Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 30533/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to conflict of interest regarding the rapporteur who drafted the decision proposal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30533/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new panel because the rapporteur who drafted the decision proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure is the same judge assigned to decide the case. The appellant, Vigilante Maria Caterina, challenged a second-instance rejection of her usucapion claim against the bankruptcy of Armentano Francesco. The court ruled that the rapporteur's prior involvement in drafting the proposal creates an incompatibility under Supreme Court precedent, necessitating a new assignment to ensure impartiality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; The rapporteur who signs the decision proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure is incompatible with serving as a member of the collegium that decides the appeal, requiring the case to be remitted to a new panel.

Parole chiave

Generato dall'IA
incompatibility rapporteur decision proposal Article 380-bis remission new panel conflict of interest usucapion claim bankruptcy proceedings contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 221-2022proposto da: VIGILANTE MARIA CATERINA,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI n. 27, presso lo STUDIO LEGALE DRAGONE, rappresentatae difesa da ll’avv. TEODORO COSTA -ricorrente - contro FALLIMENTO ARMENTANO FRANCESCO, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO n. 46/48, nello studio dell’avv. STEFANO BEVACQUA, rappresentatoe difeso dall’avv. MARCELLO MAGGIO-controricorrente - avverso la sentenza n. 339/2021della CORTE D'APPELLO di LECCE, sezione distaccata di TARANTO, depositata il 14/10/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 30.6.2016 Vigilante Caterina Maria evocava in giudizio Armentano Francesco ed il Fallimento Autoarmentano di Armentano Francesco innanzi il Tribunale di Taranto, chiedendo dichiararsi l’intervenuta usucapione della piena proprietà di un immobile.

Si costituiva il fallimento convenuto, resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace Armentano Francesco. Con sentenza n. 2699/2018 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Armentano Francesco e rigettava la domanda nei confronti del suo fallimento. Con la sentenza impugnata, n.339/2021, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame proposto dalla Vigilante avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Vigilante Caterina Maria, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il fallimento Autoarmentano di Armentano Francesco. Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEPrima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella