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Sentenza — n. 29921/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding extinguished easement due to road construction, upholding lower court's finding of continued interclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29921/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Riva and Dassi against the Venice Court of Appeal's decision to extinguish a contractual easement and impose a new one. The lower court found that while a public road was built, it did not fully resolve the interclusion of the appellants' land, necessitating a new coactive easement on Mella's property. The court affirmed this outcome, ruling that the original condition for extinguishing the easement had not been met because the new road did not provide full access to the appellants' specific lots.

Regesto Legislator

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Art. 1055 cod. civ.; The court established that a contractual easement extinguished by the construction of a public road remains valid if the construction fails to fully remove the interclusion of the dominant estate, requiring the imposition of a new coactive easement.

Parole chiave

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easement extinction public road construction interclusion of land coactive easement condition resolutiva dominant estate access Cassation appeal piano viario

Disposizioni normative citate

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Art. 1055 cod. civ.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1055 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti
art. 115 c.p
4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula:
art. 1071 cod. civ
Dispone l’art. 1071 cod. civ.: Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
art. 1055 cod. civ
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1055 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
art. 1055 c.c
La sentenza, proseguono i ricorrenti, nel dare atto che la proprietà Mella “ha comunque accesso alla via pubblica” avrebbe dovuto applicare, anche a prescindere dall’avveramento o meno della condizione risolutiva di cui all’atto del 1973, l’art. 1055 c.c.
art. 112 cod. proc. civ
In primo luogo va osservato che i ricorrenti non lamentano l’omessa pronuncia e, quindi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., o, perlomeno la nullità della sentenza, bensì, del tutto impropriamente l’omesso esame di un fatto.
art. 360 c.p
4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art.
art. 112 c.p
In primo luogo va osservato che i ricorrenti non lamentano l’omessa pronuncia e, quindi la violazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23839, 21/12/2012
civ., la quale prevede, nel caso di passaggio coattivo, l'estinzione della servitù allorché cessi l'interclusione del fondo dominante (Sez. 2, n. 23839, 21/12/2012, Rv.
Cass. nn. 1613/1962, 732/1969, 12037/2010
Cass. nn. 1613/1962, 732/1969, 12037/2010).
Sez. 2, n. 5053, 28/02/2013
Cass. n. 18770/2015
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26163/2018 R.G. proposto da: RIVA LORIS (CF RVILRS51C31I866Z) e DASSI ANNALISA (CF DSSNLS57P67A757B) rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE TRIOLO e dall’avvocato VINCENZO MASCIONE, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 98, giusta procura in atti; –ricorrenti – contro MELLA SANDRA (CF MLLSDR58D43H657C) rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIETRO DANIELI ed elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell’avvocato CARLA DE MARCO, giusta procura in atti.

–controricorrente – contro BORTOT RUGGERA (CF BRTRGR62T70A757C) e DE MOLINER MAURO (CF. DMLMRA59M29A757P) –intimati – avverso la sentenza n. 1535/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata in data 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DELL’ERBA ROSA MARIA ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte; per la parte ricorrente, l’avvocato GIUSEPPE TRIOLO, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1. La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. Loris Riva e Annalisa Dessì citarono in giudizio Mauro De Moliner e Ruggera Bortot, nonché Sandra Mella, chiedendo fosse dichiarata estinta la servitù di passaggio pedonale e carraio stabilita convenzionalmente a favore dei mappali 847 e 874, per essersi avverata la condizione risolutiva espressa , costituita dalla costruzione della pubblica strada, prevista dal piano regolatore del Comune di Belluno, lungo il confine sud dei terreni oggetto delle compravendite.

De Moliner e Bortot, costituitisi, chiesero rigettarsi la domanda, in quanto, nonostante la costruzione della nuova strada di lottizzazione, il loro fondo era rimasto intercluso e, in via di subordine, chiesero che la servitù restasse in vita, in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia, comunque usucapita e in via ulteriormente gradata, che fosse costituita servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio sul mappale 874 di proprietà di Sandra Mella. Sandra Mella, del pari costituitasi, sostenne che la servitù stabilità negozialmente non si era estinta, non essendosi verificata la condizione e, inoltre, in quanto la clausola non risultava essere stata riportata nelle note di trascrizione degli atti di trasferimento, ovvero per prescrizione decennale e, infine, in quanto la servitù era stata acquisita per usucapione.

2. L’adito Tribunale accolse la domanda attorea e, quindi, dichiarò estinta la servitù, essendosi verificata la condizione risolutiva, che era opponibile a tutti gli acquirenti poiché trascritta; inoltre, accertata l’interclusione del fondo di proprietà De Moliner/Bortot, costituì una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo Mella e in favore del fondo De Moliner/Bortot.

