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Ordinanza Interlocutoria — n. 30385/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to conflict of interest in rapporteur judge regarding proposal decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30385/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new panel because the rapporteur judge had previously signed the proposal for a decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant, D'Elia Donato, challenged a boundary ruling by the Court of Appeal of Bari, while the respondents were the original landowner and his new buyer. The court suspended the examination of the merits to await a ruling from the Grand Chamber on the compatibility of the judge's role.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The rapporteur judge who signed the proposal for a decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure cannot subsequently serve on the collegial body deciding the appeal, requiring remand to a new panel.

Parole chiave

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conflict of interest rapporteur judge proposal decision Code of Civil Procedure remand to new panel Grand Chamber suspension of proceedings divieto di abbandonare un dato territorio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 2.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 2.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10060-2022proposto da: D’ELIA DONATO, rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO APREA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro BUQUICCHIO VINCENZO e ROSELLI GAETANO , elettivamente domiciliatiin ROMA, VIALE MAZZINI n. 6, nello studio dell’avv. RENATO MACRO, rappresentatie difesi dall’ avv. GIOVANNI FRANZESE -controricorrenti - avverso la sentenza n. 268/2022della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata il 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 21.11.2007 Buquicchio Vincenzo evocava in giudizio D’Elia Donato innanzi il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi delle parti.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 5001/2017, accoglieva la domanda, regolando il confine tra i fondi delle parti. Con la sentenza impugnata, n. 268/2022, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame proposto dal D’Elia avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado D’Elia Donato, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Buquicchio Vincenzo e Roselli Gaetano, acquirente del fondo già di proprietà del primo. Con istanza del 2.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella came