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Ordinanza Interlocutoria — n. 30128/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses interlocutory appeal on lawyer fee claim due to missing proof of electronic service perfection.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30128/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of a lawyer's fee claim, ordering instead the renewal of service to the opposing company. The appellant argued that the lower court erred in allowing the summary procedure for claims requiring non-summary investigation, while the respondent contended the fee was due for work already performed. The court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant failed to prove the perfection of electronic service, which requires both an acceptance receipt and a delivery confirmation.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 150/2011; Art. 702ter comma 4 c.p.c.: An appeal against an interlocutory order regarding lawyer fees is inadmissible if the appellant fails to prove the perfection of electronic service, requiring both acceptance and delivery confirmation.

Parole chiave

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interlocutory appeal lawyer fee claim electronic service perfection summary procedure admissibility of appeal validità della notificazione notificazione mediante pubblicazione notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 150/2011
che individuava quale foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia trovava applicazione solo tra le parti che avevano concluso quel contratto, mentre il giudizio era stato introdotto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avvocato nei confronti del cliente Pierron Immobiliare s.r.l.
Art. 702ter comma 4 c.p.c.
art. 86 cod. proc. civ
PIERO, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
art. 96 cod. proc. civ
Chiese perciò in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ai fini della manleva SDL Centrostudi s.p.a., nel merito di rigettare la domanda in quanto al professionista erano state interamente pagate le spettanzee di condannare il professionistaal risarcimento del danno ex art. 96 cod.
art. 14 d.lgs. 150/2011
che individuava quale foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia trovava applicazione solo tra le parti che avevano concluso quel contratto, mentre il giudizio era stato introdotto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avvocato nei confronti del cliente Pierron Immobiliare s.r.l.
art. 24 Cost
art. 702bis c.p
Violazione di legge: art. 702bis c.p.c..
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Violazione di legge: art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
art. 28 legge 794/1942
Violazione di legge: art. 28 legge 794/1942.
artt. 28 legge 794/1942
Nullità assoluta per modifica del ricorso introduttivo” il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza abbia dichiarato che il procedimento era stato incardinato sulla base del rito ex artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L. 21-2-2020 n. 4624
Cass. Sez. 2 28-5-2021 n. 15001
656932 - 01, Cass. Sez. 2 28-5-2021 n. 15001 Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.6816/2023 R.G. proposto da: LO RUSSO avv. PIERO, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e anche rappresentato e difeso dall’avv. Laura Totino, elettivamente domiciliato in Roma nel suo studio in Largo Messico n.7, ricorrente contro ROMA SERVIZI S.R.L. in liquidazione, già SDL Centrostudi s.r.l. in liquidazione, c.f. 03253470987, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Pierfelice Minoia, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Lauro, con indirizzo pec giovannilauro@avvocatinapoli.legalmail.it, controricorrente nonché contro PIERRON IMMOBILIARE S.R.L., nel giudizio di merito rappresentata e difesa dall’avv.

Cristiana Sordi, indirizzo pec avvcristianasordi@pecavvocatifrosinone.it, OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.6816/2023 C.C. 7-9-2023 avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinone R.G. 886/2020 depositata il 21-3-2023 R.G. rep. 661/2023 lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano, il quale ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-9- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: 1.L’avv.

Piero Lorusso propose il 20 - 3 - 2020 ricorso avanti il Tribunale di Frosinone, deducendo che Pierron Immobiliare s.r.l. gli aveva conferito, in Roma nel suo studio professionale, incarico di redigere e depositare atto di citazione avanti il Tribunale di Frosinone, al fine di sentire dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari in contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato per importo di Euro 980.000,00; dichiarò che la domanda era stata rigettata con sentenza n.69/2020 e chiese la condanna della convenuta al pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale prestata pari a Euro 41.309,00.

Si costituì Pierron Immobiliare s.r.l. deducendo che il rapporto con l’avvocato si era costituito esclusivamente a seguito della stipula di contratto tra la società e SDL Centrostudi s.p.a., che aveva previs t o l’affidamento di incarico a SDL Centrostudi s.p.a. per la redazione di perizia per la valutazione dell’esistenza di vizi nel contratto bancario e, a seguito della redazione della perizia, l’impegno di Pierron Immobiliare s.r.l. di rivolgersi a professionista scelto da SDL Centrostudi s.p.a. per l’introduzione del giudizio di merito, applicando a vantaggio del cliente “onorari di particolarissimo favore”; dichiarò che in esecuzione di tale contratto si era rivolta all’avv.