3. Sandra Mella impugnò la decisione di primo grado e De Moliner/Bortot proposero appello incidentale. La Corte d’appello di Venezia, accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti gli altri, accertò il non avveramento della condizione risolutiva apposta alla costituzione della servitù convenzionale di cui all’atto del 21/8/1973, trascritta il 14/9/1973; annullò, inoltre, la costituzione di servitù coattiva costituita dal Tribunale.

4. Queste, in sintesi, gli argomenti decisivi spesi dalla sentenza d’appello: -sulla base della c.t.u. esperita in primo grado risultava che la strada di lottizzazione, inizialmente prevista dal P.R.G. del 1969, a cui faceva riferimento l’atto convenzionale costitutivo della servitù, che avrebbe permesso l’accesso alla via pubblica degli attori, e dei convenuti, non corrispondeva a quella costruita ben successivamente, mancando una prosecuzione a nord che avrebbe disimpegnato il lotto dei Sig. De Moliner/Bortot . Di conseguenza la condizione risolutiva non si era avverata, non bastando la costruzione di una strada qualsiasi ma di quella precedentemente prevista nel PRG del 1969, cui fa riferimento espresso la condizione pattuita nell’atto costitutivo della servitù del 1973, che avrebbe consentito di risolvere l’interclusione di tutti i lotti e quindi, anche del lotto attualmente dei Sigg.ri De Moliner/Bortot .

5. Avverso la sentenza d’appello Loris Riva e Annalisa Dessì propongono ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso Sandra Mella. Mauro De Molinere Ruggera Bortot sono rimasti intimati Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro osmotici, i ricorrenti denunciano travisamento della prova e violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ. Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dell’atto costitutivo della servitù e se ciò avesse fatto avrebbe dovuto considerare che gli appezzamenti presi in considerazione erano due e non tre e tanto l’appezzamento venduto, che quello rimasto all’originario proprietario andavano considerati unitariamente e non come singoli stacchi definiti dai mappali, che poi saranno oggetto di vendita nei successivi venti anni, quali quelli di Mella e di De Moliner/Bortot.

Di conseguenza, avendo la strada permesso l’accesso alla pubblica via del lotto “C” (Mella), sul quale avrebbe potuto passare il proprietario del lotto “B”, la condizione si rea realizzata. Sotto altro profilo la decisione aveva assegnato significato decisivo alla circostanza che nell’atto del 21/8/1973, si faceva riferimento alla servitù di passaggio nata per destinazione del padre di famiglia. L’affermazione era erronea poiché l’atto non aveva inteso fare riferimento alla servitù riguardante il mappale 541 di proprietà di Renzo Sommacal e Bruno Sommacal. 1.1.

L’insieme censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Occorre ricordare che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula:

a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;

b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;

c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;

d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507, 06/04/2023, Rv. 667489). Non ricorre alcuna delle concorrenti condizioni sopra richiamate: - non sussiste l’impossibilità assoluta di ricavare la logica decisoria dai contenuti probatori presi in esame dal Giudice; - non consta e neppure è allegato che le questioni oggi evidenziate abbiano formato oggetto di discussione fra le parti, né a surrogare il dibattito può dirsi sufficiente la circostanza che insieme alla citazione sarebbero stati depositati documenti sulla base dei quali la parte ricorrente assume doversi dare diversa soluzione alla causa (cfr., Cass. nn. 13625/2019, 18506/2006); - quanto alla decisività, fermo restando, che in assenza del concorre necessario delle altre condizioni, lo scrutinio di tale elemento risulta vano; solo per completezza può rilevarsi che, a prescindere dal fondamento della deduzione impugnatoria, la circostanza che la sentenza abbia fatto riferimento a servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non assume alcun significato decisivo o dirimente, trattandosi di una specificazione comunque superflua, come reso evidente, dall’inciso tra l’altro .

2. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art.1071 cod. civ., sul presupposto che con la vendita dei mappali ai sigg.ri De Moliner-Bortot (nel 1993) e alla sig.ra Mella (nel 1995) venne diviso il fondo dominante (costituito nel 1973) con la conseguenza, però, che quello dei sigg.ri De Moliner-Bortot non era contiguo a quello servente, mentre lo era solo quello della sig.ra Mella che può godere di un accesso alla via pubblica grazie alla strada realizzata nel 1998 . Pertanto era rimasta violata la norma di cui in epigrafe. 2.1.

La censura è inammissibile. Dispone l’art. 1071 cod. civ.: Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente. Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono libere. La critica, muovendo dal contenuto delle norma evocata, presuppone una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento effettuato dal Giudice del merito sulla base delle evidenze di causa. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

3. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362, co. 1 e 2, 1363 e 1366. In sintesi, con il motivo in esame viene prospettato che la sentenza non abbia tenuto conto, nell’interpretare il negozio costitutivo della servitù, del comportamento complessivo delle parti, anche successivo, del dato letterale e del principio di buona fede. Doveva, infatti, cogliersi che la servitù costituita in favore dell’appezzamento di terreno rimasto in proprietà dei venditori Sommacal era condizionata alla costruzione di una strada pubblica, poi nata circa vent’anni dopo; tale strada permetteva l’acceso al lotto poi passato in mano Sandra Mella e, attraverso il fondo di costei, anche al lotto passato in mano De Moliner/Bortot avrebbe potuto accedere alla via pubblica.

