ciascuno degli allora convenuti, su tutta la particella fondiaria 4133/1. Costituisce principio pacifico che nella proprietà indivisa “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere ‘uti dominus ’ e non più ‘uticondominus’, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune” (Cass. nn. 23539/2011; 24781/2017).

Per usucapire la quota, è dunque necessario che il richiedente dimostri di avere posseduto uti dominus (e non più uti condominus ) l’intero bene, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’esercizio di questo potere su una sola porzione del bene, posto che il diritto di Ric. 2018 n. 35312 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 6 - ciascun contitolare si estende all’intero immobile. Ciò in quanto, nella proprietàindivisa, il possesso della cosa comune fa capo egualmente a tutti i comproprietari e concerneogni frazione della cosa stessa, essendo il compossesso conseguenza e derivazione diretta dellacontitolarità del diritto di proprietà.

In tema di compossesso, pertanto, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso "ad usucapionem" “e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini dellausucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla ‘res communis’ da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenutausucapione del bene ” (Cass. n. 19478/2007).

La Corte di Appello di Trento ha fatto corretta applicazione di tali insegnamenti, affermando che nel caso di specie “non ha giuridica rilevanza, in realtà, valutare l’estensione delle prerogative di fatto utilizzate dal comproprietario con riguardo a tutte le parti del bene indiviso, essendo sufficiente l’attivazione dello stesso su una parte qualsiasi dell’immobile comune e, dunque, non ha pratica rilevanza e fondamento giuridico interrogarsi su quale parte del fondo deve in ipotesi riconoscersi l’usucapione del comproprietario, vale a dire se nella fattispecie debba la stessa escludersi sulla parte ovest della viuzza, quella che va dal cancello al muro in pietra fronteggiante la strada gardesana”.

Esattamente, sulla base di tali presupposti, la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale di Rovereto avrebbe dovuto respingere la Ric. 2018 n. 35312 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 7 - domanda di acquisizione della proprietà formulata da Hotel Europa per la quota della intera p.f. 4133/1 nei confronti di Gestioni Srl, dal momento che era stato accertato dallo stesso Tribunale che questa società ha utilizzato le prerogative spettanti al comproprietario, dall’anno 2000,almeno su una parte del fondo in oggetto, ragion per cui il giudice di seconda istanza ha ritenutonon raggiunta la prova del possesso esclusivo dell’Hotel Bologna sull’intero stradello (“tutto ciò è sufficiente a non considerare maturata alcuna usucapione in danno alla quota indivisa dell’appellante”: cfr. pag. 9 della decisione impugnata).

La censura del ricorrente secondo la quale la domanda tesa a far dichiarare l’accertamento dell’avvenuta usucapione con riferimento a una porzione del più esteso fondo e non all ’ intero fondo sarebbe contenuta nella domanda più ampia, determinando solo una riduzione del petitum originario ( e che il precedente di Cass. n. 26241/2011 sarebbe stato erroneamente invocato dal giudice di appello, posto che lo stesso riguarderebbe una fattispecie diversa da quella di cui è causa) rimane assorbita. L’utilizzo dello stradello comuneda parte di Gestioni Srl, anche se limitato ad una porzione di esso, impedisce l’acquisto dell’attuale ricorrente della proprietà esclusiva anche di una sola porzione del bene in contesa.

Un eventuale accoglimento della censura, ammesso che la domanda contenuta non comporti una modifica del fatto costitutivo della domanda contenente (come nella specie dovrebbericonoscersi), non avrebbe dunque alcuna rilevanza per le tesi sostenute dal ricorrente. 5.- Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni . Come eccepito anche dal controricorrente, lo stesso infatti difetta, nel rispetto del principio dell’autosufficienza, dell’indicazione dei luoghi e dei passaggi dei precedenti scritti difensivi dai quali si evince la Ric. 2018 n. 35312 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 - 8 - rilevanza del “fatto omesso” (l’esercizio in maniera pubblica, pacifica, continuativa e esclusiva per oltre 20 anni del possesso del ricorrente sulla porzione di stradina che si affaccia sulla via Gardesana), la sua contestazione tra le parti e la richiesta al giudice di appello di pronunciarsi al riguardo. Esso poi mira ad un improprio riesame del merito, sollecitando a questa Corte ad un diverso apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, del tutto estraneo al giudizio di legittimità. La statuizione della decisione gravata sul punto è comunque logica conseguenza di quanto affermato nei passaggi argomentativi precedenti, ossia del dimostrato uso delle prerogative spettanti al comproprietario (Gestioni S.r.l.), come già precisato con riguardo allo scrutinio del precedente motivo(punto sul quale si è peraltro formato il giudicato interno,stante l’assenza di impugnativa del ricorrente): non vi è dunque alcuna omissione del fatto storico e soprattutto nessuna decisività lo stesso ha assunto per la decisione.

Essendo la domanda dell’Hotel Europa volta alla dichiarazione di usucapione dell’intero stradello, la considerazione dell’uso esclusivo di una sola porzione di fondo non ha incidenza sulla ratio decidendidella pronuncia gravata. 6.- Il terzo motivo è assorbito nel rigetto dei primi due motivi. Una volta esclusa l’usucapione parziale dell’immobile, non può logicamente procedersi ad alcun frazionamento. 7.- I l ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 8.

–Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a Ric. 2018 n. 35312 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 9 - titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior