Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The parties were involved in a dispute regarding a decree, with the appellant represented by two lawyers and the respondents by one. The court ruled that the silence on the proposal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27307/2020 R.G. proposto da : MAGLIFICIO CHARLIE SNC DI PIASENTE GIANCARLO E DAL ZOTTO GIUSEPPINA, PIASENTE GIANCARLO, DAL ZOTTO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA (GRZNDR71R02H501N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIERO FEDERICO (VRIFRC68B19L157J) -ricorrenti- contro PRAVATO SRL, PRAVATO LUCIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato ATTANASIO ENRICO (TTNNRC73L01I754J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1931/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di