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Decreto — n. 30579/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 30579/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Ferruccio Santambrogio, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the respondent, the Customs Agency, did not engage in any defensive activity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings without any allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings failure to respond statutory time limit case definition proposal risoluzione del conflitto giurisdizionale ostacoli tecnici esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 370 c.p.c.
civ.; che non va operato regolamento delle spese, in quanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha svolto attività difensiva corrispondente a quanto prescrive l’art. 370 c.p.c.;
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 370 c.p
civ.; che non va operato regolamento delle spese, in quanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha svolto attività difensiva corrispondente a quanto prescrive l’art. 370 c.p.c.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28790/2022 R.G. proposto da : SANTAMBROGIO FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO BELLINI N. 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X), SORIANO MARIA FRANCESCA (SRNMFR74L55G793R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -UFFICIO TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA -SEDE MILANOAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -UFFICIO TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA -SEDE MILANO -intimati- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1591/2022 depositata il 11/05/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, in quanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha svolto attività difensiva corrispondente a quanto prescrive l’art. 370 c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos