Court of Cassation allows appeal against appellate court's refusal of cost compensation due to virtual default.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Adelina Carnevale's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to deny cost compensation. Carnevale argued that the lower court erred by treating the appellant's conclusion on the cessation of the dispute as a valid basis for virtual default, whereas the law requires the judge to assess costs based on the original merits. The court ruled that once the cessation of the dispute is established, the judge must automatically apply virtual default without requiring the parties to re-litigate the underlying claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: When the subject matter of the dispute ceases to exist during proceedings, the court must declare the cessation and determine costs based on virtual default, without requiring the parties to re-assert their original substantive positions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19533/2022 R.G. proposto da : CARNEVALE ADELINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CONTI CLAUDIO (CNTCLD46E26G478T) che larappresenta e difende -ricorrente- contro ANDREINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI N.27, presso lo studio dell’avvocato TODINI CRISTIAN (TDNCST73S25H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3320/2022 depositata il 18/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI.
FATTI DI CAUSA Adelina Carnevale convenne Marco Andreini avanti il Tribunale di Roma, il quale – a fronte dell’intervenuta stipulazione dell’atto notarile di compravendita inter partes , il che costituiva oggetto dell’originaria domanda dell’attrice – dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite. Su gravame della Carnevale in punto spese, con sentenza n. 3320, depositata il 18 maggio 2022, la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione. La Corte distrettuale affermava che sarebbe stata l’appellante a concludere per la cessazione della materia del contendere, laddove, invece, avrebbe dovuto chiedere di accertare l’inadempimento dell’Andreini, così da consentire al giudice, sia pur solo virtualmente, di valutare se sussistesse una responsabilità del promittente acquirente nel ritardo alla stipula del rogito.
Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso Adelina Carnevale, affidandosi ad un unico motivo. L’Andreini si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unica doglianza, la ricorrente denuncia violazione delle norme in tema di spese giudiziali. Afferma che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che i casi di compensazione delle spese sarebbero stati limitati a tre (soccombenza reciproca; assoluta novità della questione; mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente), nessuno dei quali sarebbe rientrato nella fattispecie esaminata dal giudice distrettuale.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello, nel passo della sentenza che qui interessa, ha testualmente affermato “Osserva il collegio che correttamente il tribunale ha deciso per la compensazione delle spese del giudizio. Se è pur vero che l’intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale, è altrettanto vero che è stato proprio l’appellante a concludere per la cessazione della materia del contendere, laddove, invece avrebbe dovuto chiedere di accertare l’inadempimento dell’Andreini, così da consentire al giudice, sia pur solo virtualmente, di valutare se sussisteva una responsabilità del promittente acquirente nel ritardi alla stipula del rogito”.
L’assunto non è condivisibile, poiché richiede alla parte di compiere un atto ulteriore, del tutto inutile, rispetto al presupposto processuale oggettivo della cessazione della materia del contendere. Infatti, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento dellasoccombenza virtuale ai fini della regolamentazione dellespese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente lacompensazione delle spese (Sez.
U., n. 10553 del 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz’altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettereuna pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute. Conseguentemente, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce del principio di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così