Italian Supreme Court dismisses usucapion claim due to lack of proof for possession conversion and legal title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower courts' rejection of the usucapion claim. The appellant argued that the appellate court erred in dismissing testimonial evidence regarding the original title and the conversion of possession. The Court ruled that the evidence offered was irrelevant to proving the necessary legal title and the specific act of converting possession, making the appeal procedurally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Supreme Court reviews cassation appeals for violations of law but cannot re-evaluate factual evidence; if the evidence offered is irrelevant to the legal requirements for usucapion, the appeal is inadmissible.
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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21697/2022 R.G. proposto da : MOLINO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PLACIDI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CONTE MARIO (CNTMRA61L10H703B) -ricorrente- contro GRAZIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato PANELLA ALESSIA (PNLLSS75D45A515E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO NR. 998/02 DELLA SOCIETÀ ITALINVEST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.
MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato GRIPPAUDO PIETRO (GRPPTR68L13C342E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3762/2022 depositata il 01/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma respinse la domanda di Gerardo Molino, volta ad ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un immobile di Roma, intestato alla s.r.l. Italinvest, successivamente fallita. A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame, con sentenza n. 3762 depositata il 1° giugno 2022.
Il giudice di secondo grado affermò che la sottoscrizione di un contratto di locazione da parte dell’appellante avrebbe costituito sintomo di sicura consapevolezza circa l’altruità della cosa detenuta, né vi sarebbe stata alcuna prova circa l’interversione nel possesso. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Gerardo Molino, sulla scorta di due motivi. Si sono costituiti con controricorso sia il Fallimento Italinvest s.r.l., sia Gaetano Antonio Grazia, aggiudicatario dell’immobile in sede di procedura esecutiva. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio, tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, il Molino deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Afferma che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel considerare la sua sottoscrizione del contratto di locazione, quale legale rappresentante della FIM, come un riconoscimento dell’altruità del bene.
2) Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, nonché degli artt.115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte romana valorizzato esclusivamente la circostanza di cui sopra, senza aver ammesso le prove per testi.
3) Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha testualmente affermato: “non vi è dubbio che con la sottoscrizione del contratto di locazione Molino Gerardo abbia riconosciuto l’altruità del bene, comportamento incompatibile con il possesso animo domini, presupposto necessario per il perfezionamento dell’acquisto a titolo originario. La tesi sostenuta dall’appellante in primo grado e reiterata in sede di gravame secondo cui la locazione a terzi non costituisce atto idoneo ad impedire l’usucapione appare destituita di fondamento, tenuto conto che, a prescindere dalla qualifica rivestita, colui che invoca il riconoscimento dell’intervenuto acquisto è il medesimo soggetto sottoscrittore del contratto locatizio”. 3.a) La Corte d’appello è dunque pervenuta – in esito all’esame del materiale probatorio – ad una conclusione plausibile e logica, alla luce dei requisiti richiesti per la declaratoria di usucapione ed ai relativi oneri probatori in capo all’attore.
Pertanto, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 3.b) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito. 3.c) Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3.d) E, d’altronde, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.
U. n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021). 3.e) È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
4) Il secondo motivo è del pari inammissibile. La Corte d’appello ha sostanzialmente ritenuto che le prove testimoniali, già rigettate in primo grado, risultassero inutili, perché “alcun atto di interversione nel possesso, successivamente alla stipulazione, risultava compiuto da Molino Gerardo”, mentre, con riguardo al periodo prodromico, il ricorrente non ha comunque fornito alcuna prova in ordine al titolo per il quale avrebbe posseduto l’immobile ab origine. 4.a) In punto di diritto, giova osservare che il giudizio sulla superfluità o genericità dellaprova testimoniale è insindacabile incassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Sez.
L., n. 34189 del 21 novembre 2022). 4.b) Inoltre, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza solo se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Sez. 3, n. 18285 del 25 giugno 2021). E, come ha ben chiarito la proposta ex art. 380 bis c.p.c., gli articoli di prova – anche a voler ammettere che siano gli stessi tempestivamente capitolati in sede di gravame, cosa di cui il ricorrente non ha comunque dato dimostrazione – trascritti nel ricorso, non risultano decisivi in relazione all’accertata originaria detenzione, non essendo destinati a provare l’interversione nel possesso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.) il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va inoltre dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Gaetano Antonio Grazia, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.500 (ottomila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, ed in favore di Fallimento Italinvest s.r.l., liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.500 (ottomila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., dell’importo di euro 5.000 (cinquemila), in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 4° c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila) in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior