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Ordinanza Interlocutoria — n. 30382/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to conflict of interest in rapporteur under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30382/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new panel because the rapporteur who drafted the decision proposal is the same judge now called to decide the case. The appellants sought to establish a right of passage over private land, while the respondents opposed the claim. The court ruled that the rapporteur's prior involvement in the proposal created an incompatibility under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, necessitating a new assignment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The rapporteur who signed the proposal for a decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure is incompatible with serving as a member of the collegium to decide the appeal if requested within the statutory period.

Parole chiave

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conflict of interest rapporteur incompatibility Art. 380-bis c.p.c. remand to new panel proposed decision proposal diritto di passo necessario strada d'accesso diritti di accesso privilegiati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8794-2022 proposto da: CORRADO SILVIO e DI BELLA MICHELINA,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI n. 72, nello studio dell’avv. VALENTINA ROSSI, rappresentatie difesi dall’avv. VITTORIO ANGELO MONTORO -ricorrenti - contro MIDDONNO GIUSEPPE e CIMMINELLI LETIZIA , rappresentati e difesi dall’avv. FRANCESCO MUNDO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1228/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/09/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 2.2.2004 Corrado Domenico e Di Bella Michelina evocavano in giudizio Cimminnelli Letizia e Middonno Giuseppe innanzi il Tribunale di Castrovillari, chiedendo l’accertamento dell’esistenza del diritto di passaggio, in favore degli attori, su una strada privata insistente sul terreno dei convenuti ed atta a mettere il fondo dei primi, altrimenti intercluso, in comunicazione con la via pubblica.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 866/2013, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1228/2021, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dagli originari convenuti avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando la domanda formulata in prime cure da Corrado Domenico e Di Bella Michelina. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Corrado Silvio (erede di Corrado Domenico) e Di Bella Michelina, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Cimminnelli Letizia e Middonno Giuseppe.

Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella