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Ordinanza — n. 29930/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's opposition to free legal aid revocation due to lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29930/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the opposition filed by a lawyer against the revocation of free legal aid inadmissible. The lower court had allowed the lawyer to challenge the revocation, but the Supreme Court ruled that only the client possesses standing to oppose such decrees. Consequently, the opposition was rejected, and the lawyer was ordered to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 81, 83, 100 c.p.c.; DPR 115/2002, artt. 130, 133: The lawyer's standing to oppose a decree revoking free legal aid is limited to fee liquidation disputes and does not extend to challenging the revocation itself, which remains the exclusive right of the client.

Parole chiave

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free legal aid revocation lawyer standing litigation costs allocation procedural admissibility client rights protection revoca del gratuito patrocinio restituzione dei sussidi statali ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 81, 83, 100 c.p.c.
DPR 115/2002, artt. 130, 133
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21438
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26395/2018 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RETEUNA CONTIN BEATRICE, rappresentata e difes a dall'avvocato FIOREORNELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 306/2018 depositata il30/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 30.5.2018, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Reteuna Contin Beatrice avverso il decreto di revoca al gratuito patrocinio emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di Uzozie Chidi Stephen, e, per l’effetto, lo ha riammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo. L’Avv. Reteuna Contin Beatrice ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.81, 83 e 100 c.p.c., degli artt.130 e 133 del DPR 115/2002 , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione del difensore ad impugnare il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio mentre la legittimazione spetterebbe alla parte in quanto l’avvocato potrebbe agire nei confronti del proprio cliente per ottenere il compenso.

Inoltre, il ricorrente evidenzia che l’interessato non aveva rilasciato procura per agire insuo favore in relazione al giudizio di opposizione sicchè il non sarebbe legittimato a proporre l’opposizione. Il motivo è fondato. In materia di patrocinio a spese dello Stato , la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o direvoca del gratuito patrocinio. In tali casi, infatti, dettalegittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere delgratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.

Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra ilDPR n.115 del 2002, artt.93 e 99laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli articoli 112 e 113 dello stesso DPR 115/2002, proprio in materia direvoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ma non può proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto direvoca, essendo carente di legittimazione ad agire (Cassazione civile sez.

II, 06/07/2022, n.21438). È, pertanto, inammissibile il ricorso in opposizione avverso un decreto direvoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una proprialegittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio. Pertanto, una volta intervenuta larevoca di quest'ultimo provvedimento – che produce come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa – è a quest'ultima soltanto che spetta lalegittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché titolare esclusiva del diritto all'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato (Cassazione civile sez.

VI, 11/09/2018, n.21997). Nel caso di specie, il giudizio di opposizione avverso la revoca del gratuito patrocinio è stato proposto dal difensore e non dalla parte. Il ricorso per cassazione deve, pertanto, essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’opposizione proposta dall’Avv. Reteuna Contin Beatrice innanzi alla Corte d’appello di Torino vadichiarata inammissibile. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta dall’Avv. Reteuna Contin Beatrice innanzi alla Corte d’appello di Torino. Condanna la soccombente Contin Beatrice alle spese del giudizio di merito che liquida in € 400,00, oltre spese prenotate a debito, ed alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 500,00 oltre spese preno