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Ordinanza Interlocutoria — n. 30378/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case due to relator judge's incompatibility with new collegial panel under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30378/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new panel because the rapporteur judge had previously signed a decision proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellants, heirs of Maria Teresa Spagna, sought to overturn a second-instance judgment identifying two cellars, while the respondent, Bianchi Cristina, resisted. The Court determined that the relator's prior involvement created an incompatibility preventing him from presiding over the new collegium, necessitating a new assignment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The rapporteur judge who signed a decision proposal under Article 380-bis is incompatible with the collegium formed to decide the subsequent appeal request within the statutory period.

Parole chiave

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Article 380-bis c.p.c. incompatibility of judge rapporteur decision proposal remand to new panel collegial composition prova della proprietà proprietà dipendente successione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 702 bis c.p
2969/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13416-2022proposto da: BOMBANA ALESSANDRA e BOMBANA LAURA , rappresentate e difese dagli avv.ti SERGIO BALLARINI e LUCA BALLARINI e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro BIANCHI CRISTINA,rappresentata e difesa dall’avv. ALBERTO GALICE edomiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2969/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.6.2018 Spagna Maria Teresa evocava in giudizio Bianchi Cristina innanzi il Tribuale di Verona, chiedendo di ordinare l’identificazione catastale di due cantine delle quali essa aveva ottenuto la dichiarazione di usucapione, giusta sentenza n. 1273/2017, passata in giudicato, onde poterne ottenere la trascrizione.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 2640/2019, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 2969/2021, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame proposto dalla Spagna avverso la decisione di prime cure, riformandola, accogliendo la domanda ed individuando catastalmente le due cantine di cui è causa in forma autonoma rispetto agli appartamenti alle quali esse risultavano in origine unite, compensando le spese del doppio grado del giudizio di merito. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Bombana Laura e Bombana Alessandra, eredi di Spana Maria Teresa, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso Bianchi Cristina. Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEPrima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella