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Ordinanza — n. 30222/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal for lack of litispendency declaration and rejects incidental damages claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal by Montevago Salvatore inadmissible due to the failure of the lower court to declare litispendency with a prior proceeding. Conone Margherita argued that the first instance court erred in not dismissing the case based on the existence of the earlier lawsuit, while the second instance court implicitly waived the claim. The court ruled that the lack of a formal litispendency declaration rendered the appeal procedurally invalid and rejected the incidental damages request as unsupported by evidence of gross negligence or intent.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The failure of the court of first instance to declare litispendency when a prior identical proceeding exists renders the subsequent appeal inadmissible; incidental claims for damages are rejected absent proof of gross negligence or intent.

Parole chiave

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litispendency declaration usucapion appeal inadmissible appeal incidental damages claim gross negligence standard prior proceeding procedural invalidity legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
civ., senza riproporre invece la domanda ulteriormente gradata di ripetizione di indebito, o arricchimento senza causa per le somme corrisposte alla Conone come acconto prezzo di £13.400.000, che pertanto si deve ritenere che sia stata implicitamente rinunciata dal Montevago ex art. 346 c.p.c..
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 2932 cod. civ
Veniva invece ritenuta assorbita, in primo grado, la domanda proposta in via gradata dal Montevago, volta ad ottenere il trasferimento della proprietà del suindicato immobile dalla Conone ex art. 2932 cod. civ.
art. 1158 cod. civ
c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1158 cod. civ..
art. 372 c.p
380 bis.1 c.p.c., quale documento incidente sull'ammissibilità del ricorso, il cui deposito é consentito nel giudizio di cassazione dall'art. 372 c.p.c., l'ordinanza della Corte di Cassazione n.
art. 112 c.p
c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 2033 cod. civ
per omesso esame della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., o arricchimento ingiustificato ex art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6935/2019 R.G. proposto da : MONTEVAGO SALVATORE, elett.te domiciliato in PALERMO, VIA GEN. ARIMONDI N. 79 presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO PAGANO (PGNCST72C28G273C), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente principale e controricorrente - contro COMUNE DI PALERMO e ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI , -intimati- nonché contro CONONE MARGHERITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MECENATE N 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREINA DI TORRICE (DTRNRN62B68H501A), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO BISCONTI (BSCPTR68H07A764C) per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato, -controricorrente e ricorrente incidentale condizionata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1601/2018depositata il 30/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 4647/2014 il Tribunale di Palermo, ordinata la chiamata in causa del Comune di Palermo, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e dell'Istituto Autonomo Case Popolari, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la non usucapibilità di un immobile di edilizia residenziale pubblica, accoglieva la domanda avanzata in via principale da Montevago Salvatore nei confronti di Conone Margherita di usucapione dell'immobile sito in Palermo, piazzale Fratelli S. Anna 4, piano primo a sinistra, interno 4 (nel NCEU alla partita 166369, foglio 77, particella 3540, sub. 29).

La Conone, subentrata nell'assegnazione del suddetto alloggio di edilizia economica e popolare al defunto marito, Caruso Salvatore, che ne era titolare dal 1965, ne aveva acquistata la proprietà dal Comune di Palermo con l'atto del notaio Ermanno Virga del 25.9.2000, rep. n. 29891, trascritto il 23.10.2000, e per questo veniva ritenuta superata l'eccezione di non usucapibilità sollevata dall'IACP. Veniva invece ritenuta assorbita, in primo grado, la domanda proposta in via gradata dal Montevago, volta ad ottenere il trasferimento della proprietà del suindicato immobile dalla Conone ex art. 2932 cod. civ.

Impugnava tale sentenza Conone Margherita, che lamentava che il Tribunale di Palermo non avesse dichiarato la litispendenza del procedimento n.10579/2009 RG con quello n. 2594/2008 RG da lei anteriormente promosso davanti allo stesso Ufficio giudiziario nei confronti di Montevago Salvatore, e che non avesse conseguentemente disposto la cancellazione della causa dal ruolo per consentirne la riassunzione davanti al giudice preventivamente adito. In tale anteriore giudizio la proprietaria Conone aveva chiesto la condanna del Montevago al rilascio dell'immobile oggetto di causa, da lui occupato senza titolo.

