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Ordinanza — n. 30602/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitting examination of decisive facts regarding servitude existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's legal fees and court costs. The appellants argued that the Court of Appeal incorrectly excluded the existence of a servitude by failing to value specific documentary evidence. The court ruled that individual evidentiary findings or disputed legal questions do not constitute 'decisive facts' under Article 360(5) of the Civil Procedure Code, as the lower court had already conducted a convincing overall assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, first comma, nn. 3 and 5, c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The omission of examination of decisive facts in cassation proceedings must concern a historical fact considered in its objective existence, not mere evidentiary elements, legal questions, or alternative hypotheses where the lower court has performed a convincing overall assessment.

Parole chiave

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omesso esame di fatto servitù di passaggio fatto costitutivo appello inammissibile valutazione delle prove servitù contratto di servizio azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
c.p.c., 2697, 1321 e ss., 1362 e ss., 949, 1063 e ss., 1071, 2699 e 2700 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 2697 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 4.5.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
Art. 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ella parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 4.5.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
art. 2697 c.c
art. 96 c.p
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ella parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25260-2022proposto da: ESPOSITO VINCENZO e CANGIANO ASSUNTA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Santo n. 68 , nello studio dell’avv. Stefania Iasonna, rappresentatie difesi dagli avv.ti Enrico Romano e Ermanno Ferraro; -ricorrenti - contro CANGIANO CLAUDIO, elettivamente domiciliatain Roma, via G. Ferrari n. 4, nello studio dell’avv. Corrado Sgroi , rappresenta to e dife so dall’avv. Antonio Lembo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3061/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 19.5.2014 Cangiano Claudio evocava in giudizio Esposito Vincenzo e Cangiano Assunta innanzi il Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l’inesistenza del diritto di passaggio esercitato dai convenuti sul fondo dell’attore e, in subordine, l’estinzione del predetto diritto, a fronte dell’esistenza di un accesso diretto del fondo di parte convenuta sulla via pubblica.

Chiedeva altresì condannarsi i convenuti a rimuovere i contatori di acqua ed elettricità su un muro di sua proprietà esclusiva e la loro condanna al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio e di condotta idrica ed elettrica oggetto della domanda principale. Con sentenza n. 8815/2020 il Tribunale accoglieva le domande principali, ad eccezione di quella risarcitoria, che rigettava. Con la sentenza impugnata, n. 3061/2022, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto da Esposito Vincenzo e Cangiano Assunta avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Esposito Vincenzo e Cangiano Assunta, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Cangiano Claudio. Con istanza del 4.5.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione de gli ar t t. 99, 112, 115, 116, 246, 221 e ss. c.p.c., 2697, 1321 e ss., 1362 e ss., 949, 1063 e ss., 1071, 2699 e 2700 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe escluso la sussistenza di una servitù opponibile all’odierno controricorrente, ritenendo erroneamente che quest’ultimo avesse fornito la prova della piena proprietà del bene oggetto di causa; ad avviso dei ricorrenti, invece, l’esistenza della servitù di cui si discute emergeva dai titoli allegati agli atti del giudizio di merito; 2)violazione e falsa applicazione degli a rt t. 1 15, 116, 183, 345 c.p.c., 2697, 1362 e ss., 1321 e ss., 949, 2727 e 2735 e ss. c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5 , c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato il contenuto dei titoli allegati agli atti, ritenendone (in parte) tardiva la produzione; secondo i ricorrenti, l’esistenza della servitù di cui si discute era stata riconosciuta dall’odierno controricorrente e la Corte di merito avrebbe errato nel non considerare tale elemento decisivo; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 1 15, 116 c.p.c. , 2697, 1362 e ss., 1321 e ss., 949 e 1063 e ss. c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso anche l’esistenza del diritto degli odierni ricorrentidi mantenere i contatori nella loro attuale collocazione.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore:

“INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di negatoria servitutis (doppia conforme). Preliminarmente, il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente notificato, non rivenendosi in atti le ricevute di accettazione e consegna della notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata. Quest’ultima è stata depositata il 29.6.2022 ed il ricorso è stato notificato il 25.11.2011, oltre sessanta giorni dopo il deposito della decisione di seconda istanza. Primo, secondo e terzo motivo: le tre censure sono comunque inammissibili, o manifestamente infondate, perché proposti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di ipotesi di cd.

“doppia conforme”. Essi, inoltre, si risolvono in doglianze di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. Il giudice di merito ha, in particolare, ritenuto non provata l’esistenza della servitù di passaggio e di installazione contatori a servizio delle utenze elettriche sul muro di proprietà esclusiva dell’attore, oggetto di causa. Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)”.

Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., precisando che il ricorso è stato notificato il 19 ottobre 2011 ed è stata prodotta, in uno allo stesso, la copia notificata della sentenza impugnata.Il rilievo preliminare di inammissibilità indicato in proposta, dunque, è da ritenere superato. Osserva, tuttavia, il Collegio che le tre censure, pur non risolvendosi soltanto nella deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, precluso nella fattispecie per effetto della presenza di una ipotesi di cd. "doppia conforme”, pongono comunque questioni meritali, in quanto sollecitano una revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove operati dalla Corte di Appello, lamentando in sostanza la mancata valorizzazione di alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.

Sotto questo profilo, dunque, va precisato che, in ogni caso, l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale , ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass.

Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011 , Rv. 616733). Non sono quindi “fatti”nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ella parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di