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Ordinanza — n. 30046/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared proceedings extinguished under civil procedure articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30046/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished after the appellant withdrew the request on October 4, 2023. The underlying dispute involved a property division where the appellant contested the validity of service of process, arguing the notification address did not match her registered residence. The lower court had rejected these claims based on evidence showing the appellant continued to reside at the notified address and received correspondence there.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the request before the judgment is pronounced, terminating the proceedings without substantive review of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings civil procedure code property division dispute service of process validity notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione e trasmissione accertamento della qualità di erede

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 789 c.p
Non essendosi costituita la convenuta, il Tribunale all’esito dell’istruttoria, con ordinanza ex art. 789 c.p.c., approvava il progetto di divisione redatto dall’ausiliario d’ufficio, assegnando i beni ai comunisti.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2041-2018 proposto da: FASANI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO CERPELLONI; -ricorrente - contro FASANI LUIGINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 18, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IOFFREDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BORGHETTI; -controricorrente - Ric. 2018 n. 02041 sez. S2 -ad. 18-10-2023 -2- avverso la sentenza n. 1279/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Luigino Fasani ha convenuto in giudizio la sorella Fasani Rita dinanzi al Tribunale di Verona al fine di procedere alla divisione della comunione esistente sui beni caduti nella successione del defunto genitore Fasani Narciso. Non essendosi costituita la convenuta, il Tribunale all’esito dell’istruttoria, con ordinanza ex art. 789 c.p.c., approvava il progetto di divisione redatto dall’ausiliario d’ufficio, assegnando i beni ai comunisti. Avverso tale ordinanza ha proposto appello la convenuta, denunciando l’inesistenza ovvero la nullità della notifica dell’atto di citazione, perché non eseguita presso la propria residenza anagrafica.

Nel merito ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione, mediante espletamento di una nuova CTU. Nella resistenza dell’attore, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1279 del 16 giugno 2017 ha rigettato l’appello. Osservava che la notifica dell’atto di citazione avvenuta a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza in data 5 aprile 2011, a seguito di invio all’indirizzo di via Don Luigi Carrara n. 5, in Lugo di Grezzana. Ric. 2018 n. 02041 sez. S2 -ad. 18-10-2023 -3- In tale luogo la convenuta aveva conservato la propria residenza anagrafica fino alla data del 29 dicembre 2009, allorché ebbe a trasferirla alla via Antonio Segni n. 5 in Grezzana.

Tuttavia, non rilevava la diversità tra il luogo della notifica e la residenza anagrafica, essendovi plurimi ed univoci elementi dai quali desumere che l’indirizzo ove era avvenuta la notifica era ancora il luogo di effettiva residenza della convenuta. In primo luogo, la corrispondenza intercorsa tra le parti tra aprile 2009 ed agosto 2010 attestava che l’appellante ancora indicava come residenza quella di via don Luigi Carrara n. 5, avendo lì ricevuto le missive a lei spedite dal fratello. Ancora, nell’avviso di ricevimento della notifica della citazione vi era l’indicazione di “temporanea assenza”, il che escludeva che vi fosse apparenza della non attualità della residenza indicata dal notificante.

Inoltre, l’ordinanza del 1 aprile 2015, con la quale il giudice della causa di merito aveva disposto la comunicazione alla convenuta dell’udienza di approvazione del progetto di divisone, era stata notificata per ben due volte, una a mezzo posta ed una seconda volta a mezzo ufficiale giudiziario, sempre all’indirizzo ove era stato notificato l’atto di citazione, e che a seguito di tale notifica, era comparso all’udienza di discussione del progetto il difensore della convenuta, dichiarando però di non volersi costituire, il tutto a conferma della effettiva residenza della convenuta presso il detto indirizzo.

Ric. 2018 n. 02041 sez. S2 -ad. 18-10-2023 -4- Era, infine, rigettato il motivo di appello che lamentava l’erroneità della divisione, in quanto ancorato alla impossibilità di prendere parte alle operazioni divisionali, che, per quanto detto in occasione della disamina degli altri motivi di appello, era frutto di una libera scelta della stessa appellante. In ogni caso le critiche alla CTU erano del tutto prive di fondamento.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Fasani Rita sulla base di tre motivi. Fasani Luigi ha resistito con controricorso.

3. In data 4/10/2023 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che è stata altresì oggetto di accettazione dal controricorrente con atto depositato il 5/10/2033. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c. Quanto alle spese nulla deve disporsi avendo le parti dichiarato di averle regolate tra loro . PQM La Corte dichiara l‘estinzione del giudizio. Così deciso in Rom