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Ordinanza Interlocutoria — n. 30534/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case due to conflict of interest in relator who drafted decision proposal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30534/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new panel because the rapporteur judge had previously signed a decision proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellants sought to overturn a second-instance rejection of their adverse possession claim, while the respondent opposed the request. The Court decided to suspend the merits examination pending a ruling from the United Sections on the specific incompatibility issue involving the relator's dual role.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The rapporteur who signs a decision proposal under this article is incompatible with serving on the collegium that must decide the appeal if the party requests a decision within the statutory period, requiring remand to a new panel.

Parole chiave

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conflict of interest rapporteur incompatibility decision proposal Article 380-bis remand to new panel United Sections procedural suspension accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17324-2020proposto da: BOGANI LUIGI e FRANGUELLI ANNA, elettivamente domiciliat i in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO n. 12/D , nello studio del l’avv. ITALO CASTALDI, che li rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. GIOVANNI RAITE’ -ricorrenti - contro MAURI MO CAJ ABELINO, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA CHIUSI n. 31 , nello studio dell’avv. PIO CORTI , che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. LAURA DAMIANI-controricorrente - nonchè contro MAURI ALESSANDRO e MAURI MARIO -intimati - avverso la sentenza n. 4673/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 6.9.2016 Bogani Luigi e Franguelli Anna evocavano in giudizio Mirioni Angela, Mauri Felicita, Mauri Monica e Mauri Mo Caj Abelino innanzi il Tribunale di Como per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una abitazione con annesso terreno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio della porzione di terreno da essi occupata, sulla base del giudicato derivante dalla sentenza n. 522/2010 della Corte di Appello di Milano, con la quale erano stati regolati i confini tra le rispettive proprietà delle parti, nonché al pagamento di una indennità di occupazione della predetta area. Con sentenza n. 1097/2018, il Tribunale ordinava l’apposizione dei termini. Con la sentenza impugnata, n. 4673/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava la domanda di usucapione proposta dagli originari attori, confermando nel resto la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Bogani Luigi e Franguelli Anna, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso Mauro Mo Caj Abelino. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo leparti costituite ha nno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,