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Ordinanza — n. 30333/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows equitable damage assessment when precise proof is difficult but damage existence is established.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the appellate court's dismissal of Dolfin S.p.a.'s claim against Magdi S.r.l. regarding spoiled chocolate eggs. While the lower court rejected the claim due to insufficient evidence on the exact quantity of damaged goods, the Supreme Court found the appellate court erred in refusing equitable damage assessment. The court ruled that a relative difficulty in proving the precise quantum does not preclude the judge from awarding damages when the existence of the damage and liability are already established.

Regesto Legislator

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Art. 1226 cod. civ.; Art. 2056 cod. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: The judge's power to assess damages equitably is discretionary and does not require a specific party request, provided the existence of damage and liability are proven, even if the exact quantum is difficult to determine.

Parole chiave

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equitable damage assessment quantum of damages relative difficulty of proof judicial discretion tort liability food spoilage appellate review diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 1226 cod. civ.
la sentenza impugnata si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide e che intende seguire – secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art. 1226, cod.
Art. 2056 cod. civ.
(nonché dall’art. 2056 , cod.
Art. 115 cod. proc. civ.
) , è espressione del più generale potere di cui all’art. 115, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/07/2023, n. 21909
Cass. 18/05/2022, n. 15919
Cass. 1196/1997
Cass. 13469/2002
Cass. 20990/2011
Cass. 4310/2018
Cass. 16344/2020
Cass. 13515/2022
Court allows appeal against appellate court's refusal to equitably assess damages for illegal credit bureau reporting.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15401/2022 proposto da: DOLFIN SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via Cola Di Rienzo n. 217, presso lo studio dell’avvocato Maria Chiaramonte, rappresentat a e difesa dall ’ avvocato Ivan Antonio Andrea Chiaramonte (CHRVNT68C14C351C). -Ricorrente – Contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ciliberti (CLBGPP62D06H501V) che la rappresenta e difende. -Controricorrente – E Contro MAGDI SRL. -Intimata – Avverso la sentenza della di Corte d’appello di Catania n. 614/2022 depositata il 28/03/2022.

Deposito Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del24 ottobre 2023 . Rilevato che: 1.Dolfin S.p.a., azienda dolciaria, ha convenuto in giudizio Magdi S.r.l. davanti al Tribunale di Catania per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per la cattiva conservazione (dovuta alla interruzione del sistema di refrigerazione) di uova di cioccolato pasquali che, nel 2015, la convenuta si era obbligata a stoccare nei propri magazzini. Magdi , costituendosi, ha contestato la pretesa azionata da controparte e ha poi chiamato in causa la società Generali Italia S.p.a. nei confronti della quale ha svolto domanda di garanzia;

2. il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2650/2020, ha rigettato la domanda dell’attrice;

3. interposto appello da parte di Dolfin S.p.a., la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello, sia pure per una ragione diversa da quella posta alla base della sentenza impugnata;

4. il giudice d’appello, in primo luogo e al contrario di quanto stabilito dal Tribunale, ha ritenuto provato l’inadempimento di Magdi S.r.l. in ragione del fatto (riportato anche in una mail dell’appellata del 16/11/2015, rilevante quale dichiarazione confessoria) che un magazziniere, per errore, aveva spento il sistema di refrigerazione della cella frigorifera nella quale era stoccata la merce di Dolfin S.p.a., situazione, questa, protrattasi nei mesi estivi ( più precisamente: dal 26/05/2015 al 03/07/2015); tuttavia, prosegue la sentenza di secondo grado , l’appello era eccessivamente generico in punto di prova del danno; infatti, Dolfin asseriva che il numero di uova pasquali irrimediabilmente danneggiate ammontava a 60.000, laddove dalle testimonianze assunte in primo grado era emerso che non tutte le uova di cioccolato erano state danneggiate, che il controllo della merce era avvenuto (soltanto) a campione e che il personale della società richiedente era riuscit o a separare dal cioccolato la sorpresa posta all’interno delle uova danneggiate.

