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Ordinanza — n. 29901/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late resumption of proceedings due to invalid 30-day term set by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29901/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against a district court's rejection of an extinction objection. The lower court held that a 30-day resumption term was invalid because it violated the statutory minimum of one month required for judicially set deadlines. Consequently, the court applied the maximum six-month period, rendering the December 2004 resumption timely.

Regesto Legislator

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Art. 23 L. 689/1981; Art. 307 c.p.c.: When a judge sets a procedural deadline, it cannot be shorter than one month or longer than six months; if a shorter term is assigned, the maximum six-month period applies.

Parole chiave

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procedural extinction judicial resumption statutory time limits invalid deadline Cassation review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23, comma 7, L. 689/1981
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 23, commi settimo e ottavo, L.
Art. 23, comma 8, L. 689/1981
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 23, commi settimo e ottavo, L.
Art. 2700 c.c.
Art. 281 sexies c.p.c.
Art. 50 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 50 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la riassunzione doveva avvenire nel termine assegnato dal giudice o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza.
Art. 307, comma 3, c.p.c.
L’art. 307, comma terzo c.p.c., dispone inoltre che, quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi (oggi mesi tre).
art. 50 c.p
Ai sensi dell’art. 50 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la riassunzione doveva avvenire nel termine assegnato dal giudice o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17424/2005
Cass. 17424/2005; Cass.25142/2006; Cass.
Cass. 25142/2006
Cass. 11204/2019
17424/2005; Cass.25142/2006; Cass. 11204/2019, quest’ultima nel regime novellato).

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Testo completo

Numero registro generale 23336/2020 Numero sezionale 2912/2023 Numero di raccolta generale 29901/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 sanzione amministrativa per un’indebita percezione di aiuti comunitari. Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, sostenendo che il Tribunale inizialmente adito si era dichiarato incompetente per territorio con pronuncia adottata all’udienza del 27.10.2004 mediante la sola lettura del dispositivo e che , in mancanza della lettura della motivazione, la riassunzione, eseguita in data 2.12.2004, era tempestiva essendo intervenuta nel termine di trenta giorni assegnato dal giudice.

Per la cassazione della sentenza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali propone ricorso affidato a due motivi. Raffaele De Marte si difende con controricorso e ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 23, commi settimo e ottavo, L. 689/1981, 2700 c.c. e 281 sexies c.p.c., sostenendo che, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, non era necessaria la lettura della motivazione in udienza la quale, a norma dell’art. 23 L. 689 /1981, era meramente facoltativa, e che, come attestato dal verbale di udienza, nel dispositivo erano enunciate le ragioni della decisione, con richiamo al criterio del foro erariale, ed indicato il termine ex art. 50 c.p.c., per cui la pronuncia doveva ritenersi pubblicata il 27.10.2004, essendo irrilevante che il suddetto dispositivo fosse stato depositato il 28.10.2004.

Di conseguenza, la successiva riassunzione, eseguita il 2.12.2004, era tardiva. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 50 c.p.c., assumendo che, essendo pacifico che il deposito della pronuncia era avvenuto il 28.10.2004, la riassunzione, avvenuta solo il 2.12.2004, doveva ritenersi tardiva, con conseguente estinzione F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 Numero registro generale 23336/2020 Numero sezionale 2912/2023 Numero di raccolta generale 29901/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 del giudizio di opposizione e definitività del provvedimento sanzionatorio. I due motivi sono infondati per le ragioni che seguono, sebbene diverse da quelle poste a fondamento della decisione, che va corretta nella motivazione, essendo conforme a diritto nel dispositivo, atteso inoltre che, con riferimento agli errores in procedendo, questa Corte è giudice anche del fatto processuale, potendo autonomamente accertare se il processo di primo grado si fosse estinto per tardiva riassunzione.

L’opposizione, proposta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, era regolata dall’art. 23 L. 689/1981 e quindi, ai sensi del comma settimo, il giudice era tenuto a definire la causa dando lettura del dispositivo, potendo procedere, facoltativamente, alla lettura della motivazione. Ai sensi dell’art. 50 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la riassunzione doveva avvenire nel termine assegnato dal giudice o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza. L’art. 307, comma terzo c.p.c., dispone inoltre che, quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi (oggi mesi tre).

Il tribunale doveva – quindi - concedere un termine di riassunzione a mesi, non a giorni. Il termine di trenta giorni è diverso da quello di un mese, che può avere una durata oscillante tra i 28 ed i 31 giorni; diverso è anche il criterio di calcolo (per il termine a mesi si applica il calendario comune; nel termine a giorni non si computa il dies a quo, ma solo quello ad quem, salvo che si tratti di termini liberi). Se la legge attribuisce al Giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 Numero registro generale 23336/2020 Numero sezionale 2912/2023 Numero di raccolta generale 29901/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, occorre rispettare il limite imposto dai termini minimo (un mese) e massimo, previsti dalla norma generale (art. 307, comma 3, c.p.c.).

Qualora, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, il giudice assegni alle parti un termine per la riassunzione inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabilito dall'art. 307, comma 3, c.p.c., o un termine a giorni anziché a mesi, il provvedimento deve ritenersi "tamquam non esset”, in quanto improduttivo di effetti idonei a condizionare l'attività processuale delle parti. In tal caso – come nelle ipotesi in cui il Giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale- trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge (pari a 6 mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza dall'art. 50, comma 1, in corrispondenza al termine massimo indicato dall'art. 307, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis;

Cass. 17424/2005; Cass.25142/2006; Cass. 11204/2019, quest’ultima nel regime novellato). Avendo il Tribunale assegnato un termine a giorni e non a mesi (il provvedimento era stato pubblicato il 28.10.2004; il mese di ottobre è, inoltre, composto di 31 giorni), la riassunzione poteva esser fatta nel termine di sei mesi, per cui, essendo intervenuta il 2.12.2004, era tempestiva. Il ricorso è respinto, con addebito di spese. Essendo soccombente un’amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3