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Ordinanza — n. 30118/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic fine, upholding lower court's finding of license non-existence at the time of the violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the Consorzio Colosseum Travel Limousine's appeal against a Rome traffic court ruling that dismissed its opposition to three administrative fines. The lower court held that the company could not access restricted zones because its rental license was not yet issued on the date of the alleged violations and was instead granted to a different individual. The cassation court found the appeal inadmissible, ruling that the license issue was irrelevant to the specific facts of the traffic violation and that the administrative act was validly executed.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 204 c.p.c.: The court dismissed the appeal, establishing that an administrative body's investigation into the existence of a prerequisite license is not an illegitimate merits inquiry when the violation occurred before the license was legally issued.

Parole chiave

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administrative fines traffic violations license validity cassation appeal procedural admissibility contravvenzione alla circolazione revoca della licenza condurre sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 204 c.p.c.
Art. 3, comma 2, L. 241/1990
«Qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui all'art. 3, comma secondo, L.
D.Lgs. n. 39/1993
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 210 c.p
17 / 1 0/202 3 era stato conferito al viceprefetto firmatario dell’atto l’incarico di dirigente dell’area III Ter relativa all’applicazione del sistema sanzionatorio.Inoltre, non è rilevante che l’appellante avesse fatto richiesta al giudice di pace di esercitare il potere di cui all’art. 210 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 24231 del 2022
Cass. 18493/2020
Cass. 12160/2012
18493/2020; Cass. 12160/2012).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8200/2022 R.G. proposto da: CONSORZIO COLOSSEUM TRAVEL LIMOUSINE, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DI S. COSTANZA , N . 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del T ribunale di ROMA n. 16061/2021 depositata il 14/10/2021; Ric. 2022n. 8200sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio Colosseum Travel Limousine a.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale era stata rigettata la opposizione avverso treordinanze ingiunzione emesse dalla prefettura di Roma relative ad altrettante sanzioniper violazione dell’articolo 7/1-14 del cod ice della strada ovvero accesso nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione e circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici senza la prescritta autorizzazione.

2. Il T ribunale di Roma rigettava l’appello evidenziando che l’opponente, titolare di una licenza di noleggio con conducente rilasciato dal Comune di Trecase non poteva liberamente accedere alle corsie preferenziali e nelle zone a traffico limitato del Comune di Roma in primoluogo perché alla data del fatto, 27 marzo 2017, la licenza non era stata ancora concessa, recando la data del 31 ottobre 2017, peraltro in favore di altro soggetto (Alfredo Costabile)diverso dall’opponente e perché l’articolo 11 della l.n. 22 del 1992 era sospeso e, dunque , non si poteva autorizzare alcun libero accesso alle corsie preferenziali e alle zone Z TL . Infine , evidenziava che nell’ordinanza impugnata era espressamente indicato il decreto con cui era stata conferit a al viceprefetto la delega per l’applicazione dell’intero sistema sanzionatorio.

3. Il Consorzio Colosseum Travel Limousine ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinquemotivi.

4. La prefettura di Roma è rimasta intimata. Ric. 2022n. 8200sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 5. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. il giudice d’appello avrebbe svolto un’autonoma ed illegittima indagine nel merito andando a censurare il mancato possesso della licenza in capo alla società opponente, circostanza del tutto estranea al giudizio.

Infatti, non essendo stat o oggetto di discussione del giudizio di primo grado l’esame circa la titolarità della licenza tale aspetto sarebbe passato in giudicato. Inoltre, la licenza era stata conferita alla società ricorrente. 1.1 Ilprimo motivo di ricorso è inammissibile. La società ricorrente nel ricorso omette di specificare come sia stata dedotta in giudizio la sua mancanza d i autorizzazione o licenza allo svolgimento del servizio di noleggio con conducenteal momento delle violazioni contestate. Alla fine di pag. 6 dell’atto di impugnazione si legge che l’ulteriore contestazione in ordine alla licenza intestata ad Alfredo Costabile è coperta dal giudicato interno senza alcuna ulteriore specificazione , da questa affermazione sembra che la mancanza di licenza sia stata discussa nel corso del giudizio.In ogni caso, non essendo possibile sindacare come tale circostanza sia stata introdotta nel giudizio e risultando la stessa dagli atti di causa era nel potere del giudice di valutarla.

