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Ordinanza — n. 30134/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tribunal's order to continue proceedings despite consumer forum objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30134/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower tribunal's order to continue proceedings was not a definitive decision on jurisdiction. The tribunal merely noted the consumer forum objection was suitable to define the case but deferred the final ruling on competence to a future hearing. Consequently, the court held that such an order lacks the conclusive character required to be challenged via a regulation of competence.

Regesto Legislator

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Art. 281 sexies c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: An order by the court to continue proceedings, even if it notes a jurisdictional objection, is not subject to a regulation of competence unless it conclusively and unequivocally declares its own jurisdiction as definitive.

Parole chiave

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regulation of competence consumer forum definitive decision procedural order jurisdictional objection motivi di competenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 281 sexies c.p.c.
Piuttosto, il giudice di merito, senza pronunciarsi in maniera univoca sulla questione di competenza, ha esclusivamente rinviato la causa all’udienza di discussione ex art. 281, cod.
Art. 42 c.p.c.
5354 ) ha nno enunciato il principio di diritto per il quale « il provvedimento del giudice adito […] che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod.
Art. 177 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 637 comma 3 c.p
150/2011 e art. 637 comma 3 c.p.c., e dunque, nel caso di specie, il Tribunale di Roma»;
art. 42 cod. proc. civ
5354 ) ha nno enunciato il principio di diritto per il quale « il provvedimento del giudice adito […] che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 29/09/2014, n. 20449
Cass. 20/01/2017, n. 1615
U., 29/09/2014 , n.20449; in senso conforme , ex multis , Cass. 20/01/2017, n. 1615 ; Cass.
Cass. 07/06/2017, n. 14223
1615 ; Cass. 07/06/2017, n. 14223 ; Cass.
Cass. 07/03/2018, n. 5354
Cass. 05/05/2021, n. 11742
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4058/2023proposto da: ZIZZARI MASSIMO (ZZZMSM75R29H501Y) , elettivamente domiciliato in Roma Via Sistinan. 125, rappresentato e difeso da se medesimo. -Ricorrente - Contro PUCCETTI MICHELE, elettivamente domiciliato in Policoro Via Cavour n. 1, presso lo studio dell’avvocato Angelo Di Santo (DSNNGL79L24G786P) che lo rappresenta e difende. -Resistente - Avverso l’ ordinanza di T ribunale di Roma n. r.g. 41600/2022 depositata il 23/01/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 18 ottobre2023. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Professioni Regolamento dicompetenza Rilevato che:

1. il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 6151/2022 con il quale ha ordinato a Michele Puccetti di pagare i compensi spettanti all’avv. Massimo Zizzari, suo difensore d’ufficio in un procedimento penale. L’ingiunto ha proposto oppos i zione al decreto ingiuntivo, e , per quanto qui rileva, dichiaratosi residente a Miglionico (in provincia di Matera), ha eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adìto in favore del Tribunale di Matera, in applicazione del foro del consumatore;

2. il Tribunale di Roma, con ordinanza riservata del 20/01/2023, testualmente,«[r]itenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale sia idonea a definire il giudizio», non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa auna successiva udienza per la decisione, nelle forme dell’art. 281 sexies , cod. proc. civ., concedendo alle parti un termine per note;

3. avverso tale ordinanza , l’avv. Massimo Zizzari ha proposto regolamento di competenza, con due motivi; Michele Puccetti ha resistito con memoria exart. 47, quinto comma, cod. proc. civ.; sono pervenute memorie in prossimità dell’adunanza; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«Sulla competenza territoriale del Tribunale di Roma per il recupero crediti del difensore d’ufficio»], il ricorrente evidenzia di avere svolto la propria attività di difensore d’ufficio a favore di controparte, e soggiunge che si è in presenza di un munus publicum di rilevanza costituzionale, incompatibile con la disciplina consumeristica, applicabile soltanto ai rapporti negoziali che, ontologicamente, si fondano sulla volontà delle parti contraenti;

2. con il secondo motivo [«Sulla competenza territoriale del Tribunale di Roma per il recupero crediti del difensore penale in generale»], il ricorrente sostiene che il foro del consumatore si applica esclusivamente per prestazioni rese dall’avvocato nell’àmbito di un giudizio civile, amministrativo, o per prestazioni stragiudiziali, non anche in caso di difesa in sede penale, ipotesi in cui il foro territorialmente competente è quello (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) «a cui appartiene il d ifensore, ex art. 14, D .lgs. n. 150/2011 e art. 637 comma 3 c.p.c., e dunque, nel caso di specie, il Tribunale di Roma»;

3. il ricorso è inammissibile; 3.1. le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 29/09/2014 , n.20449; in senso conforme , ex multis , Cass. 20/01/2017, n. 1615 ; Cass. 07/06/2017, n. 14223 ; Cass. 07/03/2018 , n. 5354 ) ha nno enunciato il principio di diritto per il quale « il provvedimento del giudice adito […] che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione».

Cass. 05/05/2021, n. 11742, in motivazione, ha ribadito che «seppure è regola che l’ordinanza con la quale il giudice, affermando la propria competenza, dispone la prosecuzione del giudizio, non è impugnabile con regolamento, l’impugnazione è tuttavia consentita quando comunque l’ordinanza abbia un contenuto decisorio che si appalesa definitivo, ossia dimostra l’intenzione del giudice di merito di avere chiuso la questione della competenza, di non doverci cioè ritornare con la decisione della causa, così che l’ordinanza ha l’idoneità a decidere in modo definitivo ed incontrovertibile la questione della competenza»; 3.2. nel caso in esame, non ricorre l’ipotesi eccezionale alla quale fanno riferimento i precedenti di legittimità sopra indicati; innanzitutto, nel caso in esame, il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma non è di affermazione della propria competenza in rigetto della relativa eccezione; come infatti, già anticipato (cfr. punto 2 del “Rilevato che”), il Tribunale, laddove ha (testualmente) «[r]itenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale sia idonea a definire il giudizio», non ha per così dire “conclamato”, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria asserzione incidentale a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione, con ciò implicitamente dichiarando la competenza del Tribunale di Matera.

Piuttosto, il giudice di merito, senza pronunciarsi in maniera univoca sulla questione di competenza, ha esclusivamente rinviato la causa all’udienza di discussione ex art. 281, cod. proc. civ., dando termine alle parti per il deposito di note difensive ed un tale provvedimento non esclude affatto la possibilità di un futuro ripensamento, magari proprio a seguito della lettura delle note difensivee, quindi, di una revoca dell’ordinanza ai sensi dell’art.177 cpc;

4. in conclusione, il ricorso è inammissibile;

5. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, il cui regolamento è demandato al giudice di merito;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-