Decreto — n. 29872/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29872/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9021/2020 R.G. proposto da : SORCE CARMELINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato TAVANIELLO PIERBIAGIO (TVNPBG74R23H501E) rappresentata e difes a dall'avvocato VIRGONE SALVATORE (VRGSVT71D04A089X) -ricorrente- contro MENDOLIA CALELLA CARMELA, MENDOLIA CALELLA ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato VIVINETTO MARIA GRAZIA (VVNMGR73A43L112O) rappresentati e difes i dall'avvocato VETRO ANTONIA (VTRNTN72T58A089I) -controricorrenti- nonchè contro MENDOLIA CALELLA CARMELA, MENDOLIA CALELLA ANTONIO, NOCERA MARIA ELENA, MENDOLIA CALELLA CATERINA, MENDOLIACALELL GIUSEPPE, MENDOLIA CALELLA GERLANDA, MENDOLIA CALELLA CALOGERA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di PALERMO n.1770/2019 depositata il 13/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces