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Ordinanza Interlocutoria — n. 30125/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil Section dismisses appeal for state-funded legal aid as it belongs to the Criminal Section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30125/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Civil Section of the Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding jurisdiction over a state-funded legal aid opposition. The applicant argued that the Civil Tribunal erred in declaring functional incompetence, but the Court held that appeals against orders rejecting legal aid applications in criminal surveillance proceedings fall under the Criminal Section's exclusive competence. Consequently, the case was remitted to the First President for assignment to the appropriate criminal division.

Regesto Legislator

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Art. 380bis.1 c.p.c.; Art. 170 d.P.R. 30-5-2002 n. 115: Appeals against orders rejecting requests for state-funded legal aid in criminal proceedings are within the exclusive jurisdiction of the Criminal Section, not the Civil Section.

Parole chiave

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state-funded legal aid jurisdictional competence criminal surveillance proceedings legal aid opposition Cassation Civil Section procedimento di controllo degli aiuti prova dell'apolidia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis.1 c.p.c.
-3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod.
Art. 170 d.P.R. 30-5-2002 n. 115
7-9-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-9- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: -1.Hismatullah Alizada ha proposto avanti il Tribunale di Ancona opposizione ex art. 170 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 avverso il decreto n.
art. 38 c.p
-2.1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto “violazione e errata applicazione dell’art. 38 c.p.c.
art. 360 c.p
per avere il Tribunale di Ancona rilevato d’ufficio tardivamente l’eccezione di incompetenza funzionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 11-11-2015 n 23020
Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate e con ordinanza depositata il 20-2-2023 il Tribunale di Ancona, richiamando Cass. Sez. 2 11-11-2015 n 23020 Rv.
Cass. Sez.U.3-9-2009 n. 19161
-2.Alla luce di Cass. Sez.U.3-9-2009 n. 19161 l a cognizione delle sezioni civili è limitata ai ricorsi avverso i provvedimenti che decidono le opposizioni ex art.
Cass. Pen. Sez. 4 27 - 2 - 2019 n. 16616
Pertanto la cognizione della fattispecie rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale, si r ichiamano Cass. Pen. Sez. 4 27 - 2 - 2019 n. 16616, Cass.
Cass. Pen. Sez. 4 14 luglio 2010 n. 32057
16616, Cass. Pen. Sez. 4 14 luglio 2010 n. 32057 , per tutte .
Cass. Sez. 6 - 2 16 - 4 - 2021 n. 10136
P er la giurisprudenza civile,si richiamano a Cass. Sez. 6 - 2 16 - 4 - 2021 n. 10136 Rv.
Cass. Sez. 2 16 - 6 - 2022 n. 19348
661033 - 01, Cass. Sez. 2 16 - 6 - 2022 n. 19348, Cass.
Cass. Sez. 6 - 2 17 - 8 - 2022 n. 24869
19348, Cass. Sez. 6 - 2 17 - 8 - 2022 n. 24869, Cass.
Cass. 6 - 2 31 - 1 - 2023 n. 2841
24869, Cass. 6 - 2 31 - 1 - 2023 n. 2841, per tutte ; per fattispecie di ricorso avverso ordinanza emessa nell’ambito di procedimento di sorveglianza, nel quale si poneva questione di competenza analoga a quella della presente fattispecie, Cass.
Cass. Sez. 6-2 25-7-2022 n. 23205
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Testo completo

UTORIA sul ricorso n.7785/2023 R.G. proposto da: ALIZADA HISMATULLAH, c.f. LZDHMT81H01Z200S, rappresentato e difeso dall’avv. Mia Santacroce, con indirizzo pec avvcrescenzasantacroce@puntopec.it, ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. 06363391001, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, c.f. 80415740580, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati in Roma presso gli uffici in via dei Portoghesi n. 12, resistente avverso l’ordinanza R.G. 334/2021 del Tribunale di Ancona lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Tommaso Basile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato– regolamento di competenza R.G.7785/2023 C.C. 7-9-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-9- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: -1.Hismatullah Alizada ha proposto avanti il Tribunale di Ancona opposizione ex art. 170 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 avverso il decreto n. 2021/2017 depositato il 9-12-2020, con il quale il magistrato di sorveglianza di Ancona nel procedimento n. SIUS 2020/5867 ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato «in quanto non ricorre il presupposto dell’impossibilità di ottenere la certificazione circa i redditi esteri da parte del Consolato, al quale non è stata chiesta la certificazione per i redditi del 2019».

Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate e con ordinanza depositata il 20-2-2023 il Tribunale di Ancona, richiamando Cass. Sez. 2 11-11-2015 n 23020 Rv. 637160-01, ha dichiarato il difetto di competenza funzionale del Presidente del Tribunale di Ancona, essendo competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona quale capo dell’ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. -2.Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 22-3- 2023 Alizada Hismatullah ha impugnato l’ordinanza sulla base di due motivi. -2.1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto “violazione e errata applicazione dell’art. 38 c.p.c. per avere il Tribunale di Ancona rilevato d’ufficio tardivamente l’eccezione di incompetenza funzionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, sostenendo che l’omesso tempestivo rilievo della questione di competenza avesse comportato che la causa restasse radicata davanti al giudice adito. -2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto “violazione e errata applicazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2012, come modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il Tribunale di Ancona erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, l’opposizione fosse riferita alla liquidazione di onorario”, evidenziando che l’opposizione era rivolta contro provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione e pertanto il precedente di legittimità richiamato dal Tribunale di Ancona non era pertinente. -Si sono costituiti con unica memoria l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi di gravame, chiedendo la rimessione del ricorso alla Sezione Penale e riproponendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. -3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 7 - 6 - 2023 il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso .

All’esito della camera di consigliodel giorno 7-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: -1.Il ricorso , in quanto proposto avverso ordinanza che ha pronunciato sull’opposizione a provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di procedimentopenale avanti a l giudice di sorveglianza, non rientra nelle attribuzioni delle sezioni civili di questa Corte in materia di spese di giustizia. -2.Alla luce di Cass. Sez.U.3-9-2009 n. 19161 l a cognizione delle sezioni civili è limitata ai ricorsi avverso i provvedimenti che decidono le opposizioni ex art. 170 d.P.R. 30 - 5 - 2002 n. 115 ai decret i di liquidazione dei compensi per icustodi e gli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari spettanti ai difensori nominati da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal fatto che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in giudizio penale.

Pertanto la cognizione della fattispecie rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale, si r ichiamano Cass. Pen. Sez. 4 27 - 2 - 2019 n. 16616, Cass. Pen. Sez. 4 14 luglio 2010 n. 32057 , per tutte . P er la giurisprudenza civile,si richiamano a Cass. Sez. 6 - 2 16 - 4 - 2021 n. 10136 Rv. 661033 - 01, Cass. Sez. 2 16 - 6 - 2022 n. 19348, Cass. Sez. 6 - 2 17 - 8 - 2022 n. 24869, Cass. 6 - 2 31 - 1 - 2023 n. 2841, per tutte ; per fattispecie di ricorso avverso ordinanza emessa nell’ambito di procedimento di sorveglianza, nel quale si poneva questione di competenza analoga a quella della presente fattispecie, Cass.

Sez. 6-2 25-7-2022 n. 23205). -Pertanto gli atti sono rimessi alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione a sezione penale.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alla Prim a Presidente per l’eventuale assegnazione a sezione penale della Corte di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s