Sentenza — n. 30448/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 31672-2018 proposto da: MANCINI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 58, presso lo studio dell ’ avvocato Francesco Crisanti , che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro POZZATO MARIA GRAZIA, GIOACHIN JACOPO, GIOACHIN SAMANTHA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo Panariti, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINO GOGLINO, giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 31672 sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30448/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza sul punto. 3. - Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell ’ omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante degli atti di causa ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., ritenendo che nessuna prova sia stata fornita da parte degli originari attori del compimento di atti di interversione, idonei ad escludere che il persistente godimento fosse fondato sul consenso del proprietario concedente. 3.1.- Il terzo motivo r ipropone in parte la questione oggetto del motivo precedente ed è fondato per le considerazioni già esposte al riguardo.
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re ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 31672-2018 proposto da: MANCINI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 58, presso lo studio dell ’ avvocato Francesco Crisanti , che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro POZZATO MARIA GRAZIA, GIOACHIN JACOPO, GIOACHIN SAMANTHA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo Panariti, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINO GOGLINO, giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 31672 sez.
S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - nonchécontro GIOACHIN SAMANTHA, GIOACHIN JACOPO; -intimati - avverso la sentenza n. 1309/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/07/2018; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; Udito il Pubblico M inistero , nella persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei motivi secondo e terzo eil rigetto del resto; Udito l’avvocato FRANCESCO CRISANTI per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA 1.
Pozzato Maria Grazia, G i o achin Samantha e Gioachin Jacopo (rispettivamente moglie e fratelli di Gioachin Franco ) conveniva no avanti il Tribunale di Alessandria Mancini Nicoletta, moglie del fratello Giancarlo Gioachin, per sentir dichiarare l ’ avvenuto acquisto per usucapione della casa e del giardino siti in Bosco Marengo per effetto del loro possesso pacifico e ininterrotto ultraventennale. Assumevano, in particolare, gli attori che, nell ’ anno 19 75 , i fratelli Giancarlo e Franco Gioachin avevano acquistato i l bene, sul quale dal 1976 avevano iniziato la costruzione di due case adiacenti; che la casa realizzata da G ioachin Franco , a causa di difficoltà economiche incontrate da questi, era stata sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare ed era stata ag giudicata a Nicoletta Mancini in data 11/02/1987; che la disponibilità dell ’ alloggio era rimasta ad essi attori; che la Mancini aveva proposto loro di stipulare un contratto di Ric. 2018 n. 31672 sez.
S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - comodato nell’anno 2005 e nell’anno 2010 di acquistare la casa a condizioni di favore;che, nello stesso anno, avevano ri lasciato la casa e consegnato le chiavialla proprietaria. In subordine, chiedevano la condanna della convenuta al pagamento dell’aumento di valore del compendioimmobiliare di cui è causa,in relazione ai miglioramenti da essi apportati. Si costituiva in giudizio Nicoletta Mancini la quale sosteneva di avere acquistato in asta pubblica l’immobile per consentire a Franco Gioachin e alla di lui famiglia di avere la disponibilità della casa in cui vivevano, di averla concessa alla famiglia del cognato a titolo di comodato, di avere sostenuto una serie di spese per l’abitazione in misura maggiore di quelle sostenute da Franco Gioachin.
Il Tribunale di Alessandria rigettava l e domand e propost e da gli attori. 2. - Avverso tale decisione proponevano appello P ozzato Maria Grazia, G ioachin Samantha , Gioachin Jacopo , contestando in particolare – per quanto in questa sede rileva - la qualificazione in termini di detenzione della loro relazione di fatto con il bene, operata dal Tribunale sul presupposto che gli stessi , dopo l ’ acquisto della Mancini, avrebbero continuato ad abitare la casa in forza di una scelta di quest’ultima, non essendo la vendita forzata idonea a mutare il loro precedente possesso in mera detenzione.
Con la sentenza in epigrafe, l a Corte di A ppello di Torino accoglieva l’appello proposto e,in riforma dell a decisione impugnata , dichiarava l’intervenuta usucapione in favore degli appellanti della proprietà della casa e del giardino circostante. 3. - Avverso tale decisione Mancini Nicoletta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ric. 2018 n. 31672 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - Hanno resistito con controricorso Pozzato Maria Grazia, Gioachin Samantha e Gioachin Jacopo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1140, 1141 c.c. e 560 c.p.c. per non avere la Corte distrettuale ritenuto che il pignoramento avesse comportato la perdita del possesso da parte di Franco Gioachin e che, in spregio all ’ art. 1141, comma 2° c.c., non occorresse un atto che comportasse il mutamento della detenzione in possesso.
