Cassation court dismisses appeal and remands case for proper notification to the necessary public prosecutor office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Group Girardi Service against a court order increasing custody fees. The appellant argued for the validity of the Tribunal's decision, while the Ministry of Justice and the local prosecutor opposed it. The court ruled that the appeal was procedurally defective because it was incorrectly notified to the General State Attorney's office instead of the specific prosecutor's office at the Tribunal of Nola, requiring a new role for proper service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: An appeal must be notified to the necessary public prosecutor's office; failure to do so requires remand for proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 26816/2021proposto da: GROUP GIRARDI SERVICE DI ANTIGNANO ANTONIO CO SAS, domiciliatain Roma Piazza Cavour presso la Cancellaria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Cosimo Calabrese (CLBCSM59D18H579J). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lorappresenta e difende. -Controricorrente - E Contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA. -Intimata - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola n. 979 /20 21 , depositata il 06/04/2021.
Contratto d’opera Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 18 ottobre2023. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Group Girardi Service di Antignano Antonio Co. S.a.s. ha proposto davanti al Tribunale di Nola ricorso avverso il decreto emesso il 16/11/2018 dal GIP del medesimo ufficio giudiziario, nel procedimento penale r.g. GIP n. 35 11 /201 3 , a carico di Andrea D’Angelo, che liquidava alla ricorrente la somma di euro 6.667,00 (più IVA), per la custodia giudiziaria di alcuni materiali in sequestro (bombole di gas e una elettropompa).
2. Il Tribunale di Nola, in accoglimento del ricorso, ha rideterminato il compenso del custode in euro 12.967,00 (più IVA), oltre accessori.
3. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola, la Group Girardi Service di Antignano Antonio Co. S.a.s. ha proposto ricorso, con cinque motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola non si è costituita.
4. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che il ricorso risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nolamediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre andava notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di N ola , come parte necessaria. Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo (in termini, Cass. nn. 13806/2022; 21889/2022)e alla ricorrente va assegnato il termine indicato in dispositivo per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Così dec