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Ordinanza — n. 30444/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; costs fully compensated by Constitutional Court ruling on legislative suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30444/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the lower court's annulment of administrative fines extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff argued for the validity of access fees and communication requirements, while the defendants contended the fines were unjustly annulled. The Court dismissed the appeal because the withdrawal rendered the litigation moot, yet it ordered full compensation of legal costs due to a subsequent Constitutional Court decision suspending the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 23 Cost.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, but if the opposing party does not join the withdrawal, the applicant's costs are fully compensated if a Constitutional Court decision later suspends the challenged legislation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation Constitutional Court suspension administrative fines noleggio con conducente territorial access imbarcazioni da diporto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, 391 c.p.c.
e in data 5-10-2023 il Comune ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti e all’impugnazione ex art. 390 cod.
Art. 23 Cost.
5-bis legge 21/1992 che consente ai comuni di prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio; aggiunge che l’importo di accesso costituisce prestazione patrimoniale che, in conformità dell’art. 23 Cost., trova fondamento nell’art.
Art. 92 c.p.c.
si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Ricorrono ai sensi dell’art. 92 cod.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
3.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.
art. 5-bis legge 21/1992
La sentenza ha dichiarato che l’art. 5-bis legge 21/1992 era in vigore al momento dei fatti, ha considerato che l’art.
art. 23 Cost
5-bis legge 21/1992 che consente ai comuni di prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio; aggiunge che l’importo di accesso costituisce prestazione patrimoniale che, in conformità dell’art. 23 Cost., trova fondamento nell’art.
art. 3 Cost
2.2.Con il secondo motivo il Comune ha ded otto “ violazione dell’art. 3 Cost., violazione dei principi di territorialità e di contingentamento delle licenze e autorizzazioni, di cui alla legge n.21/1992, alla legge regionale n.
art. 390 cod. proc. civ
e in data 5-10-2023 il Comune ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti e all’impugnazione ex art. 390 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Ricorrono ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 77/2018
Cassazione n. 23175 del 11-12-2015
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso n.10410 /2021 R.G. proposto da: COMUNE DI VENEZIA, p.i. 00339370272, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Antonio Iannotta, dall’avv. Nicoletta Ongaro e dall’avv. Stefano Gattamelata, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Gattamelata, nel suo studio in via Monte Fiore n. 22 ricorrente contro E. M.M. S.R.L., p.i. 03974300273, in persona del legale rappresentante pro tempore Elvio Collavini, SCARPA SIMONE, c.f. SCRSMN85P25L736D, MAZZEGA ANDREA, c.f. MZZNDR69L28L736Q, rappresentati e difesi dall’avv.

Jacopo Molina e dall’avv. Michela Damadei, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv. Damadei in via Francesco Valesio n.1 controricorrente avverso la sentenza n. 1438/2020 del Tribunale di Venezia depositata il 6-10-2020 OGGETTO: sanzioni amministrative disciplina noleggio con conducente R.G.10410/2021 C.C. 17-10-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17- 10-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: 1.La sentenza n. 1438 pubblicata il 6-10-2020 del Tribunale di Venezia, per quanto interessaper i motivi di ricorso svolti, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Venezia alla sentenza del giudice di pace di Venezia che, accogliendo l’opposizione proposta da Simone Scarpa e Andrea Mazzega in qualità di trasgressori e da E. M.M. s.r.l. in qualità di armatore e obbligata in solido, aveva annulla to le ordinanze-ingiunzione n. 5390/2012, 91/2012, 8768/2012, 5272/2012, 4781/2012, 3246/2012; le ordinanze-ingiunzione erano stateemesse per violazioni commesse nel 2012 dell’art. 1 co. 1 lett.

