Court allows appeal for lawyer fees in criminal defense, rejecting summary procedure application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding the inadmissibility of an appeal for lawyer fees in a criminal defense case. The appellant argued that the summary procedure under D.Lgs 150/2011 incorrectly applied to his civil claim for compensation, whereas the ordinary procedure under Art. 702 bis c.p.c. was the correct basis. The court agreed, holding that the first-instance decision was appealable and not subject to immediate cassation, thus ordering the lower court's judgment quashed and remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs 150/2011; Art. 702 bis c.p.c.: The summary procedure for lawyer fees in criminal defense cases does not apply; such claims follow the ordinary procedure and are appealable, not subject to immediate cassation.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26028/2018 R.G. proposto da: LORUSSO PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, pressoil proprio studio, difeso da sé stesso e dall'avvocato TOTINO LAURA -ricorrente- contro DE NARDIS ELEONORA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5618/2018 depositata il12/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’Avv. Piero Lorusso innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Eleonora De Nardis, per ottenere il compenso per l’attività svolta in suo favore nell’ambito di un processo penale.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò la domanda. L’Avv. Lorusso propose appello, che venne dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma perché, ai sensi dell’art.14 D. Lgs 150/2011, il rimedio non era l’appello, ma ilricorso per cassazione L’avv. Lorusso ricorre davanti a questa Corte sulla base di undici motivi. Eleonora De Nardis è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.29 della L.794 del 1942 e dell’art.702 bis c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo erroneamente applicabile l’art.14 del D. Lgs 150/2011, che avrebbe ad oggetto la liquidazione delle competenze professionali svolte dall’avvocato nei giudizi civili. Il motivo è fondato. La controversia avente ad oggetto la richiesta diliquidazione di compensi maturati per la difesa della parte nel processopenale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al D.
Lgs n.150 del 2011, art.4- applicabile alle sole controversie di cui della L. n.794 del 1942, art.28,riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizioneex art.702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Cass. Civ., Sez. 6-2, 11.3.2021, n.6817;
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 19025 del 27/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 20293 del 14/10/2004). Nel caso di specie, il Tribunale aveva deciso la causa in composizione monocraticasecondo il rito ordinario, ex art.702 bis c.p.c., e, avverso detta ordinanza l’Avv. Lorusso ha correttamente proposto appello. Ne discende che la declaratoria di inammissibilità del gravame è erronea in diritto e le sottese questioni relative alla liquidazione dei compensi richiesti avrebbero dovuto essere affrontate nel merito. La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzialla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con cui si censurano ulteriori profili riguardo al rito, nonché ilmerito della decisione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec