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Ordinanza — n. 30249/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific interest and missing lower court record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30249/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to address prescription and statute of limitations issues, but the court found the appeal aspecific because the original judgment was not attached. Furthermore, the court determined there was no dynamic interest to act since no tax notice had been served, rendering the challenge to the tax roll moot.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The interest to act in challenging a tax roll is dynamic and requires concrete evidence of a threat to enforceable rights; abstract or hypothetical interests are insufficient to sustain an appeal.

Parole chiave

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interest to act tax roll challenge procedural inadmissibility dynamic interest prescription defense motivi di cassazione perdita dell'interesse degno di protezione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2909 c.c., 100, 112, 324 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe emesso due statuizioni, riguardanti sia la prescrizione del credito, sia la sua estinzione per violazione del termine perentorio ex art.
Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, con indirizzo ormai costante, ha affermato che, in tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
artt. 2909 c.c
RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 100, 112, 324 e 342 c.p.c., in relazione all’art.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 26283 del 6 settembre 2022
Sez. L., n. 10595 del 10 aprile 2023
Sez. 2, n. 10268 del 18 aprile 2023
10595 del 20 aprile 2023; Sez. 2, n. 10268 del 18 aprile 2023; Sez.
Sez. 3, n. 4448 del 14 febbraio 2023
10268 del 18 aprile 2023; Sez. 3, n. 4448 del 14 febbraio 2023; Sez.
Sez. 3, n. 7353 del 7 marzo 2022
4448 del 14 febbraio 2023; Sez. 3, n. 7353 del 7 marzo 2022).
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18238/2022 R.G. proposto da : DANTE ALESSIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 906/2022 depositata i l 20/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Roma accoglieva la domanda svolta da Alessia Dante avverso “la stampata esplicativa dell’estratto di ruolo e la cartella di pagamento 12520190010799652000”. A seguito di rituale impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Roma accoglieva il gravame, con sentenza n. 906 del 20 gennaio 2022. Il giudice di appello affermava che la Dante non aveva dedotto alcunché circa i vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, sicché l’impugnazione della cartella, per il solo difetto di notifica, sarebbe stata inammissibile.

Sarebbe altresì mancato l’interesse ad agire dell’opponente, in carenza della minaccia attuale di atti esecutivi, non essendo mai stata notificata alcuna cartella esattoriale né alcun atto preordinato all’esercizio dell’azione esecutiva o cautelare nei suoi confronti. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Alessia Dante, sulla scorta di un unico motivo. Si è costituita con controricorso l’ADER Agenzia delle Entrate Riscossione. In prossimità della camera d consiglio, la ricorrente ha depositato memoria con allegati provvedimenti giudiziari.

RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 100, 112, 324 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe emesso due statuizioni, riguardanti sia la prescrizione del credito, sia la sua estinzione per violazione del termine perentorio ex art. 201 CdS, senza che le stesse fossero oggetto di impugnazione, sicché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse da parte del Riscossore, il quale avrebbe promosso un giudizio di appello inammissibile e privo ab origine di risultati utili.

Il motivo è inammissibile. Per un verso, il motivo risulta aspecifico, giacché la ricorrente non ha allegato la sentenza del Giudice di pace, idonea a consentire la necessaria verifica da parte della Corte circa l’asserito passaggio in giudicato delle statuizioni concernenti la prescrizione e l’estinzione del credito. Per altro verso, è carente altresì l’interesse ad opporsi ad una minaccia di azione esecutiva, insussistente in mancanza della notifica della cartella di pagamento. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, con indirizzo ormai costante, ha affermato che, in tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (Sez.

U. , n. 26283 del 6 settembre 2022; Sez. L., n. 10595 del 20 aprile 2023; Sez. 2, n. 10268 del 18 aprile 2023; Sez. 3, n. 4448 del 14 febbraio 2023; Sez. 3, n. 7353 del 7 marzo 2022). Nel caso di specie, è pacifica l’insussistenza di un interesse “dinamico” all’impugnazione dell’estratto di ruolo, non potendo reputarsi meritevoli di tutela interessi meramente astratti ed ipotetici. All’uopo, va altresì osservato che il richiamo della ricorrente ad altre pronunzie di questa Corte e di giudici di merito – allegate alla memoria ex art. 378 c.p.c.

– in cui si ipotizza un giudicato implicito, non è pertinente. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di l’ADER Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in € 500 (cinquecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 1