a) e b) del Regolamento comunale per l’accesso al territorio comunale emesso in attuazionedell’art. 5-bis legge 15 - 1 - 1992 n.21, in quanto i motoscafi venivano colti in navigazione con passeggeri a bordo in orario consentito dall’Ordinanza Dirigenziale 30/2006, senza che fosse eseguita autocertificazione di comunicazione preventiva per l’accesso al territorio comunale come previsto dall’allegato A della Disposizione Dirigenziale 178016/2011 e senza il versamento preventivo previsto per l’accesso al territorio comunale. La sentenza ha dichiarato che l’art. 5-bis legge 21/1992 era in vigore al momento dei fatti, ha considerato che l’art. 5-bis prevedeva la possibilità di regolamentazione dell’accesso al territorio comunale e alle zone a traffico limitato per i titolari di autorizzazione al noleggio con conducente rilasciate da altri comuni anche mediante preventiva comunicazione con autocertificazione; ha dichiarato che la relativa previsione dell’art. 1 co.1 lett.a) del regolamento attuativo dell’art. 5- bis del Comune di Venezia era legittima e che invece era illegittima la previsione dell’art. 1 co.1 lett.b) che richiedeva pagamento di importo per l’accesso, in quanto disposizione che provocava disparità di trattamento irragionevole. 2.Con atto notificato il 6-4-2021 il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, sulla base di due motivi. 2.1.Con il primo motivo il Comune di Venezia ha ded otto “violazione dell’art. 5 bis della legge n. 21/1992, violazione degli articoli 3, 23, 97, 118 e 119 Cost., violazione dell’art. 5 della legge regionale Veneto n. 63/1993, violazione degli articoli 15 e 31 del Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. 63/1993, in relazione agli articoli 360, comma 1, n. 1, 3 e 5 c.p.c.

Violazione degli articoli 1 e 2 del Regolamento per l’accesso al territorio del Comune di Venezia, adottato ai sensi dell’art. 5-bis della legge n. 21/1992, e dell’art. 112, in relazione agli articoli 360, comma 1. N. 3 e 5 c.p.c.”. Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto irragionevole l’obbligo di pagamento di tariffa per l’accesso al territorio del Comune di Venezia per gli autorizzati al noleggio con conducente da altri Comuni; evidenzia che l’obbligo del pagamento del contributo funge da deterrente all’ingresso ingiustificato nel territorio comunale ed è stato previsto in attuazione alla previsione dell’art. 5-bis legge 21/1992 che consente ai comuni di prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio; aggiunge che l’importo di accesso costituisce prestazione patrimoniale che, in conformità dell’art. 23 Cost., trova fondamento nell’art. 5-bis legge 21/1992 e si giustifica per il fatto che il Comune di Venezia mette a disposizione pontili costruiti a proprie spese, per il cui uso i titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia corrispondono importo annuale. 2.2.Con il secondo motivo il Comune ha ded otto “ violazione dell’art. 3 Cost., violazione dei principi di territorialità e di contingentamento delle licenze e autorizzazioni, di cui alla legge n.21/1992, alla legge regionale n. 63/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.

Lamenta che la sentenza, pur ritenendo la legittimità dell’obbligo di comunicazione preventiva, abbia annullato integralmente le ordinanze-ingiunzione, perché la sanzione avrebbe dovuto eventualmente essere annullata solo nella parte relativa alla violazione dell’obbligo di pagamento del contributo per l’ingresso. 3.E. M.M. s.r.l., Simone Scarpa e Andrea Mazzega hanno resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n.4537/2023 pronunciata all’esito della camera di consiglio del 30-1-2023 è stato disposto rinvio inattesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla sospensione dell’entrata in vigore dell’art. 29 co.1-quater d.l. 207/2008 che aveva introdotto l’art. 5-bis legge 21/1992.

Deposita la sentenza n. 17541/2023 delle Sezioni Unite diquesta Corte, il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 5-10-2023 il Comune ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti e all’impugnazione ex art. 390 cod. proc. civ. ritualmente notificato alla controparte nella stessa data e lo stesso 5-10-2023 i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 17-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione. 2.Poiché i controricorrenti nonhanno aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 co. 2 e 4cod. proc. civ. si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Ricorrono ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale i presupposti per l’integrale compensazione d i tali spese , in considerazione della sopravvenienzasolo nel corso del giudizio di legittimi tà della pronuncia delle Sezioni Unite con la sentenza n. 17541 del 20 - 6 - 2023, che ha risolto le questioni relative alla sospensione dell’efficacia dell’art. 5-bis legge 21/1992 nel periodo in cui sono state commesse le violazioni oggetto del presente giudizio. 3.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.

Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le relative spese. Così deciso in Roma,