Secondo la ricorrente, per effetto della notificazione del pignoramento, si sarebbe verificata l’interversione del possesso, per cui da quel momento il signor Gioachin Franco, dante causa degli odierni convenuti, avrebbe perso il possesso privatistico del bene ed sarebbe divenuto titolare di un possesso iuris pubblici , che poteva esercitare solo con determinate finalità, non essendo in qualità di debitore esecutato più nella posizione di esercitare liberamente le facoltà di godimento spettante al proprietario. 1.1.- Il motivo è inammissibile .
È incontestato sia che “il Gioachin Franco e la di lui famiglia fossero, in quanto proprietari, i possessori del compendio immobiliare per cui è causa e ciò farà da tempo dal 1976”, sia il fatto che la Mancini si fosse resa acquirente quale aggiudicataria del medesimo compendio in data 11.02.1987 e che tale circostanza fosse nota agli attuali controricorrenti. In questa situazione, il momento temporale dirimente, a partire dal quale può configurarsi un possesso ad usucapionem, è quello del deposito del decreto di trasferimento, che è l ’ atto che determina il Ric. 2018 n. 31672 sez.
S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - trasferimento della proprietà (a titolo derivativo, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario: Cass. n. 25926/22) in capo all ’ aggiudicatario ( Cass. n. n. 6272 /2003; n. 10251/2015) e, di conseguenza, pone il problema dell ’ acquisto in capo a quest ’ ultimo anche del relativo possesso della cosa aggiudicata. La censura della ricorrente verte sul fatto che l’atto di “pignoramento immobiliare ” eseguito da terzi creditori avrebbe determinato la perdita del possesso da parte di Franco Gioachin.
Tuttavia, le vicende antecedenti il tempo dell’ aggiudicazione e il successivo decreto di trasferimento, nei rapporti tra precedente proprietario e attuale proprietario, sono irrilevanti – come il motivo che le invoca -ai fini della decisione del caso in questione. Il mezzo di ricorso, dunque, non attinge la ratio decidendi della sentenza e,perciò, va dichiarato inammissibile. 2.- Il secondo motivo di ricorso lamenta l ’ omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante degli atti di causa ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., non avendo la Corte distrettuale tenuto in considerazione che la ricorrente si era sempre comportata da proprietaria dell’immobile, provvedendo – successivamente all’acquisto – all ’ accatastamento dell ’ immobile a proprie spese, al versamento delle imposte, all’installazione nello stesso di una caldaia, alla straordinaria manutenzione (fornendo l’immobile di citofono ed apricancello elettrico), al piantamento di alcuni alberi, al pagamento dei consumi di acqua e fino all’anno 2000 anche di quelli di energia elettrica.
La Corte territoriale avrebbe altresì omesso di considerare che, quando la Mancini chiese alle parti allora attrici di mettere per iscritto il contratto di comodato verbale in base al quale, a suo dire, le parti Ric. 2018 n. 31672 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 6 - occupavano l’immobile, mai furono avanzate contestazioni sul fatto che l’immobile fosse occupato a tale titolo; che parimenti non giunsero contestazioni alla lettera raccomandata del 2010 con la quale veniva chiesto se le stesse erano interessate all’acquisto dell’immobile e, ancora, che i controricorrenti rilasciarono spontaneamente l’immobile senza mai porre in dubbio il diritto della Mancini ad ottenerne la restituzione. 2.1.- Il motivo è fondato.
Questa Corte di legittimitàha ritenuto che “ la vendita forzata non concreta di per sèun caso di costituto possessorio, poichè con essa il diritto di proprietà è trasferito contro la volonta dell’espropriante- possessore e nessun accordo interviene tra questo e l’aggiudicatario, nè in ordine alla proprietà, nè in relazione al possesso” e che il provvedimento di aggiudicazione “non determina automaticamente, per il solo fatto che esso venga pronunciato ed a prescindere dalla sua esecuzione, il mutamento dell’animus rem sibi habendi del proprietario espropriato, trasformandolo in animus detinendi alieno nomine.
L’art.2919 cod civ, il quale disciplina gli effetti della vendita forzata, dispone infatti che questa trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, ma non dispone che l’espropriato perda ipso iure il possesso della cosa, mutandolo in detenzione in nome dell’espropriante” ( Cass. n. 1716/1966; il principio è stato confermato in epoca più recente, con riguardo tanto al trasferimento volontario quanto a quello coattivo di un bene,ad esempio, da Cass. n. 5293/2000 ) . Alla mancanza di un costituto possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietào di altro diritto reale (come pure nel trasferimento coattivo, che interessa in questa sede) consegue che “nell’ipotesi in cui l’alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre Ric. 2018 n. 31672 sez.