Lorusso, al quale aveva già pagato Euro 3.817,58 a seguito di invio di regolare parcella. Chiese perciò in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ai fini della manleva SDL Centrostudi s.p.a., nel merito di rigettare la domanda in quanto al professionista erano state interamente pagate le spettanzee di condannare il professionistaal risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.; in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta, chiese di dichiarare non dovute le somme richieste. Il Tribunale autorizzò la chiamata in garanzia chiesta dalla società convenuta, per cui si costituì anche SDL Centrostudi s.p.a. negando l’esistenza di qualsiasi obbligo di manleva a suo carico, in quanto a seguito del conferimento dell’incarico da parte di Pierron Immobiliare s.r.l. al professionista era insorto un rapporto solo tra tali soggetti; la terza chiamata propose domanda nei confronti dell’avv.

Lorusso chiedendo che lo stesso fosse condannato al pagamento di penale di Euro 15.000,00, in quanto lo stesso, con la pretesa avanzata nei confronti di Pierron Immobiliare s.r.l., aveva violato l’art. 3 lett.

c) dell’accordo da lui concluso con SDL Centrostudi s.p.a., secondo il quale l’avvocato non avrebbe potuto richiedere “dall’assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito”, con la previsione all’art. 3 lett.

m) di penale di Euro 15.000,00 per tale violazione. Con ordinanza depositata il 21-3-2023 il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale ha rigettato la domanda proposta dall’avv. Piero Lorusso, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da SDL Centro Studi s.r.l. e ha condannato l’avv. Lorusso a pagare a questa società Euro 15.000,00; ha condannato l’avv. Lorusso alla rifusione delle spese di lite a favore sia di Pierron Immobiliare s.r.l. sia di SDL Centro Studi s.r.l. e ha altresì condannato l’avv. Lorusso a pagare a Pierron Immobiliare s.r.l. la somma di Euro 5.000,00 ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ..

Per quanto ancora interessa, l’ordinanza ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società terza chiamata, in quanto l’art. 15 della convenzione sottoscritta dall’avv. Lorusso e SDL Centro Studi s.r.l. che individuava quale foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia trovava applicazione solo tra le parti che avevano concluso quel contratto, mentre il giudizio era stato introdotto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avvocato nei confronti del cliente Pierron Immobiliare s.r.l. che non aveva sottoscritto quell’accordo ; ha dichiarato che la competenza sulla domanda di garanzia rimaneva radicata avanti il giudice adito, in quanto la terza chiamat a non ne aveva eccepito l’incompetenza in base a tutti i criteri di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ..Ha rigettato l’eccezione sollevata dal ricorrente di inammissibilità della chiamata in causa del terzoe nel merito ha ritenuto dimostrato che le parti avevano concordato per iscritto l’ammontare del compenso spettante all’avvocato nella misura di Euro 3.817,00, che era già stato pagato.

Ha altresì dichiarato che l’avvocato, chiedendo il pagamento di maggiori importi, aveva violato l’art. 3 lett.

c) del contratto concluso con SDL Centro Studi s.r.l. e perciò era obbligato a corrispondere la penale di cui all’art. 3 lett. m). 2.Con atto denominato “istanza di regolamento di competenza” notificato il 27-3-2023 l’avv. Piero Lorusso ha proposto tempestivo ricorso avverso l’ordinanza affidato a dieci motivi non limitati alle questioni di competenza. Ha resistito con controricorso Roma Servizi s.r.l. in liquidazione, dichiarandosi ‘già Centrostudi s.r.l. in liquidazione’ e non si è costituita Pierron Immobiliare s.r.l., in relazione alla quale il ricorrente non ha depositato la ricevuta di consegna della notificazione eseguita a mezzo pec, ma solo la ricevuta di accettazione della notificazione inviata all’indirizzo pec avvcristiana.sordi@pecavvocatifrosinone.it.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il Procuratore Generale in data 14 - 6 - 2023 ha depositato conclusioni scritte chie dendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative e nella sua memoria il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della costituzione di Roma Servizi s.r.l. in liquidazione con p.i./c.f. 032553470987e sede in Roma, in quanto la stessa non era parte in causa, essendo soggetto distinto da SDL Centro Studi in liquidazione con p.i./c.f. 026506201229 esede in Mazzano. 3.1.Con il primo motivo “incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Brescia” il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Frosinone nonostante l’operatività del foro convenzionale.

Rileva che il contratto prodotto dalla società resistente al fine di giustificare la richiesta chiamata in causa conteneva all’art. 15 la clausola che individuava nel Tribunale di Brescia il foro deputato in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto. 3.2.Con il secondo motivo “incompetenza funzionale del Tribunale di Frosinone a decidere in composizione collegiale le domande riconvenzionali di responsabilità professionale e di chiamata del terzo e di risarcimento danni nei confronti del ricorrente.

