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Ordinanza — n. 30151/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses lawyer's appeal for declaring territorial jurisdiction incompetent after first hearing in summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30151/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lawyer's appeal challenging the lower court's declaration of territorial incompetence. The lower court raised the issue of jurisdiction ex officio during the second hearing in a summary procedure, despite no objection at the first hearing. The Court ruled that the preclusion for raising jurisdictional objections applies only after the factual investigation phase begins, which had not yet occurred at the time of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 38, third comma, cod. proc. civ.; Art. 702-bis, cod. proc. civ.: The preclusion for raising jurisdictional objections ex officio applies only after the factual investigation phase begins, excluding mere adjournments or pre-investigation hearings.

Parole chiave

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summary procedure territorial jurisdiction ex officio objection preclusion rules factual investigation phase competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori risoluzione del conflitto giurisdizionale azione di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 38, third comma, cod. proc. civ.
Se ritiene che tale necessità non sussista, il giudice deve provvedere in ordine agli atti d’istruzione fin dalla prima udienza, la cui chiusura rappresenta il termine ultimo per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza nelle ipotesi di cui all’art. 38, terzo comma, cod.
Art. 702-bis, cod. proc. civ.
con ricorso ex art. 702 - bis , cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10584/2023proposto da: STILO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma Via Anneo Lucano n. 52, presso lo studio dell’avvocato Francesco Stilo (STLFNC55E27B990K) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimo Garzilli (GRZMSM66P26H703H). -Ricorrente - Contro CONDOMINIO PIAZZA A. VOLTA n. 12, Casavatore, domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluca Ferretti. -Controricorrente - Avverso l’ordinanza di Tribunale di Napoli n. 23181/2020 depositata il 13/04/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 18 ottobre2023. Professioni Regolamento dicompetenza Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che:

1. con ricorso ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., l’avv. Francesco Stilo ha chiesto al Tribunale di Napoli la condanna del condominio di piazza A. Volta n. 12, a Casavatore (NA), a corrispondergli i compensi professionali (euro 3.547,60, oltre Iva), per l’opera che egli aveva prestato in una causa civile svoltasi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario. Costituendosi, il condominio ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto;

2. il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con ordinanza riservata del 18/11/2022, emessa all’esito dell’udienza del 19/10/2022, ha provocato il contraddittorio delle parti rilevando, d’ufficio, la questione della propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Napoli Nord, in applicazione del foro del consumatore, avendo parte resistente sede di Casavatore. Il solo condominio ha aderito all’indicazione del giudice competente per territorio; indi, il Tribunale, con ordinanza in data 15/03/2023, ha declinato la propria competenza per territorio a favore del Tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale ha rimesso le parti , e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite;

3. avverso tale decisione , l’avv. Francesco Stilo propone regolamento necessario di competenza, con un motivo, illustrato da una memoria; il condominio di piazza A. Volta n. 12 resiste con controricorso, illustrato da una memoria, depositata tardivamente il 12/10/2023 e che, quindi, non può essere esaminata; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso, l’avv. Stilo denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.38, terzo comma, cod. proc. civ., per avere il Tribunale , con ordinanza riservat a 15/03 - 13/04/2015, dichiarato la propria incompetenza per territorio (c.d. funzionale), oltre il limite della prima udienza di trattazione. Ed infatti, alla prima udienza (cartolare) di trattazione, quella del 19/01/2022, nessun rilievo, né di parte né d’ufficio, era stato mosso in punto di competenza territoriale del giudice adìto.

Soltanto all’esito della seconda udienza (cartolare) del 19/10/2022, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Napoli Nord, in applicazione del criterio del codice del consumo (art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) , del foro inderogabile individuato dalla località di residenza del cliente - consumatore; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. contrariamente a quanto si assume in ricorso, il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per territorio inderogabile da parte del Tribunale di Napoli è tempestivo perché è avvenuto all’udienza del 19/10/2022, da intendersi come prima udienza.

