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Ordinanza — n. 29926/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as lawyer lacks standing to oppose state-funded legal aid revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29926/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer filed it in her own name, lacking the specific standing required to oppose a revocation of state-funded legal aid. The applicant argued that the appellate court erred by revoking aid based on the unfounded nature of her asylum claim rather than proving malicious intent. The court ruled that the statute explicitly limits a lawyer's standing to such oppositions to cases involving fee liquidation, reserving the right to oppose revocation solely for the interested party.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99; In matters of state-funded legal aid, a lawyer's standing to oppose a revocation decree is limited to fee liquidation disputes and is not available to the lawyer in their own name when the interested party is the sole proper party to challenge the revocation.

Parole chiave

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state funded legal aid revocation of benefit lawyer standing inadmissible appeal gratuito patrocinio protezione internazionale degli investimenti protezione internazionale paese d'origine sicuro

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17
IlD.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone, del resto, l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda diprotezione internazionale.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997
proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997).
Cass. Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060
Cassazione civile sez. II, 11/04/2023, n.9617
Cass. Sez. 6 -2, 10/04/2020, n. 7785
II, 11/04/2023, n.9617; Cass. Sez. 6 -2, 10/04/2020, n. 7785).
Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18576/2018 R.G. proposto da: FIORE ORNELLAin proprio, difesa da sé stessa, e quale difensore di IMUSEH MONDAY -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1940/2017 depositata il30/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Presidente della Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 30.11.2017, ha rigettato l’opposizione proposta ex art.170 DPR 115/2002 avverso il decreto della medesima Corte d’appello direvoca del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di Imuseh Monday in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale.

Alla base della revoca vi erano plurime ragioni illustrate nel provvedimento impugnato, quali la complessiva inverosimiglianza della narrazione el’assenza di una situazione di insicurezza nel paese di provenienza. L’Avv. Ornella Fiore, in proprio e quale difensore di Imuseh Monday ha proposto ricorso per cassazione contro il rigetto dell’opposizione sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Premessa l’inutilità della notifica del ricorso alla Procura Generale presso questa Corte, non essendo prevista da nessuna disposizione, il ricorso proposto dall’Avv.

Ornella Fiore in proprio è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di patrocinio a spese dello Stato , la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.

Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il DPR n.115 del 2002, artt.93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997). Con l’unico motivo di ricorso proposto da IMUSEH Monday, si denuncia la violazione dell’art.136, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,per avere la Corte d’appello revocato l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato sulla base della manifesta infondatezza della domanda mentre, invece, sarebbe necessaria la prova della mala fede o della colpa grave.

Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l'ammissibilità dell'istanza dipatrocinio alla valutazione di " non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre il medesimoD.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistratorevoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal senso, è motivo direvoca dell'ammissione alpatrocinio sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa (Cass.

Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060). Questa Corte ha poi chiarito che il rigetto della domanda diprotezione internazionale non implica automaticamente larevoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cassazione civile sez. II, 11/04/2023, n.9617; Cass. Sez. 6 -2, 10/04/2020, n. 7785). IlD.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone, del resto, l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda diprotezione internazionale.

Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuta al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia, appunto, nellarevoca ex post dell'ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata (argomenta daCorte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220). Nel caso di specie, la Corte d’appello di Torino ha ravvisato la colpa grave, e dunque i presupposti per larevoca dell'ammissione, non nella mera valutazione di infondatezza dell'azione, quanto nella complessiva inverosimiglianza delle circostanze narrate dal richiedente la protezione internazionale, nella riproposizione al giudice della domanda iniziale senza alcun ulteriore elemento posto a fondamento delle ragioni illustrate innanzi alla Commissione territoriale, né ha dedotto ulteriori elementi atti a contestare l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nello Stato del Delta del Niger.

Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine le spese del giudizio di cassazione in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. Ornella Fiore in proprioe rigetta il ricorso proposto da IMUSEH MONDAY. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Cos