Eliminazione del grado di appello con violazione dell’art. 24 Cost.” il ricorrente sostiene che le domande riconvenzionali fossero improponibili, spettando alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.3.3.Con il terzo motivo “incompetenza del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Civitavecchia in ragione del foro del consumatore. Violazione di legge: art. 33comma 2 lett.

u) del d.lgs. n. 206 del 2005” il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale non abbia considerato che la società resistente aveva sede a Fiumicino e nella causa dell’avvocato contro il cliente per il pagamento dei compensi professionali prevale il foro del consumatore, con conseguente competenza del Tribunale di Civitavecchia, avendo la società resistente sede a Fiumicino. 3.4.Con il quarto motivo “nullità assoluta per incompetenza funzionale del Giudice monocratico di prime cure dinanzi al quale si è svolta l’intera attività di udienza.

Violazione di legge: art. 702bis c.p.c.. Violazione di legge: art. 24 Cost.” il ricorrente sostiene che la causa era stata incardinata davanti al giudice monocratico, dinanzi al quale erano state svolte tutte le udienze, per cui l’ordinanza era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale con un mutamento della composizione del giudicante avvenuta dopo la riserva assunta dal giudice monocratico. 3.5.Con il quinto motivo “violazione di legge: art. 702bis c.p.c.. Violazione di legge: art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Violazione di legge: art. 28 legge 794/1942.

Nullità assoluta per modifica del ricorso introduttivo” il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza abbia dichiarato che il procedimento era stato incardinato sulla base del rito ex artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011, perché il ricorso era stato proposto ex art. 702-bis cod. proc. civ. e perciò illegittimamente il Tribunale aveva trasformato il giudizio di cognizione sommaria ex art. 702-bis cod. proc. civ.. 3.6.Con il sesto motivo “violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011. Violazione di legge: art. 702 bis ss. c.p.c.” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di primo grado non abbia considerato che lo speciale procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non trovi applicazione allorché, anche a seguito delle eccezioni del cliente convenuto in giudizio, si verifichi ampliamento del thema decidendum. 3.7.Con il settimo motivo “violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che, allorché il convenuto proponga domanda riconvenzionale esorbitante dal rito di cui all’art. 14, si impone di disporre la separazione delle domande, per procedere alla trattazione della domanda riconvenzionale con il rito per la stessa previsto. 3.8.Con l’ottavo motivo “violazione di legge: art.702ter c.p.c.” il ricorrente lamenta che il giudice non abbia applicato l’art. 702-ter cod. proc. civ., laddove prevede che, se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’art. 702-bis cod. proc. civ., la dichiara inammissibile. 3.9.Con il nono motivo “violazione di legge: art. 702ter comma 4 c.p.c.” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che le domande proposte sia dal convenuto che dal terzo chiamato non potevano essere legittimamente trattate con il rito sommario, in quanto richiedevano attività istruttoria non sommaria. 3.10.Con il decimo motivo “violazione di legge: art. 14 dlgs.

N. 150/2011” il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata non abbia dichiarato l’inammissibilità e comunque l’incompetenza a decidere sulle domande riconvenzionali della convenuta e della terza chiamata. RITENUTO CHE: 1.Manca la prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata a Pierron Immobiliare s.r.l. al difensore domiciliatario avv. Cristiana Sordi, perché non è stata prodottadal ricorrente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario, ma solo la ricevuta di accettazione.

E’ pacifico che al fine del perfezionamento della notifica sono necessarie sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna del messaggio nella casella del destinatario, in quanto è la ricevuta di avvenuta consegna a costituire il documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. L. 21 - 2 - 2020 n. 4624 Rv. 656932 - 01, Cass. Sez. 2 28-5-2021 n. 15001 Rv. 661294-01). Pertanto deve essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a Pierron Immobiliare s.r.l.. 2.Manca allo stato l’evidenza del fatto che Roma Servizi s.r.l. e SDL Centrostudi s.r.l. in liquidazione siano lo stesso soggetto, per le ragioni evidenziate dal ricorrente, e perciò si pone la questione della legittimazione di Roma Servizi s.r.l. in liquidazione. 3.Il quarto motivo di ricorso , con quale il ricorrente lamenta che la trattazione della causa sia stata svolta dal giudice monocratico, richiede la disamina diretta del fascicolo d’ufficio da parte della Corte, per cui si dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio da parte della Cancelleria. 4.I motivi di ricorso secondo , settimo , ottavo, nono e decimo hanno a oggettol’ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata nel procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011.

Tali motivi impongono l ’esame anche della questione del regime di impugnabilità dell’ordinanza, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che abbia statuito anche su domand a riconvenzional e e della possibilità della contemporanea proposizione del ricorso per cassazione avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda dell’avvocato e dell’appello avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda riconvenzionale. Pertanto, al fine di fare interloquire le parti su tale questione di particolare rilevanza,si dispone la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte -disponeil rinvio a nuovo ruolo, dando al ricorrente termine perentorio perla rinnovazione della notificazione a Perron Immobiliare s.r.l. entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, -dispone a cura della Cancelleria l’