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Ordinanza — n. 30253/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's own request to terminate the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30253/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant filed a request to terminate the dispute matter on September 21, 2023. Although the appellant argued that an outstanding tax notice created a legitimate interest to sue, the court noted the administration had accepted the termination request with a 'facilitated definition' document. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and dismissed the appeal without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a party files a request to terminate the dispute matter, the court must declare the appeal extinguished without ruling on the merits.

Parole chiave

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cessazione materia contendere estinzione giudizio istanza definizione agevolata art. 378 c.p.c. ricorso per cassazione condono fiscale assistenza amministrativa fiscale esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Art. 100 c.p.c.
Art. 3 bis d.l. 21.10.2021 n. 146
Con memoria ex art. 378 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
146, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente, premesso di aver proposto istanza di rottamazione, accolta ex adverso , ha domandato la cessazione della materia del contendere.
art. 378 c.p
Con memoria ex art. 378 c.p.c.
artt. 24 Cost
RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 100 c.p.c.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18265/2022 R.G. proposto da : FANTERA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato TOZZI ALESSANDRO (TZZLSN68D16H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 501/2022 depositata i l 14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile la domanda svolta da Filippo Fantera avverso un estratto di ruolo, riferito alla cartella di pagamento 097 2015 0122518783 000.

A seguito di rituale impugnazione del soccombente, il Tribunale di Roma rigettava il gravame. Il giudice di appello affermava che la stessa parte opponente/appellante aveva riferito di aver inteso svolgere l’azione solo dopo la conoscenza avuta da un’interrogazione dell’archivio del concessionario eseguita sua sponte , sicché l’“estratto ruolo rilasciato costituente atto meramente ricognitivo ed informale, senza che il concessionario abbia in qualche modo ritenuto di intraprendere azione esecutiva nei confronti della parte opponente/appellante” non avrebbe potuto costituire presupposto della domanda.

Contro la predetta sentenza (n. 501/2022) ricorre per cassazione Filippo Fantera, sulla scorta di un unico motivo. Sia l’Agenzia delle Entrate sia Roma Capitale sono rimaste intimate. Con memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente, premesso di aver proposto istanza di rottamazione, accolta ex adverso , ha domandato la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 100 c.p.c. nonché dell’art. 3 bis d.l. 21.1021 n. 146, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene che l’interesse ad agire sussisterebbe alla luce dell’esistenza (e persistenza) nel cassetto fiscale del ricorrente del ruolo in questione, mai sgravato dall’Amministrazione nemmeno in pendenza di ricorso, che pertanto egli avrebbe tutto l’interesse, anche in carenza di un’intimazione di pagamento, ad eliminare, stanti le molteplici conseguenze negative dell’esistenza di questo ruolo (come non poter accedere a finanziamenti bancari o non poter esigere pagamenti dall’Amministrazione). La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 21 settembre 2023, il Fantera ha fatto pervenire istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, producendo copia dell’istanza di “definizione agevolata”, comprendente una serie di cartelle, fra le quali anche quella oggetto della presente impugnazione, con la coeva accettazione da parte dell’Amministrazione, instando per la cessazione della materia del contendere.

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spese. Così deciso in Roma il 27 ottobre 202