Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Morosini Italo, challenged a customs agency decision regarding tax penalties, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26510/2022 R.G. proposto da : MOROSINI ITALO, elettivamente domiciliato in Roma Viale di Trastevere n. 209, presso lo studio dell’avvocato BLOISE GENEROSO (BLSGRS71M31E417V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ACCISE DOGANE E MONOPOLI DIREZIONE GENERALE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1098/2022 depositata il 30/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente, spese che liquida in € 1.205,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così dec