S2 -ud. 12-01-2023 - 7 - accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell’alienante stesso, dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall’animus rem sibi habendi ovvero configuri una detenzione nomine alieno”(Cass. n. 1613/81; n. 12621/1981 ). Il giudice a quo non ha compiuto questa verifica, essendosi limitato a precisare che non potevano costituire atti interruttivi del termine ad usucapiendum le missive inoltrate dalla Mancini e ad affermare che il conflitto tra acquisto a titolo derivativo e acquisto a titolo originario è sempre risolto in favore del primo e trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, dando per riconosciuta la situazione di permanenza del possesso in capo agli attuali controricorrenti dopo l ’ aggiudicazione , sul presupposto che “ il solo provvedimento di aggiudicazione del bene in capo all’aggiudicatario … non valga ad interrompere il decorso dei termini per la prescrizione (acquisitiva, deve intendersi: nota dell’estensore) in capo al proprietario espropriato” ( argomentazione peraltro incongrua se riferita al caso di specie, in quanto Franco Gioachin, fino alla data del decreto di trasferimento, quale proprietario, non aveva necessità di invocare a suo favore la decorrenza dei termini per usucapire).
La Corte distrettuale non ha verificato però, in concreto, se nella condotta tenutadagli attori (oggi controricorrenti), dopo il decreto di trasferimento, potessero riscontrarsi gli estremi dell ’ animus possidendi. In particolare, la Corte territoriale non ha valutato il fatto del rilascio spontaneo dell’immobile da parte dei controricorrenti, che emerge dagli atti di causa (si legge nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo – che gli allora appellanti hanno affermato come in data 26.12.2010 gli stessi “ avessero Ric. 2018 n. 31672 sez.
S2 -ud. 12-01-2023 - 8 - lasciato la casa e consegnato le chiavi alla Mancini”, aggiungendo di avere “acquisito la consapevolezza piena dei loro diritti solo dopo il rilascio dell’immobile”, mentre la ricorrente a pag. 12 del ricorso deduce: “Nel dicembre 2010 le attuali parti resistenti lasciavano l’immobile, senza mai contestare il diritto della sig.ra Mancini a chiederne la restituzione”). La circostanza assume carattere di decisività, posto che la restituzione dell’immobile, di per s é , è incompatibile con l’affermato possesso ad usucapionem , essendo invece chiaro indice della sussistenza di una detenzione, quale quella giustificata causalmente dall’esistenza di un co ntratto di com odato , come quello che – a dire della ricorrente – avrebbe consentito alla famiglia del cognato di continuare ad occupare l’immobile.
Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza sul punto. 3. - Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell ’ omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante degli atti di causa ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., ritenendo che nessuna prova sia stata fornita da parte degli originari attori del compimento di atti di interversione, idonei ad escludere che il persistente godimento fosse fondato sul consenso del proprietario concedente. 3.1.- Il terzo motivo r ipropone in parte la questione oggetto del motivo precedente ed è fondato per le considerazioni già esposte al riguardo.
La mancata valutazione dei comportamenti tenuti dalla ricorrente con riguardo all’immobile dopo l’aggiudicazione a suo favore ha indotto il giudice di appello a non analizzare se la condotta dei controricorrenti (i quali,secondo il giudice di primo grado – cfr. pag. 5 della sentenza impugnata – avevano “ solo dimostrato di aver utilizzato l’immobile di cui si tratta e compiuto in esso alcuni lavori, Ric. 2018 n. 31672 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 9 - senza indicarne in modo preciso entità ed epoca di esecuzione - se quando l’immobile era ancora di proprietà dell’esecutato Franco Gioachin o quando lo era divenuto della convenuta”) fosse manifestazioneeffettiva di un possesso utile ai fini dell ’ usucapione o comunque potesse integrare atti di interversione dell a detenzione in possesso.
La nuova valutazione degli elementi di fatto che il giudice del rinvio dovrà compiere dovrà estendersi a tenere in considerazione anche tale rilievo. 4.- In conclusione, deve dichiararsi inammissibile il primo motivo e devono essere accolti i restanti. La sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione ai motivi accolti. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda fattuale e gli elementi di prova acquisiti, al fine di stabilire se la condotta degli attori assumeva, rispetto alla proprietaria dell’immobile, i caratteri della mera detenzione o quelli del possesso ad usucapionem.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del prese