Il Comune di Palermo e l'Istituto Autonomo Case Popolari restavano contumaci in secondo grado. Con la sentenza n. 1601/2018 dell'8.6/30.7.2018 la Corte d'Appello di Palermo, disatteso il motivo d'impugnazione relativo alla litispendenza, trattandosi di procedimenti che in primo grado pendevano davanti allo stesso Ufficio giudiziario e non a giudici diversi, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'appello e rigettava sia la domanda principale di usucapione accolta in primo grado in favore del Montevago, sia la sua domanda subordinata di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. della proprietà dell'immobile in suo favore.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, Montevago Salvatore, affidandosi a cinque motivi. Resiste Conone Margherita con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato il 23/25.3.2019, mentre l'IACP ed il Comune di Palermo sono rimasti intimati. Sia Montevago Salvatore che Conone Margerita hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c., e quest'ultima il 10.10.2023 ha invocato il giudicato esterno sopravvenuto producendo, a tal fine, insieme alla memoria, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023.

La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 26.10.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo Montevago Salvatore lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1158 cod. civ.. Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello di Palermo non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie (i documenti e tra essi in particolare le scritture private del 3.9.1977 dalle quali emergerebbe l'attribuzione del possesso utile all'usucapione a favore del Montevago e la mancata risposta all'interrogatorio formale di Conone Margherita) che l'avrebbero dovuta indurre a confermare la fondatezza della sua domanda di usucapione dell'immobile sito in Palermo, già riconosciuta in primo grado dal Tribunale.

Osserva la Corte che il ricorrente contrappone inammissibilmente (vedi in tal senso Cass. 4.6.2010 n. 13587) una propria valutazione del materiale istruttorio a quella pur plausibile e motivata espressa dalla Corte d'Appello di Palermo nell'esercizio del libero convincimento, senza peraltro invocare vizi di motivazione, o di interpretazione delle scritture private del 3.9.1977, delle quali non si riporta neppure integralmente il testo. Il motivo già per come formulato é quindi inammissibile, ma a ciò va aggiunto che la Conone ha legittimamente prodotto con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., quale documento incidente sull'ammissibilità del ricorso, il cui deposito é consentito nel giudizio di cassazione dall'art. 372 c.p.c., l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023.

Con tale ordinanza si é determinato il giudicato esterno negativo sia per la domanda di usucapione dell'immobile oggetto di causa, sia per la domanda subordinata volta ad ottenere il trasferimento della proprietà ex art. 2932 cod. civ. dello stesso immobile previa qualificazione delle scritture private del 3.9.1997 come contratti preliminari di vendita di cosa futura a favore di Montevago Salvatore nei confronti di Conone Margherita, per cui per il principio del ne bis in idem non é consentito procedere ad un nuovo esame nel merito di tali domande.

La certezza dell'esistenza del giudicato ben può ricavarsi, infatti, anche dall'intervenuta decisione da parte di questa Corte (in tal senso si veda Cass. 11.6.2021 n. 16589 e Cass. n. 5360/2009), ed il giudicato è rilevabile anche d'ufficio quando emerga dagli atti prodotti nei giudizi di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, senza che possa qualificarsi come inammissibile l'eccezione o la produzione in questa sede della sentenza divenuta irrevocabile, poichè - ove si tratti di sentenza della predetta Corte, nota alle parti - non può ritenersi operante il divieto di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 c.p.c., in quanto il divieto non risponde, in concreto, ad un reale interesse nè delle parti stesse, nè della Corte di Cassazione, la quale è tenuta per dovere di ufficio alla conoscenza dei propri precedenti.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1414, 1472 e 2932 cod. civ.. La doglianza è inammissibile, posto che il ricorrente si limita a riproporre una propria diversa valutazione delle risultanze istruttorie allo scopo di addivenire all'accoglimento della sua domanda subordinata di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. dell'immobile oggetto di causa, previa qualificazione delle scritture private del 3.9.1997 come contratti preliminari di vendita di cosa futura a favore di Montevago Salvatore, senza peraltro invocare vizi di motivazione, o di interpretazione delle scritture private del 3.9.1977, delle quali non si riporta neppure integralmente il testo. Inoltre,anche per il secondo motivo a tali profili d'inammissibilità si aggiunge quello che deriva dal giudicato esterno negativo, formatosi anche sulla domanda in questione, con la pronuncia dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., o arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. delle somme corrisposte dal Montevago alla Conone quale acconto prezzo di £ 13.400.000. Premesso che per tale domanda non é invocabile il giudicato esterno, in quanto la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 718/2017, confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023, ha ritenuto domanda nuova proposta per la prima volta nel giudizio di appello n.413/2011 RG e quindi inammissibile la domanda di ripetizione di indebito di Montevago Salvatore, il terzo motivo deve comunque ritenersi inammissibile.

