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Ordinanza Interlocutoria — n. 30535/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case due to relator judge's incompatibility with new collegium under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30535/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new panel because the rapporteur judge had previously signed a decision proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The relator judge, who drafted the initial decision proposal, was now part of the collegium hearing the new request for decision within the statutory 40-day period. The court determined this created an incompatibility requiring the case to be reassigned to a different collegium pending the resolution of the constitutional question raised by the United Sections.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The rapporteur judge who signed a decision proposal under Art. 380-bis c.p.c. is incompatible with serving on the collegium deciding the subsequent request for decision within the 40-day period, necessitating remand to a new collegium.

Parole chiave

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Art. 380-bis c.p.c. rapporteur judge incompatibility decision proposal signature new collegium assignment Sezioni Unite question remand to new role procedural incompatibility prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 24.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 96 c.p
art. 380-bis c.p
Con istanza del 24.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25022-2020proposto da: FERRUCCI FERNANDO PASQUALE,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO n. 3 0 , nello studio del l’avv. GERMANO GIANNELLA e rappresentatoe difeso in proprio -ricorrente - contro D’AIELLO ROSANNA, elettivamente domiciliat a in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA n. 7 , nello studio dell’avv. RICCARDO CARNEVALI , rappresentatae difesa dall’avv. GIUSEPPE MORRA-controricorrente - avverso la sentenza n. 600/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 6.10.2017 Ferrucci Fernando Pasquale evocava in giudizio D’Aiello Rosanna innanzi il Tribunale di Milano per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione della quota pari alla metà indivisa di un appartamento utilizzato come studio professionale, con gli arredi in esso contenuti, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 844/2019, dichiarava il non luogo a provvedere sugli arredi, trattandosi di beni strumentali all’attività professionale del Ferrucci, e rigettava, nel resto, la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 600/2020, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prima istanza, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Ferrucci Fernando Pasquale, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso D’Aiello Rosanna.

Con istanza del 24.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEPrima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di c