Italian Supreme Court remands case due to relator judge conflict under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal by remanding the case to a new panel. Sirsa S.p.a. appealed a second-instance judgment rejecting their noise nuisance claim against Rigotex, while the opposing party resisted with a counter-appeal. The court set aside the decision because the rapporteur judge had previously signed the proposal for a decision under Article 380-bis CPC, creating a conflict of interest that required a new role assignment pending a ruling from the Plenary Section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The rapporteur judge who signs the proposal for a decision under Art. 380-bis CPC cannot serve on the collegium deciding the appeal if requested within 40 days, necessitating a remand to a new role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11072-2019proposto da: SIRSA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO n. 24 , nello studio dell’avv. ILARIA ROMAGNOLI, che l a rapprese nta e dife nde in unione di delega con gli avv.ti CARLO CAPRETTI e MARIO GORLANI -ricorrente - contro RIGOTEX DI RENATO CAVALLERI E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , e RENATO CAVALLERI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268/a, nello studio dell’avv.
ALESSIO PETRETTI, rapresentati e difes i da ll’avv. JESSICA MARIA PERRONE -controricorrenti - avverso la sentenza n. 142/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Rigotex di Renato Cavalleri e C. S.n.c. e Renato Cavalleri in proprio evocavano in giudizio Sirsa S.p.a. innanzi il Tribuale di Brescia, lamentando l’esistenza di immissioni rumorose superiori alla soglia di normale tollerabilità ed invocando la condanna della società convenuta alla loro cessazione, mediante l’adozione di accorgimenti di fonoassorbimento idonei ad evitare la propagazione del rumore.
Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con ordinanza del 15.12.2010, accoglieva il ricorso, ordinando alla convenuta la cessazione delle immissioni mediante esecuzione degli accorgimenti tecnici indicati dal C.T.U. All’esito del giudizio di merito,con sentenza n. 89/2014, il primo giudice confermava l’ordinanza interdittale, accertando l’intollerabilità delle immissioni ed ordinandone la cessazione, ma rigettava la domanda risarcitoria proposta da Rigotex S.n.c. e Cavalleri. Con la sentenza impugnata, n. 142/2019, la Corte di Appello di Brescia rigettava tanto il gravame principale, proposto da Sirsa S.p.a., che quello incidentale, proposto da Rigotex S.n.c. e Cavalleri, avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Sirsa S.p.a., affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso Rigotex di Renato Cavalleri e C. S.n.c. e Renato Cavalleri in proprio Con istanza del 27.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso, allegando copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 8558/2019, pubblicata il 18.12.2019. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in