Ed invero, Montevago Salvatore, dopo avere avanzato la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., o arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. delle somme corrisposte alla Conone quale acconto prezzo di £ 13.400.000 in via di estremo subordine nel processo di primo grado, in appello si é limitato a chiedere il rigetto del gravame della Conone relativo alla sua domanda di usucapione, e ad evidenziare che non intendeva rinunciare alla domanda subordinata avanzata in primo grado, e rimasta assorbita, volta ad ottenere il trasferimento ex art. 2932 cod. civ., senza riproporre invece la domanda ulteriormente gradata di ripetizione di indebito, o arricchimento senza causa per le somme corrisposte alla Conone come acconto prezzo di £13.400.000, che pertanto si deve ritenere che sia stata implicitamente rinunciata dal Montevago ex art. 346 c.p.c..

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, l'appellato che abbia visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale é tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice (vedi Cass. 15.5.2020 n. 3841; Cass. sez. un. 25.5.2018 n. 13195; Cass. 14.4.2015 n.7457). A conferma del fatto che la domanda in questione non era stata riproposta in secondo grado dal Montevago sta il fatto che il ricorrente, pur avendo lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia su un motivo di appello e sulla domanda di ripetizione di indebito, o arricchimento ingiustificato da parte della Corte d'Appello di Palermo, con conseguente onere di indicare con quali parole nel costituirsi in secondo grado avesse manifestato la volontà di tener ferma la domanda di ripetizione di indebito, o arricchimento ingiustificato, si é limitato ad indicare che aveva avanzato tale domanda in via di estremo subordine nel giudizio di primo grado.

Il ricorrente non ha invece indicato dove e con quali parole nella comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado avesse manifestato espressamente la volontà di coltivare la domanda in questione, in tal modo determinando l'implicita rinuncia ex art. 346 c.p.c. alla domanda medesima, il che spiega come mai l'impugnata sentenza si sia pronunciata sulla domanda di trasferimento ex art.2932 cod. civ., assorbita in primo grado ma riproposta dal Montevago nella comparsa di costituzione in appello, e non sulla domanda di ripetizione di indebito, o arricchimento ingiustificato della somma versata dal Montevago quale acconto prezzo.

Il quarto motivo, relativo alla riunione col procedimento n.25122/2017 RG della Corte di Cassazione tra le stesse parti, è superato dal fatto che quel procedimento é stato già definito con la prodotta ordinanza n. 7314/2023 del 13.3.2023 della Suprema Corte, ed il quinto motivo, inerente alla rivisitazione della condanna alle spese disposta a carico del Montevago a seguito dell'auspicato e non verificatosi accoglimento del ricorso, non costituiscono veri motivi d'impugnazione dotati di una propria individualità. Quanto al ricorso incidentale condizionato di Conone Margherita, volto a riproporre la questione dell'inusucapibilità dell'immobile oggetto di causa in quanto facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Palermo fino alla vendita da quest'ultimo effettuata alla Conone nel 2000, non dev'essere esaminato in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale del Montevago.

Va respinta la domanda della Conone di condanna del Montevago al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non é emerso che lo stesso abbia agito in giudizio con dolo, o colpa grave, come confermato dall'accoglimento della sua domanda di usucapione in primo grado con statuizione riformata in appello sulla base di una complessa opera d'interpretazione delle scritture private del 3.9.1997, che in senso letterale parlavano di trasferimento del possesso pur essendo all'epoca l'assegnatario dell'alloggio di edilizia economica e popolare un mero detentore dell'immobile oggetto di causa, ed anche in considerazione del fatto che le scritture private suddette sulla base della CTU grafologica espletata sono state ritenute sottoscritte da Conone Margherita, nonostante lo strumentale disconoscimento di sottoscrizione da parte di quest'ultima e del fatto che il giudicato esterno é sopravvenuto rispetto all'inizio di questo giudizio.

Le spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, in base al principio della soccombenza prevalente, vanno poste a carico di Montevago Salvatore ed a favore di Conone Margherita, mentre le spese di questo grado del ricorrente vanno dichiarate irripetibili nei confronti delle parti rimaste intimate. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di Montevago Salvatore, e respinta la domanda di Conone Margherita di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., condanna Montevago Salvatore al pagamento in favore di Conone Margherita delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese gen