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Ordinanza — n. 29932/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to submit authenticated appeal judgment with notification certificate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29932/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the authenticated copy of the appealed appellate judgment accompanied by the notification certificate. Although the appellant argued the notification occurred within a short interval, the court found the gap between the judgment's publication and the appeal's filing exceeded the statutory exemption threshold. Consequently, the appeal was rejected without addressing the merits of the underlying fee dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the authenticated copy of the appealed judgment with the notification certificate is not produced, and the interval between publication and filing does not fall within the brief exemption period.

Parole chiave

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inadmissible appeal notification certificate authenticated judgment procedural defect contributo unificato ritardo ingiustificato dell'azione penale ammende per infrazione procedurale tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.
Il ricorso è improcedibile per mancata produzione , da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (art. 369, secondo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, ord. n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711
Sez. 6 - 3, sent. n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25943/2018proposto da: ROMAGNINO PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina Margherita, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Silvio Bozzi (BZZSLV66H03A783M) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro PAPALEO MICHELE, TASSONE VITO, SABIA FRANCESCO. -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1545/2017 depositata il 12/09/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 18 ottobre2023. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Pasquale Romagnino propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2004 emesso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso dell’avv. Vito Tassone per il pagamento di euro 11.864,26, per Professioni prestazioni rese dal professionista nell’àmbito di procedimenti svoltisi dinanzi al giudice penale militare. L’ingiunzione di pagamento era diretta anche nei confronti di Pietro Poerio e di Francesco Sabia. Distinti decreti ingiuntivi vennero emessi su ricorso dell’avv . Michele Papaleo, quale codifensore con l’avv. Tassone dei medesimi intimati , con riunione dei conseguenti giudizi di opposizione.

2. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 131/2011, per quanto quirileva revocò il decreto ingiuntivo n. 278/2004 e condannò Pasquale Romagnino a corrispondere all’avv. Tassone euro 10.364,26, oltre accessori.

3. Il gravame del soccombente è stato respinto dalla Corte d’appello di Catanzaro, la quale ha confermato la decisione di primo gradoin base alle seguenti considerazioni: (i) al contrario di quanto prospettato dall’appellante (con il primo motivo di appello), la lettera del 15/01/2003 con la quale l’avv. Tassone gli chiedeva il pagamento di euro 3.098,74, non dimostra l’esistenza di un accordo tra le parti sulla misura del compenso in deroga alle tariffe forensi. Quella missiva, infatti, costituiva un mero sollecito e la richiesta dell’importo in essa indicato era subordinata al versamento della stessa somma, da parte del debitore, entro il ter mine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, con l’avvertimento che, in caso contrario, il richiedente avrebbe instaurato il procedimento monitorio; (ii) il giudice di primo grado non ha violato l’ar t. 2697, cod. civ., che fa carico a ll’opposto (quale attore sostanziale) di provare lo svolgimento dell’attività professionale (secondo motivo d’appello), in quanto la cospicua produzione documentale offerta dal creditore, corrispondente alle voci indicate nella parcella, dimostrava l’attività espletata dal professionista; (iii) infine, è privo di pregio il terzo motivo di appello, in punto di omesso controllo, da parte del Tribunale di Catanzaro, delle prestazioni professionali, pur in presenza della contestazione della parcella; in realtà, il giudice a quo ha riscontrato che le voci indicate nella parcella erano state calcolate secondo le tariffe forensi in vigore al momento della tassazione della notula (d.m. 595 del 1994), con applicazione, per ogni singola voce, del valore medio, che trovava giustificazione nella complessiva durata de i procedimenti penali (circa sette anni) celebrati dinanzi ai giudici militari , nonché nella necessità che il mandato difensivo fosse svolto con particolare attenzione tenuto conto della qualifica professionale degli imputati , appartenenti alle forze dell’ordine. 4.Pasquale Romagnino ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

5. Il ricorso è improcedibile per mancata produzione , da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.). Il ricorrente (cfr. pag. 2 del ricorso) dichiara che la sentenza d’appello gli è stata notificata in data 05/06/2018 e quindi , per la disposizione sopra richiamata, doveva produrre , a pea di improcedibilità,la sentenza munita della relata di notifica. Non soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, o rdinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, s entenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’appello pubblicata il 12/09/2017 e ricorso notificato il 04/09/2018).

6. N on occorre decidere sulle spese del giudizio di legittimità perchéle parti vittoriose non hanno partecipato al giudizio.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiaraimprocedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del cita