Deve farsi applicazione delseguente principi o di diritto: In tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta Ric. 2022n. 8200sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazionedi una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice ( Sez. 6 - L, Ord . n.513 d el 2019, Sez. 3, Sent . n. 20652 del 2009).

Inoltre, il riferimento al giudicato interno sulla eccezione di mancanza di licenza è privo di specificità perché il ricorrente non deduce che in primo grado vi era stata una pronuncia esplicita sulla circostanza controversa, dunque, non può ritenersi che fosse onere della controparte proporre appello incidentale sul punto. Infatti, ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(Sez. 2 , Ord . n. 10760 del 2019 ).

Ric. 2022n. 8200sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’art. 11, comma 3, legge quadro n . 21 del 1992 nella versione precedenteil decreto - legge n . 207 del 2008. A parere della ricorrente, premesso che sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992 il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarro, natante e veicoli a trazione animale costituisce servizio pubblico non di linea così, risulterebbe evidente l’esclusione degli autobus cui, invece , si riferiva la sentenza della corte di cassazione n.2112 del 2021.

In sostanza il ricorrente evidenza dell’articolo 11, comma 3, della legge numero 21 del 1992 nella sua versione originaria prevedeva la possibilità dell’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi c.c. anche al servizio di noleggio con conducente. 2.1 Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione dell’ a rt . 104 codice della strada, articolo 14 del decreto legislativo n. 139 del 2000. La censura è ripetitiva di quella proposta nel giudizio di appello circa la mancanza del potere del viceprefetto di emettere ordinanze ingiunzione,mancando la prova della delega da parte del prefetto. Nel giudizio di primo grado la difesa aveva richiesto al giudice di pace di esercitare i poteri di cui all’articolo 210 del Codice di procedura civilesenza esito alcuno. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente non coglie la ratio della decisione. Infatti, il Tribunale ha espressamente ritenuto sussistente il potere in capo al viceprefettoin quanto nell’ordinanza opposta era espressamente indicato il decreto prot. n .3345 del 30 gennaio 2017 con il quale Ric. 2022n. 8200sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 era stato conferito al viceprefetto firmatario dell’atto l’incarico di dirigente dell’area III Ter relativa all’applicazione del sistema sanzionatorio.Inoltre, non è rilevante che l’appellante avesse fatto richiesta al giudice di pace di esercitare il potere di cui all’art. 210 c.p.c. sia perché superfluo per quanto si è detto, sia perché tale richiesta avrebbe dovuto essere reiterata nel giudizio di appello.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione articolo 204, dell’articolo 3 della legge n.241 del 1990 dell’articolo 2,comma 2, del decreto legislativo n . 39 del 1993. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la firma autografa non è necessaria in quanto sostituita dall’indicazione stampa del nominativo. Ciò non può valere per le ordinanze ingiunzione prefettizia che costituiscono espressione di un potere decisorio individuale. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. Anche in questo caso è sufficiente richiamare un precedente di questa Corte che ha affermato che:

«Qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui all'art. 3, comma secondo, L. 39/1993, secondo cui "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.

Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul Ric. 2022n. 8200sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile» ( Sez. 2 , Ordinanza n. 24231 del 2022 conf. Cass. 18493/2020; Cass. 12160/2012).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 13,comma 1 quater, del d.p.r. n . 115 del 2002. La censura attiene alla condannaal pagamento del contributo in misura doppia di quella prevista per legge quando invece l’appellante dovevaessere condannata in misura pari a quella del contributo versato. 5.1 Il quinto motivo è inammissibile in quanto il senso della statuizione è all’evidenza di attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.

6. Il ricorso è rigettato.

7. Nulla spese in quanto parte controricorrente si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2022n. 8200sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 previs