Invero, al la precedente (e in termini puramente numerici “ prima ” ) udienza (cartolare) del 19/01/2022, come documentato dal verbale d’udienza trascritto per autosufficienza nel motivo di ricorso, non è stata svolta alcuna attività avendo il collegio «rilevato che per la presente udienza sono fissate più cause con numero di iscrizione ben più risalente», con la conseguenza che, p er quanto qui rileva , anticipando la conclusione dell’intero ragionamento, quell’udienza va considerata tamquam non esset; 1.3. sul piano normativo, la premessa è che, come afferma Cass.06/07/2022, n. 21445, nel procedimento disciplinato dall ’ art. 702 - bis e ss., cod. proc. civ.,la preclusione del rilievo d’ufficio della questione di competenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, che nel rito ordinario è collegata alla chiusura dell’udienza di cui all’art. 183, cod. proc. civ., si determina nella prima udienza: l ’ art. 702-ter, cod. proc. civ., nel disciplinare lo svolgimento del giudizio con rito sommario di cognizione, prevede infatti al primo comma che «il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza», al terzo comma che «se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice […] fissa l’udienza di cui all’art. 183», ed al quinto comma che «se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice […] procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti d’istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto».

Nell’àmbito di tale procedimento, la fissazione dell’udienza ex art. 183, cod. proc. civ. , costituisce dunque un adempimento meramente eventuale, che comporta peraltro la conversione del rito speciale in rito ordinario, cui il giudice deve provvedere soltanto nel caso in cui ritenga necessaria un’istruzione non sommaria. Se ritiene che tale necessità non sussista, il giudice deve provvedere in ordine agli atti d’istruzione fin dalla prima udienza, la cui chiusura rappresenta il termine ultimo per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza nelle ipotesi di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.

Nel rito sommario di cognizione non è d’altronde configurabile, a differenza di quanto accade (di solito) nel rito ordinario, una distinzione tra l ’ udienza dedicata alla prima comparizione delle parti e quella destinata alla trattazione, dal momento che, come si è detto, il giudice, se non ritiene di dover disporre il mutamento del rito, provvede immediatamente in ordine all’istruttoria, dovendo altrimenti passare senz’altro alla fase decisoria; 1.4. in linea con la citata giurisprudenza, ritiene la Corte che la preclusione in esame sia subordinata all’ effettiva trattazione della causa e che, per converso, la sua operatività sia esclusa in caso di mero rinvio della prima udienza, che può dipendere da vari fattori– si pensi, a titolo di esempio, al l’esigenza di una proficua e ordinata gestione del ruolo - il cui apprezzamento è rimesso a l giudice di merito; 1.5. ne l giudizio sommario di cognizione lo spartiacque è rappresentato dal passaggio all’esame delle questioni istruttorie , il quale, per così dire, segna la chiusura della fase di trattazione e il superamento delle questioni pregiudiziali di rito, comprese quelle attinenti alla competenza, astrattamente idonee a definire il giudizio.

Sicché il rilievo d’ufficio della questione di competenza è precluso a partire da quando il giudice abbia ritenuto di procedere oltre, e ci ò accade sia con l’ adozione di atti di istruzione , sia nel caso in cui, senza assumere le prove, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice abbia invitato le parti a concludere; 1.6. nella fattispecie concreta, come suaccennato (cfr. punto 1.2.), il Tribunale di Napoli ha tempestivamente dichiarato la propria incompetenza alla prima udienza (dato che la precedente udienza era di mero rinvio), quando ancora non erano maturate le preclusioni in punto di rilevabilità, d’ufficio o su eccezione di parte, delle questioni pregiudiziali di rito, e cioè prima di passare al l’adozione dei provvedimenti di cui al quinto comma dell’articolo 702-ter;

2. il ricorso è rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di legge. Il giudice di merito p rovvederà anche alla disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità;

3. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigettail ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord, con termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi ad esso. Spese del giudizio di cassazione al definitivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a