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Ordinanza — n. 30538/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties' joint withdrawal extinguished proceedings without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30538/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellants' unilateral withdrawal, which was accepted by the respondent's counsel. Although the withdrawal was unilateral, the court ruled that because the opposing party's lawyer also signed the document, the proceedings terminated without a formal judgment on costs. Consequently, the appeal was dismissed, and the lower court's decision became final.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: A unilateral withdrawal in cassation extinguishes proceedings without requiring acceptance, but if the opposing party's lawyer signs the withdrawal, no costs are awarded.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings joint withdrawal costs allocation rinuncia d'eredità ritiro dell'atto procedurale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
23840/2008); - ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod.
art. 390 cod. civ
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ.
art. 390 c.p
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - ai sensi dell’art.
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23040/2018 R.G. proposto da: PAGGI LUISA, TEMPESTINI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO DEL NAZARENO 8 11, presso lo studio dell’avvocato MONTANARI MARCO SAVERIO (MNTMCS59P30A493E) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BARVYNSKA NATALYA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 18-B, presso lo studio dell’avvocato CAVALLARO DOMENICANTONIO (CVLDNC52A02D303P) che la rappresenta e difende - c ontroricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2390/2018 depositata il13/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Luisa Paggi e Paolo Tempestini, eredi di Mario Tempestini, nei confronti di Natalya Barvynska e Rosanna Tempestini per chiedere l’annullamento dell’atto di compravendita concluso tra il de cuius e Rosanna Tempestini, l’accertamento della lesione della quota legittima e la riduzione delle disposizioni testamentarie; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio di appello nei rapporti tra Paggi Luisa e Tempestini Paolo e l’appellata Tempestini Rosanna e rigettava l’appello nei confronti di Barvynska Natalya; -avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione Luisa Paggi e Paolo Tempestini; -ha resistito con controricorso Barvynska Natalya; -Tempestini Rosanna è rimasta intimata; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, Luisa Paggi e Paolo Tempestini hanno depositato atto di rinuncia al ricorso al quale Barvynska Natalya ha prestato adesione;

Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore dellacontroricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P. Q. M. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell