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Ordinanza — n. 30228/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Civil Court dismisses appeal for failure to apply non-contestation principle regarding evidence timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30228/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to apply the non-contestation principle under Article 115 of the Civil Procedure Code. The appellate court rejected the defendant's claim solely due to missing documentary evidence regarding a cistern's existence, ignoring that the defendant had only contested the timeliness of the claim's filing. The court ruled that the lower judge must re-evaluate the case considering the entire documentary record and the nature of the contestation.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; When a party contests only the timeliness of a claim rather than its substantive merit, the court must verify if the opposing party's evidence supports the claim's validity despite the procedural objection, applying the principle of non-contestation.

Parole chiave

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non-contestation principle Civil Procedure Code timeliness of claim documentary evidence Court of Cassation appellate review substantive merit

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
za considerare che il Sassano non aveva mai contestato i fatti posti a fondamento dell’eccezione, risultanti anche dai documenti prodotti, sebbene la mancata applicazione dell’art. 115 cod.
art. 115 cod. proc. civ
za considerare che il Sassano non aveva mai contestato i fatti posti a fondamento dell’eccezione, risultanti anche dai documenti prodotti, sebbene la mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

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Testo completo

za considerare che il Sassano non aveva mai contestato i fatti posti a fondamento dell’eccezione, risultanti anche dai documenti prodotti, sebbene la mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. fosse stata oggetto di impugnazione. Osservano al riguardo che il Sassano si era limitato solo a contestare la tempestività della sua proposizione. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello (v. pagg. 6 e 7) ha ritenuto la mancanza di prova «della presenza, per il tempo indicato dalla legge, del manufatto nella stessa posizione» perché «i documenti prodotti – nei quali non si rinviene traccia della cisterna – non provano la data di realizzazione della cisterna e, in specie, che essa sia stata realizzata oltre vent’anni prima della proposizione della domanda riconvenzionale».

Così argomentando, però, la Corte ha negato la sussistenza di elementi probatori a sostegno dell’eccezione, senza valutare se nella specie operasse il principio - codificato nel primo comma dell’art. 115 cpc - di non contestazione invocato dalle appellanti. La Corte di merito, insomma, doveva verificare la natura della contestazione svolta dal Sassano, cioè se si riferisse solo alla tempestività della sua proposizione, o anche alla fondatezza nel merito, tenendo conto anche della produzione documentale, tra cui la piantina catastale del 1985 in rapporto alla descrizione dello stato dei luoghi fatta dal consulente tecnico.

La sentenza va pertanto cassata e alle evidenziate omissioni rimedierà il giudice di rinvio.

2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento del secondo motivo con cui le ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame dei documenti e delle difese di entrambe Ric. 2020 n.12170 sez. S2 - ud. 15-3-2023 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3