In definitiva l’errore commesso dalla Corte d’appello consisteva nel non avere considerata estinta la servitù, una volta suddivisi gli appezzamenti in lotti. 3.1. Il motivo è inammissibile. La critica suppone la messa a disposizione, nel suo contenuto integrale dell’atto costitutivo della servitù, indispensabile al fine di potere scrutinare la censura, la quale presuppone che all’epoca fosse mancante la previsione del frazionamento del fondo rimasto in proprietà degli alienanti, circostanza, questa, peraltro, smentita specificamente dalla controricorrente (pag. 38 del controricorso), la quale ha puntualizzato che la servitù venne costituita a favore e carico dei mappali già frazionati.

Oltre al difetto di specificità sopra evidenziato va soggiunto che la pretesa di consentire al fondo dei Moliner/Bortot di liberarsi dall’interclusione, essendo all’uopo non utile la via pubblica costruita nel 1992, solo mediante il passaggio, ottenuto coattivamente attraverso il fondo Mella, costituisce argomento che si pone in evidente contrasto con quanto è dato sapere della scrittura costitutiva, sulla base dello stralcio riportato in sentenza (pagg. 8 e 9), il quale individua i fondi interclusi dominanti coi mappali 275, 480, 541, 540, 375 e 276.

4. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1055 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Con il motivo in rassegna si addebita alla Corte d’appello di non avere preso in esame il motivo, subordinato all’ipotesi che fosse ritenuta non avverata la condizione risolutiva, con il quale si era evidenziato il venir meno dell’interclusione del fondo Mella con la costruzione della strada. La sentenza, proseguono i ricorrenti, nel dare atto che la proprietà Mella “ha comunque accesso alla via pubblica” avrebbe dovuto applicare, anche a prescindere dall’avveramento o meno della condizione risolutiva di cui all’atto del 1973, l’art. 1055 c.c. , poiché il passaggio aveva cessato di essere necessario, in quanto la proprietà Mella non era più interclusa. 4.

1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. In primo luogo va osservato che i ricorrenti non lamentano l’omessa pronuncia e, quindi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., o, perlomeno la nullità della sentenza, bensì, del tutto impropriamente l’omesso esame di un fatto. Da ciò deriva l’inammissibilità del profilo di censura, avendo questa avuto già modo di affermare che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. 2, n. 10862, 07/05/2018, Rv. 648018).

Infondata deve reputarsi la contestata violazione dell’art. 1055 cod. civ. Pur vero che la norma in parola si riferisce esclusivamente alle servitù coattive e non già a quelle contrattuali, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale la servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, come si desume dall'art. 1032, primo comma, cod. civ., con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, laddove risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonché l'intenzione delle parti di soddisfare l'esigenza tutelata dalla legge mediante assoggettamento del fondo servente (nella specie, in ragione dell'interclusione di un fondo ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via).

Ne consegue l'applicabilità alla servitù coattiva, pur costituita mediante contratto, della disposizione di cui all'art. 1055 cod. civ., la quale prevede, nel caso di passaggio coattivo, l'estinzione della servitù allorché cessi l'interclusione del fondo dominante (Sez. 2, n. 23839, 21/12/2012, Rv. 624613; conf. Cass. nn. 1613/1962, 732/1969, 12037/2010). Confronto che implica un riesame di merito al fine di verificare la sussistenza delle relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie (Sez. 2, n. 5053, 28/02/2013, Rv. 625168; conf.

Cass. n. 18770/2015). La decisione, però, non si pone in contrasto con il consolidato orientamento sopra riportato, avendo incensurabilmente accertato in fatto, mediante la c.t.u., che la strada messa in opera, ”è limitata al tratto iniziale rettilineo e ad un secondo tratto verso sud,…; non è stato progettato il tratto verso nord che avrebbe coinvolto i lotti b) e c) oggetto di causa”, cioè i lotti dei Sig.ri De Moliner/Bartot e della Sig.ra Mella; mentre quest’ultima ha comunque accesso alla via pubblica, il lotto dei Sig.ri De Moliner rimane intercluso, dal momento che al strada che è stata progettata nel 1970 non corrisponde a quella realizzata, mancando una prosecuzione a nord che avrebbe disimpegnato il lotto dei Sig.ri De Moliner/Bortot .

5. Rigettato il ricorso nel suo insieme, le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico dei ricorrenti e in favore della controricorrente, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti