Cassation court dismisses appeal regarding attorney fee liquidation due to violation of collegial decision requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the first ground of appeal, ruling that the lower tribunal violated procedural rules by deciding on attorney fee liquidation in a single-judge session rather than a collegial one. The appellant argued that the delegated judge who handled the investigation improperly reserved the case for decision without a full collegial discussion, contrary to specific legislative provisions. Consequently, the Court declared the first motive admissible, quashed the contested order, and remanded the case to the Tribunal of Ascoli Piceno for a new hearing before a different composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 c.p.c.; Art. 14 D.Lgs 150/2011: Controversies regarding the liquidation of attorney fees and rights must be decided by a collegial tribunal, and a decision rendered by a single judge in chambers of council after a delegated investigation constitutes a violation of the law and results in nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28403/2018 R.G. proposto da: GORI STEFANO, difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro PARADISO ROBERTO -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ASCOLI PICENO n. 886/2017 depositata il18/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - l’Avv. Stefano Gori ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, l’ordinanza del Tribunale di Ascoli che ha parzialmente accolto la domanda di liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di Roberto Paradiso: - Roberto Paradiso è rimasto intimato;
Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt.276 c.pc. e 158 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il giudice istruttore- relatore avrebbe riservato la causa in decisione per riferire innanzi al collegio mentre l’art.14 del D. Lgs 150/2011 prevederebbe che la discussione debba svolgersi innanzi al collegio - il motivo è fondato; - l’orientamento di questa Corte è consolidato nell’affermare che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Cassazione civile sez.
II, 03/05/2022, n.13856; Cassazione civile sez. VI, 20/12/2022 n.37292); - tale principio è stato disatteso dal Tribunale in quanto il giudice relatore, delegato all’istruzione della causa, ha riservato la causa in decisione sicchè la trattazione e la discussione della causa non si sono svolte innanzi al collegio; - il ricorso, deve, pertanto, essere accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione; - va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si censura il regolamento delle spese di lite
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civil