Infine, per la Corte catanese, non si può liquidare il danno con valutazione equitativa, come richiesto l’appellante, poiché la società avrebbe potuto effettuare una puntuale verifica del numero di uova andate distrutte e fornire gli elementi necessari alla quantificazione del pregiudizio subìto;

5. Dolfin S.p.a. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; Generali Italia S.p.a. resiste con controricorso ; Magdi S.r.l. è rimasta intimata; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa pronuncia della sentenza d’appello sulla domanda della ricorrente, proposta nei gradi di merito, di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. è ius receptum ( cfr. Cass. 12/06/2020, n. 11348; in senso conforme, Cass. nn. 23820/2010, 12466/2016, 32126 / 2019 ) che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l’art. 1453, cod. civ., nel fare salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione; 1.3. nella specie, come si evince dall’autosufficiente censura (cfr. pagg. 9 e 10 del ricorso per cassazione), l’attrice, nel giudizio di primo grado, ha chiesto ( soltanto ) la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 240.000,00, senza chiedere la risoluzione del contratto.

Pertanto, la Corte di Catania, la quale ha rigettato l’appello di Dolfin S.p.a., non ha omesso di pronunciare sulla domanda di risoluzione del contratto che, in realtà, non era stata proposta né in primo grado né , a maggior ragione , in appello;

2. con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.

3) e 4), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., e 1226, cod. civ., da parte del la Corte di merito che, pur ravvisando la sussistenza dell’an debeatur, ha respinto l’appello per difetto di prova dell’entità del danno senza procedere ad una valutazione equitativa del pregiudizio subìto dalla società, trascurando di considerare che quando (come nella specie) la parte ha fornito la prova dell’esistenza del danno, se l’entità di quest’ultimo non può essere provata nel suo preciso ammontare, il giudicedeve liquidarlo in via equitativa; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. la Corte di Catania, che pure ha accertato l’inadempimento di Magdi S.r.l. e l’esistenza del pregiudizio economico - avendo appurato che (almeno) una parte delle uovadi cioccolato era stata sicuramente danneggiata, come si evince dall’asserzione [a pag. 5 della sentenza) secondo cui “non tutte le uova erano state danneggiate ” - , ha respinto la domanda per carenza degli elementi necessari per la liquidazione equitativa del danno.

Questa soluzione non è corretta. Premesso che si discute di 60.000 uova di Pasqua, allocate in 170 pallet, e che l’attrice (che tra l’altro aveva inutilmente richiesto l’espletamento di una c.t.u.), nei gradi di merito, ha prodotto un rapporto riepilogativo sul valore della merce (stimata in euro 169.881,05), ha documentato i costi di giacenza presso Magdi (euro 9.360,00), le spese di trasporto (euro 8.400,00) e di stoccaggio presso propri locali ( euro 57.600,00) e quelle di smalt imento ( circa euro 6.266,00), il ricorso, da parte del giudice di merito, al criterio equitativo per l’esatta quantificazione del pregiudizio subìto dall’appellante, al contrario di quanto asserisce il giudice d’appello, non era affatto precluso per la mancanza degli elementi necessari alla puntuale determinazione del quantum .

D’altra parte, è evidente la difficoltà, per l’attrice, di indicare in maniera ancor più minuziosa la pretesa risarcitoria , a causa dell’elevatissimo numero di uova di cioccolato - prima depositate nei magazzini della convenuta (60.000 unità) e successivamente stoccate presso i propri locali - che comprensibilmente il personale dell’impresa danneggiata (di regola adibito ad altre mansioni)ha sottoposto ad un controllo a campione; 2.3. la sentenza impugnata si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide e che intende seguire – secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art. 1226, cod. civ. (nonché dall’art. 2056 , cod. civ. ) , è espressione del più generale potere di cui all’art. 115, cod. proc. civ., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza; ferma la costatazione che l ’ impossibilità di provare l’ ammontare preciso del danno deve essere intesa in senso relativo, essendo sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.

Per la stessa giurisprudenza, quando tuttavia sia accertata la sussistenza del danno, non è consentita al giudice del merito una decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (così Cass. 21/07/2023, n. 21909, che, in motivazione, menziona Cass. nn. 1196/1997 , 13469/2002 , 20990/2011, 4310/2018, 16344/2020, 13515/2022; in termini, tra le altre, Cass. 18/05/2022, n. 15919, che chiarisce che «il giudice […] soccorre il danneggiato perché questi ha già dimostrato di essere tale fornendo la prova dell’an, ma il soccorso, per preservare un equilibrato controbilanciamento dei valori sostanziali e delle posizioni processuali, può e deve verificarsi solo nel caso in cui il danneggiato abbia difficoltà - non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare -a provare il quantum»);

3. in conclusione, accolto il secondo motivo e rigettatoil primo, la sentenza è cassata, in relazione al secondo motivo, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composi