Italian Court allows appeal against tribunal awarding expert fees to defendant instead of requesting party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by LD SRL against a tribunal order that incorrectly assigned expert witness fees to the opposing party. The tribunal had charged the defendants for the expert's work during a preliminary technical verification procedure, whereas the requesting party argued these costs should fall on them. The court ruled that such costs are not part of the contentious litigation where liability is determined, but rather administrative expenses of the preliminary procedure, which must be borne by the party who requested the expert. Consequently, the tribunal's order was quashed, and the fees were re-allocated to the requesting party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 696 bis c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The costs of a preliminary technical verification procedure ordered under Art. 696 bis c.p.c. must be borne by the requesting party, as the assessment of liability and the concept of 'soccumbence' do not apply to this non-contentious phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32739/2018 R.G. proposto da: LD SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato STASI CARLO (STSCRL54H04E506J) -ricorrente- contro ANELLI MARIA OLIMPIA GIOVANNA, CIMINELLI GIUSEPPE, MALVASI ANNA, URSONE MAURIZIO, MAIURI ANTONIO, GORGOGLIONE GIOVANNA, ANGELUCCI RENATO -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE MATERA n. 1859/2015 depositata i l 03/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Presidente del Tribunale di Matera, con provvedimento del 3.10.2018 liquidò al CTU Ermanno Lisanti il compenso per l’attività svolta nell’ambito di un procedimento ex art.696 bis c.p.c., ponendole a carico della ditta L.D. s.r.l., che aveva “dato luogo” al procedimento di ATP, per aver fornito materiali viziati.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.D. s.r.l. sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere il Presidente del Tribunale erroneamente posto le spese di ATP a suo carico, in qualità di parte resistente, nonostante le spese per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c., debbano essere poste a carico della parte richiedente sulla base del principio di causalità, non trattandosi di procedimento di natura contenziosa.
Il ricorrente richiama l’orientamento di questa Corte, secondo cui la valutazione della soccombenza spetta al giudice della causa di merito. Il motivo è fondato. Il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore mentre il concetto di soccombenza è estranea al procedimento per l’accertamento tecnico preventivo, ex art.696 c.p.c. Ne consegue che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cassazione civile, sez.
II,07/06/2019, n. 15492) Tale principio è applicabile anche alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art.696 bis c.p.c., che si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica o con il verbale di conciliazione (nel quale le parti possono o meno regolare le spese dell’ATP), cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominatodal giudice da porre a carico della parte richiedente. A tali principi di diritto non si è uniformato il provvedimento impugnato in quanto il Presidente del Tribunale di Matera ha posto le spese non a carico della parte che ha chiesto l’accertamento tecnico preventivo ma a carico di una delle parti del procedimento di ATP sulla base di una valutazione della soccombenza che non spetta al giudice del procedimento ex art.696 bis c.p.c.
Il ricorso deve pertanto essere accolto; il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente alla parte in cui pone il compenso del C.T.U., nominato in sede di accertamento tecnico preventivo a carico della LD s.r.l. e non a carico di Anelli Maria Olimpia Giovanna, Ciminelli Giuseppe, Malvasi Anna, Ursone Maurizio, Angelucci Renato, quale rappresentante di AA B s.r.l. , Maiuri Antonio e Gorgoglione Giovanna, che avevano richiesto, ai sensi dell’art.696 bis c.p.c., la nomina del CTU. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ponendosi il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata (per complessivi oltre IVA e accessori di legge), a carico della sola parte richiedente.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonoinevitabilmente la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, pone il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata, a carico e con vincolo solidale, di Anelli Maria Olimpia Giovanna, Ciminelli Giuseppe, Malvasi Anna, Ursone Maurizio, Angelucci Renato, quale rappresentante di AA B s.r.l., Maiuri Antonio e Gorgoglione Giovanna. Condanna gli intimati in solido tra loro alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci